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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1999, n. 556

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/6/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-6-2000
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate  e  dell'amministrazione  della  difesa  ed,  in  particolare,
l'articolo  10,  che  demanda  al  Governo,  mediante regolamento, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  la  disciplina  della  ristrutturazione  dei vertici
militari  ed  amministrativi  e  degli  enti  ed  organismi  ad  essi
collegati;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 luglio 1997, n. 264, recante la
riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a
norma  dell'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre
1995,  n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
recante   la   riorganizzazione   dell'area  tecnico-industriale  del
Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il
riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali,  a  norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                     Configurazione della carica

  1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) e'  ufficiale  dell'Esercito,  della Marina o dell'Aeronautica che
   all'atto   della   nomina   riveste  grado  di  tenente  generale,
   ammiraglio  di  squadra,  generale  di  squadra  aerea in servizio
   permanente;
b) e'  nominato  con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
   deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
   della difesa;
c) dipende,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge 18
   febbraio  1997,  n.  25, direttamente dal Ministro della difesa di
   cui  e'  l'alto  consigliere tecnico-militare ed al quale risponde
   dell'attuazione delle direttive ricevute;
d) e'  gerarchicamente sovraordinato, ai sensi dell'articolo 3, comma
   2,  della legge n. 25 del 1997, ai Capi di Stato maggiore di Forza
   armata  e, per quanto attiene alle attribuzioni tecnico-operative,
   al Segretario generale della difesa;
e) fa  parte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n.
   624,  in  qualita'  di membro di diritto, del Consiglio supremo di
   difesa;
  2.  Il  Capo  di  Stato  maggiore della difesa, in caso di assenza,
impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal piu' anziano in
carica  tra  i  Capi  di  Stato maggiore di Forza armata, senza tener
conto,  ai  fini  dell'attribuzione  della  suddetta  anzianita',  di
eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997,
          n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa,
          ristrutturazione   dei   vertici   delle   Forze  armate  e
          dell'amministrazione della difesa", e' il seguente:
              "Art. 10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante
          regolamento,  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  la ristrutturazione
          dei  vertici  militari  ed  amministrativi  e degli enti ed
          organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
          dall'art.  1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549.  Il  termine  per  l'esercizio della delega di cui
          all'art.  1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          nel  rispetto  dei princi'pi e dei criteri ivi previsti, e'
          prorogato al 30 novembre 1997.
              2.  Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
          di  cui  al  comma  1, le disposizioni della presente legge
          costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Con  il  regolamento  di cui al comma 1, il Governo
          provvede  ad  apportare  alle  disposizioni  vigenti  nelle
          materie   oggetto   di  riordinamento  le  modifiche  e  le
          integrazioni  necessarie  per  renderle  compatibili con le
          disposizioni della presente legge.
              4.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma  1, le disposizioni vigenti
          nelle  materie  oggetto  di riordinamento, se incompatibili
          con  le disposizioni della presente legge e del regolamento
          medesimo, sono abrogate".
                              Note al regolamento
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionaie.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica  i trattati internazionali, previa quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Per   il   testo  dell'art.  10  della  citata  legge
          18 febbraio 1997, n. 25, si veda nella nota al titolo.
              - La   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  concernente
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del   12 settembre   1988,  n.  214,
          supplemento  ordinario;  si  riporta il testo dell'art. 17,
          comma 2:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -   Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
          264, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto l997 -
          serie generale - n. 185.
              - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998
          - serie generale - n. 1.
              - Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
          490,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 gennaio
          1998, n. 17, supplemento ordinario.
              - Il   testo   aggiornato   del   decreto   legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  concernente  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1998, n.
          98/L, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge
          18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1. Il Capo di Stato maggiore della difesa
          dipende direttamente dal Ministro della difesa.
              2.  I  Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per le
          attribuzioni   tecnico-operative,  il  Segretario  generale
          della  difesa  dipendono  dal  Capo di Stato maggiore della
          difesa.
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n.
          624,  concernente  "Istituzione  del  Consiglio  supremo di
          difesa", e' il seguente:
              "Art.  2.  Il Consiglio supremo di difesa e' presieduto
          dal Presidente della Repubblica, ed e' composto:
                dal   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con
          funzioni di vice-presidente;
                dal Ministro per gli affari esteri;
                dal Ministro per l'interno;
                dal Ministro per il tesoro;
                dal Ministro per la difesa;
                dal Ministro per l'industria ed il commercio;
                dal Capo di Stato maggiore della difesa.
              Il  segretario  del Consiglio e' nominato dal Consiglio
          stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute".