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DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2000, n. 103

Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/5/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 13-5-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
  Visto l'articolo 28 luglio 1999, n. 266;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618;
  Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462;
  Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2000;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Il  titolo  VI  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

                             "Titolo VI
Impiegati assunti  a  contratto  dalle  rappresentanze  diplomatiche,
         dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.

  Art.  152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze
diplomatiche,  gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti
italiani  di  cultura  possono  assumere personale a contratto per le
proprie     esigenze     di     servizio,    previa    autorizzazione
dell'Amministrazione   centrale,   nel   limite   di  un  contingente
complessivo  pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e
gli  uffici  consolari  ed  a 450 unita' per gli istituti italiani di
cultura.  Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti  individuali,  tenuto  conto dell'organizzazione del lavoro
esistente negli uffici all'estero.
  Il  contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con
un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base
di  una  relazione  del  capo dell'ufficio, si provvede a disporre la
conferma o la risoluzione del contratto.
  Art.  153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per
il  tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non
superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una
delle  situazioni  che  comportano  la  sospensione  del  trattamento
economico.
  Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono
essere  autorizzati  ad  assumere,  nei limiti del contingente di cui
all'articolo  152,  impiegati  temporanei per periodi non superiori a
sei  mesi.  Detti  contratti  sono  suscettibili, stante il perdurare
delle  particolari  esigenze  di  servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
  Gli  impiegati  assunti con contratto temporaneo non possono essere
assunti  con  nuovo  contratto  temporaneo  se  non  dopo  che  siano
trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto
di impiego.
  Art.  154  (Regime  dei  contratti). - Per quanto non espressamente
disciplinato  dal  presente  titolo,  i contratti sono regolati dalla
legge  locale.  Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme
di  diritto  internazionale  generale  e  convenzionale, competente a
risolvere   le   eventuali   controversie   che   possano   insorgere
dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.
  Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari
di  prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali
in  sede,  la  compatibilita'  del  contratto  con  le norme locali a
carattere  imperativo  e assicurano in ogni caso l'applicazione delle
norme   locali   piu'   favorevoli   al  lavoratore  in  luogo  delle
disposizioni  del  presente titolo. Le condizioni contrattuali devono
comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu'
qualificati.
  Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). - Possono essere
assunti  a  contratto  coloro  che  siano effettivamente residenti da
almeno  due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare
servizio,  abbiano  compiuto  il diciottesimo anno di eta' e siano di
costituzione  fisica  idonea  all'espletamento  delle mansioni per le
quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo
153 si prescinde dal requisito della residenza.
  Le  persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine
e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle
mansioni    cui   dovranno   essere   preposti.   Nella   valutazione
dell'attitudine  si  tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle
lingue  italiana  e  locale,  o  veicolare, dell'ambiente e degli usi
locali,  del  corso  di  studi  effettuati  e  dei titoli conseguiti,
nonche'  delle  precedenti  esperienze lavorative con mansioni almeno
equivalenti  a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di
impiegati  in  servizio,  immediatamente inferiori. Anche nell'ambito
della  promozione  culturale  sono da considerarsi imprescindibili la
conoscenza  della  lingua  italiana  e  di quella locale, o veicolare
eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza dell'ambiente e
degli usi locali.
  Le  condizioni  di  cui  al  comma  precedente  sono  stabilite con
apposito  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
organizzazioni  sindacali,  e  sono  accertate  mediante idonee prove
d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza.
  Il  Ministero  autorizza  gli  uffici  interessati  a  stipulare il
contratto  sulla  base  del  risultato  delle prove. I contratti sono
approvati con decreto ministeriale.
  Art.   156   (Doveri   dell'impiegato).   -   Nel   contratto  sono
particolarmente   richiamati,   fra   i  doveri  dell'impiegato,  gli
obblighi:  di  fedelta';  di prestare la propria opera con la massima
diligenza  nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della
disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei
rapporti   d'ufficio   al   principio   di   un'assidua   e   solerte
collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento
conforme  al  prestigio  dell'ufficio  all'estero e tale da stabilire
rapporti  di  fiducia;  di  adeguare  la  condotta anche privata alla
dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative.
  Art.  157  (Retribuzione).  - La retribuzione annua base e' fissata
dal  contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato
del  lavoro  locale,  del  costo  della vita e, principalmente, delle
retribuzioni   corrisposte   nella   stessa  sede  da  rappresentanze
diplomatiche,  uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi
in   primo   luogo   di   quelli   dell'Unione  europea,  nonche'  da
organizzazioni   internazionali.   Si  terra'  altresi'  conto  delle
eventuali  indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La
retribuzione  deve  comunque  essere  congrua ed adeguata a garantire
l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
  La   retribuzione  annua  base  e'  suscettibile  di  revisione  in
relazione  alle  variazioni  dei  termini  di  riferimento  di cui al
precedente comma e all'andamento del costo della vita.
  La  retribuzione  annua  base  e'  determinata in modo uniforme per
Paese  e  per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere  consentita  in  via
eccezionale,  nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle
sedi  che  presentino  un divario particolarmente sensibile nel costo
della vita.
  La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale,
salva  la  possibilita'  di  ricorrere ad altra valuta in presenza di
particolari  motivi.  Agli  effetti  di  cui  al  presente titolo, il
corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene
calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art.
209.
  Art.  157-bis (Assegno per il nucleo familiare). - L'assegno per il
nucleo  familiare  e'  regolato  dall'articolo 2 del decreto-legge 13
marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13
maggio  1988,  n.  153,  fatta  salva  l'applicazione della normativa
locale se piu' favorevole al lavoratore.
  Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di servizio e festivita'). -
La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata dal contratto, nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154.
  Gli  impiegati  a  contratto  sono  tenuti  a  svolgere  le proprie
mansioni,  nei  limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto,
all'interno  dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio.
L'orario  di  lavoro  non  puo'  essere  comunque  superiore a quello
previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
  Il  personale  assunto a contratto beneficia dello stesso numero di
giornate  festive retribuite previste dal calendario delle festivita'
osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga
la  concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite
e  il  dipendente  decida  di avvalersene, il periodo di ferie di cui
all'articolo 157-quater viene ridotto in misura corrispondente.
  Per  particolari  esigenze  di  servizio  il capo dell'ufficio puo'
richiedere   anche  agli  impiegati  a  contratto  di  prolungare  la
prestazione   di   lavoro  oltre  l'orario  di  servizio  normalmente
previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalita' previste
per il personale in servizio nella stessa sede.
  Art.  157-quater  (Ferie). - Il periodo di ferie per il personale a
contratto  e'  di  26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di
cui  alla  legge  23  dicembre  1977,  n.  937. Sono concessi periodi
superiori ove disposto dalla legislazione locale.
  Il  dipendente  assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un
periodo  di  ferie  in  proporzione  alla  durata del suo rapporto di
impiego.
  Il  dipendente  non  puo'  rinunciare  alle  ferie. Per esigenze di
servizio  il  godimento  delle  ferie  puo' essere rimandato all'anno
successivo,  Non possono essere cumulati piu' di due periodi di ferie
annuali.
  Art. 157-quinquies (Permessi). - Agli impiegati a contratto a tempo
indeterminato   sono   concessi  permessi,  in  occasione  di  eventi
familiari  particolarmente  rilevanti,  determinati  con  decreto del
Ministro  degli  affari  esteri  in  misura  non  superiore  a quella
prevista per il restante personale.
  Il  lavoratore  ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza
regolare   documentazione.   Durante  i  permessi,  egli  ha  diritto
all'intera  retribuzione  per  un periodo comunque non superiore a 15
giorni  nell'anno  solare,  esclusi  dal computo i giorni relativi al
permesso per contrarre matrimonio.
  Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione obbligatoria
e  facoltativa  per  gravidanza  e  puerperio e' regolata dalla legge
italiana,   salva  l'applicazione  della  normativa  locale  se  piu'
favorevole alla lavoratrice.
  Per  i  contratti  a  tempo  indeterminato,  in  caso  di malattia,
all'impiegato  assente  spetta  l'intera  retribuzione per i primi 45
giorni  e,  nei  successivi  15 giorni, la retribuzione ridotta di un
quinto.  Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei
mesi  senza  retribuzione.  Trascorso  tale  periodo  massimo  di 240
giorni,  durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione
del  posto,  si  puo'  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto di
impiego.
  Superato  il  periodo  di  prova,  per  gravi motivi personali o di
famiglia   all'impiegato   puo'  essere  autorizzata  un'assenza  dal
servizio non retribuita per non piu' di tre mesi.
  La  durata  complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del
presente  articolo,  eccettuati  i periodi di cui al primo comma, non
puo' superare i dodici mesi in un quinquennio.
  Art. 158 (Previdenza e assistenza). - La tutela previdenziale viene
assicurata  nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese
le  convenzioni  e  gli  accordi  internazionali  in  vigore.  Ove la
normativa  locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o
statuisca  in  modo  manifestamente  insufficiente,  gli  impiegati a
contratto  possono,  su  richiesta,  essere  assicurati  presso  enti
assicurativi italiani o stranieri.
  Gli  impiegati  a contratto di cittadinanza italiana possono optare
per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
  Per  quanto  riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata
nelle  forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel
caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria
obbligatoria,    o   qualora   statuisca   in   modo   manifestamente
insufficiente,   gli  impiegati  a  contratto  sono  assicurati,  per
prestazioni  sanitarie  in caso di malattia e maternita', presso enti
assicurativi   italiani   o  stranieri  nei  limiti  dei  livelli  di
assistenza  garantiti  in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La
polizza  deve  prevedere  anche  la  copertura  del  coniuge, purche'
convivente  e  a  carico,  e  dei figli fino al ventiseiesimo anno di
eta', purche' conviventi e a carico.
  Art. 158-bis (Infortuni sul lavoro e malattie professionali). - Gli
uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto
contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali nelle
forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni
e  gli  accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non
preveda  alcuna  forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie   professionali,   o   statuisca   in   modo  manifestamente
insufficiente,  gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti
assicurativi  italiani  o  stranieri  nei limiti delle corrispondenti
assicurazioni  garantite  alle  analoghe  categorie  di  impiegati in
Italia.
  Gli  impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni
caso,  su  richiesta,  essere  assicurati  contro  gli infortuni e le
malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.
  Il  rapporto  di  lavoro e' risolto in caso di accertata inabilita'
permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.
  Art. 159 (Viaggi di servizio). - In aggiunta alle spese di viaggio,
all'impiegato   a  contratto  viene  corrisposta,  per  i  viaggi  di
servizio,  un'indennita'  giornaliera  pari  a  un  trentesimo  della
retribuzione  base  in  godimento  o,  qualora  piu'  elevata,  della
retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in
servizio  nel  Paese  in  cui  la missione e' effettuata. Qualora nel
Paese  non  vi  siano  impiegati  a  contratto con analoghe mansioni,
l'indennita'  e'  fissata  dal Ministero in riferimento ai criteri di
cui all'articolo 157, primo comma.
  Art.  160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel caso di chiusura
o   soppressione  di  un  ufficio  all'estero,  l'amministrazione  si
impegna,  nei  limiti  consentiti  dalle esigenze di servizio e dalle
disponibilita'   di  bilancio,  a  ricollocare  entro  tre  mesi  gli
impiegati  a  contratto  presso  un  altro  ufficio all'estero, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera f).
L'impiegato  riassunto  presso  altro  ufficio  conserva, a tutti gli
effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime
contrattuale.
  L'impiegato  che  sia  cessato dal servizio per gravi e documentati
motivi  personali,  dopo  aver  prestato lodevole servizio per almeno
cinque  anni  presso  un ufficio all'estero, puo' essere autorizzato,
tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio,  a  svolgere le proprie
mansioni  presso  un  altro  ufficio  all'estero entro tre mesi dalla
cessazione  presso  la  sede  precedente.  Anche  nei  casi di cui al
presente  comma  l'impiegato  conserva  la  precedente  anzianita' di
servizio.
  Nei   casi  previsti  dai  precedenti  commi  si  prescinde,  nella
riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non puo' in
ogni  caso  essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio
ai  sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere
a),  b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti
italiani  di  cultura, la riassunzione potra' essere disposta, tenuto
conto  delle  esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di
personale  a  contratto stabilite per i singoli istituti con apposito
decreto ministeriale.
  Nei  soli  casi  di  cui al primo comma, agli impiegati a contratto
viene  attribuito  un  contributo  alle  spese di trasferimento nella
misura  determinata  con  apposito  decreto del Ministro degli affari
esteri,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
  Art.  161  (Cessazione  dal servizio). - Gli impiegati a contratto,
oltre  che  per  le  cause  previste  dalle disposizioni del presente
titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno
del  mese  successivo  al  compimento  del sessantacinquesimo anno di
eta'.  E'  fatta salva la possibilita' di adottare limiti differenti,
qualora previsti dalla normativa locale.
  Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a contratto puo'
essere  inflitta  la  sanzione  del  rimprovero verbale e, in caso di
recidiva,  della  censura  per  lievi infrazioni ai doveri d'ufficio,
quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
  Puo'   essere  inflitta,  previa  autorizzazione  ministeriale,  la
sanzione   della   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
b) assenza   ingiustificata  dal  servizio,  fino  ai  10  giorni,  o
   arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni  ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel
   rispetto della liberta' di pensiero;
d) svolgimento  di  attivita' lavorative in violazione del divieto di
   cui all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico
   o altri dipendenti;
f) atti,  comportamenti  o molestie, anche di carattere sessuale, che
   siano lesivi della dignita' della persona.
  Nei  casi  di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del
rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.
  Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari  e' preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito.
All'impiegato  a  contratto  e  concesso  un termine di 10 giorni per
fornire le proprie giustificazioni.
  Art.  166  (Risoluzione  del  contratto).  -  Il  contratto a tempo
indeterminato  puo'  essere  risolto  da  parte dell'impiegato con un
preavviso  di tre mesi, salva la possibilita' di ridurre tale periodo
con  il  consenso  dell'ufficio  all'estero.  Da  parte  dell'ufficio
all'estero  il  contratto  puo'  essere  risolto,  con  provvedimento
motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacita' professionale;
b) recidiva  nelle  infrazioni  di cui al secondo comma dell'articolo
   164  o  recidiva  plurima  nelle  infrazioni di cui al primo comma
   dello stesso articolo;
c) assenza  arbitraria  ed ingiustificata dal servizio per un periodo
   superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave
   che  dimostri  piena  incapacita'  ad adempiere adeguatamente agli
   obblighi di servizio;
e) condanna  passata  in giudicato per un delitto che, commesso fuori
   dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro,
   non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
f) per  riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio,
   fatta  salva  la possibilita' di riassunzione presso altro ufficio
   ai sensi dell'articolo 160.
  Nei  casi  di risoluzione del contratto di cui al comma precedente,
l'ufficio  all'estero e' tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo
del  preavviso  l'ufficio  puo'  disporre,  previa autorizzazione del
Ministero,  l'erogazione  di  un'indennita'  in misura corrispondente
all'intera   retribuzione   spettante   per  il  periodo  di  mancato
preavviso.
  Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di:
a) commissione  in  servizio  di  gravi  fatti  illeciti di rilevanza
   penale;
b) alterchi  con  vie  di  fatto  nei confronti di altri dipendenti o
   terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
   documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione  in  genere di atti o fatti dolosi di gravita' tale da
   non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
   lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia,
   l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
  In   tutti  i  casi  il  rapporto  di  impiego  e'  risolto  previa
autorizzazione ministeriale.
  Art.  167  (Riserva  di  posti  per  gli  impiegati  a contratto in
occasione  dei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  organici).  - In
occasione  dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero
degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso e'
riservato  agli  impiegati  di  nazionalita' italiana con contratto a
tempo  indeterminato  in possesso dei requisiti previsti dal bando di
concorso.
  I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente,
verranno conferiti ai restanti candidati idonei.
  Il  personale  a  contratto  immesso  nei  ruoli  dovra',  entro un
quadriennio  dall'immissione  nei ruoli, prestare servizio per almeno
diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.".
Avvertenza:
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
    - La  legge  28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al Governo per
il   riordino  delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia,  nonche'
disposizioni  per  il  restante  personale del Ministero degli affari
esteri,  per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale  dell'amministrazione  penitenziaria e per il personale del
Consiglio   superiore   della  magistratura".  Si  riporta  il  testo
dell'art. 4 della succitata legge:
    Art.   4   (Personale  assunto  localmente  dalle  rappresentanze
diplomatiche,  dagli  uffici  consolari  e dagli istituti italiani di
cultura  all'estero).  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu'  decreti  legislativi in materia di personale assunto localmente
dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi
dell'art.  17,  comma  1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli
istituti  italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega
verranno  osservati  i  seguenti principi e criteri direttivi, tenuto
conto  della  contrattazione  collettiva  esistente in materia, senza
determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
      a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;
      b) semplificazione  e  omogeneizzazione  dei  differenti regimi
esistenti;
      c) fissazione   delle   retribuzioni   e  del  relativo  regime
previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale,
tenendo  conto  delle  condizioni  del  mercato  del lavoro locale e,
principalmente,  delle  retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze  diplomatiche  e  uffici  consolari  degli altri Stati
europei,  prevedendo  emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli
elementi piu' qualificati;
      d) stipulazione  dei  contratti  sulla  base  degli ordinamenti
degli  Stati  di  accreditamento,  assicurando  comunque uno standard
minimo  di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni
della  normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in
particolare  per  quanto  riguarda la maternita', l'orario di lavoro,
l'assistenza  sanitaria  e  per  infortuni  sul  lavoro, i carichi di
famiglia;
      e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
    2.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di cui al comma 1 sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
commissioni  parlamentari  competenti  per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario".
Note alle premesse:
    - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
    "Art.  76.  -  L'esercizio  della  funzione  legislativa non puo'
essere  delegato  al  Governo se non con determinazione di principi e
criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per oggetti
definiti".
    - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere  e  ne  fissa la prima
riunione.
    Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
    Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
    Indice   il   referendum   popolare   nei   casi  previsti  dalla
Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
    Ha  il  comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di  difesa  costituito  secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica".
    - Per la legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda in nota al titolo.
    - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri".
    - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618,  reca:  "Assistenza  sanitaria  ai cittadini italiani all'estero
(art. 37, primo comma, lettere a) e b) della legge n. 833 del 1978)".
    - La legge 13 agosto 1980, n. 462, reca: "Assunzione di impiegati
a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari".
    - La  legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: "Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero".
    - La   legge   23 dicembre   1996,   n.  662,  reca:  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica".
    - La  legge  25 agosto  1982,  n.  604,  reca:  "Revisione  della
disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle
istituzioni  scolastiche  e culturali italiane funzionanti all'estero
nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri".
    - La  legge  22 dicembre  1990,  n.  401,  reca:  "Riforma  degli
Istituti  italiani  di  cultura  e interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiana all'estero".
Note all'art. 1:
    - Il  titolo  VI  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
5 gennaio  1967,  n.  18, conteneva gli articoli 152-167 e riguardava
gli "Impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero".
    - Il  testo  dell'art.  2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e'
il seguente:
    "Art.  2.  -  1.  Per  i  lavoratori dipendenti, i titolari delle
pensioni  e  delle  prestazioni economiche previdenziali derivanti da
lavoro  dipendente,  i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro
la  tubercolosi,  il personale statale in attivita' di servizio ed in
quiescenza,  i  dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali,  a decorrere dal periodi di paga in corso al 1o gennaio
1988,  gli  assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni
altro  trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione
di   cui  all'art.  5  del  decreto-legge  29 gennaio  1983,  n.  17,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1983, n. 79,
cessano  di  essere  corrisposti  e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni   previste   dalle  disposizioni  del  presente  articolo,
dall'assegno per il nucleo familiare.
    2.  L'assegno  compete  in  misura  differenziata  in rapporto al
numero  dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la
tabella  allegata  al  presente  decreto.  I livelli di reddito della
predetta  tabella  sono  aumentati di lire dieci milioni per i nuclei
familiari  che  comprendono  soggetti  che  si  trovino,  a  causa di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro,  ovvero,  se
minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le  funzioni  proprie  della loro eta'. I medesimi livelli di reddito
sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si
trovano  in  condizioni  di  vedovo o vedova,divorziato o divorziata,
separato  o  separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1o
luglio  1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano
parte  due  o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e'
aumentato di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
    3.  Si  osservano, per quanto non previsto dal presente articolo,
le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive   modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  le  norme  che
disciplinano  nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato.
    4.  La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque
denominati,  per effetto delle disposizioni del presente decreto, non
comporta  la  cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
    5.  Sono  fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni di famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli
157,  162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,  n.  18,  nonche'  dell'art.  12,  decreto del Presidente della
Repubblica  23 gennaio  1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
5 agosto 1982, n. 604.
    6.  Il  nucleo  familiare e' composto dai coniugi, con esclusione
del  coniuge  legalmente  ed  effettivamente separato, e dai figli ed
equiparati,  ai  sensi  dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1957,  n.  818,  di  eta'  inferiore a 18 anni
compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro.  Del  nucleo
familiare  possono  far  parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore  a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino,   a   causa  di  infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.   Del   nucleo  familiare  possono  far  parte,  alle  stesse
condizioni  previste  per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza
limiti  di  eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto
fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
    6-bis.  Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge  ed  i  figli  ed  equiparati  di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata  convenzione  internazionale  in  materia di trattamenti di
famiglia.  L'accertamento  degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
    7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al
soggetto  tenuto  a  corrispondere  l'assegno entro trenta giorni dal
loro verificarsi.
    8.  Il  nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona
qualora  la  stessa  sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente  ed  abbia  un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si
trovi,   a   causa   di   infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
    8-bis.  Per  lo  stesso nucleo familiare non puo' essere concesso
piu'  di  un  assegno.  Per  i  componenti  il  nucleo  familiare cui
l'assegno  e'  corrisposto,  l'assegno  stesso non e' compatibile con
altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
    9.  Il  reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare
dei  redditi  complessivi,  assoggettabili  all'Irpef, conseguiti dai
suoi  componenti  nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun
anno  ed  ha  valore  per  la  corresponsione  dell'assegno  fino  al
30 giugno  dell'anno  successivo.  Per la corresponsione dell'assegno
nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito   nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del  reddito
concorrono altresi' i redditidi qualsiasi natura, ivi compresi quelli
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta  o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si
computano  nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque
denominati   e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  nonche'
l'assegno  previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito
del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione
non  e'  soggetta  ad  autenticazione,  alla  quale  si  applicano le
disposizioni  di  cui  all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'ente   al   quale   e'  resa  la  dichiarazione  deve  trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
    10.  L'assegno  non  spetta  se  la  somma  dei redditi da lavoro
dipendente,   da   pensione  o  da  altra  prestazione  previdenziale
derivante  da  lavoro  dipendente  e  inferiore  al  70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare.
    11.   L'assegno   non  concorre  a  formare  la  base  imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
    12.  I  livelli  di  reddito  previsti  nella tabella allegata al
presente  decreto  e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono
rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1o
luglio  di  ciascun  anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati,   calcolato   dall'ISTAT,   intervenuta   tra   l'anno  di
riferimento  dei  redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
    12-bis.  Per  i  lavoratori  autonomi pensionati il rinvio di cui
all'art.  4 del decreto-legge 14 luglio 1985, n. 314, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere
ad  oggetto  la  disciplina  sugli  assegni familiari di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
    13.  L'onere  derivante dalle disposizioni contenute nel presente
articolo  e'  valutato  in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal
1988.  Ad  esso  si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   1988,   all'uopo   utilizzando   lo  specifico
accantonamento.
    14.  Il  Ministero  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
    - La  legge  23 dicembre  1977,  n.  937,  reca: "Attribuzione di
giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni".