stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. 48

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

nascondi
Testo in vigore dal: 24-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 79, 83 e 84, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo,
a  fini  fiscali,  relativi  a speciali contrassegni da applicare sui
contenitori  o  sui  mezzi  di  chiusura  di bevande e acque minerali
nonche' di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.   10,   comma   3,   del   testo  unico  delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre
             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
             delle  disposizioni  di  legge  alle quali e' operato il
             rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
             atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
             conferisce  al  Presidente della Repubblica il potere di
             promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
             di legge e i regolamenti.
              -   La   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
             modificazioni,   reca:   "Delega   al   Governo  per  il
             conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed enti
             locali,  per la riforma della Pubblica amministrazione e
             per  la  semplificazione  amministrativa". Si riporta il
             testo  dell'art.  20  e dell'allegato 1, numeri 79, 83 e
             84:
              "Art.  20  - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
             anno,  presenta al Parlamento un disegno di legge per la
             delegificazione   di   norme   concernenti  procedimenti
             amministrativi,   anche   coinvolgenti   amministrazioni
             centrali,  locali  a  autonome,  indicando i criteri per
             l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  nonche'  i
             procedimenti  oggetto  della  disciplina,  salvo  quanto
             previsto  alla  lettera  a)  del comma 5. In allegato al
             disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
             di  attuazione  della  semplificazione  dei procedimenti
             amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
             Governo  individua,  con  le modalita' di cui al decreto
             legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
             aspetti    del    procedimento    che   possono   essere
             autonomamente  disciplinati  dalle  regioni e dagli enti
             locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
             Presidente  della  Repubblica,  previa deliberazione del
             Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Presidente del
             Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione
             pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
             acquisizione  del  parere  delle  competenti commissioni
             parlamentari  e  del  Consiglio  di Stato. A tal fine la
             Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ove necessario,
             promuove,  anche  su  richiesta del Ministro competente,
             riunioni  tra  le  amministrazioni  interessate. Decorsi
             trenta   giorni   dalla   richiesta   di   parere   alle
             commissioni,   i  regolamenti  possono  essere  comunque
             emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
             giorno  successivo  alla  data  della loro pubblicazione
             nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
             effetto  dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
             di legge regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
             principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
             di   quelli   che  agli  stessi  risultano  strettamente
             connessi  o  strumentali,  in  modo da ridurre il numero
             delle   fasi   procedimentali  e  delle  amministrazioni
             intervenienti,  anche  riordinando  le  competenze degli
             uffici,  accorpando  le  funzioni  per  settori omogenei
             sopprimendo   gli   organi  che  risultino  superflui  e
             costituendo   centri   interservizi   dove   raggruppare
             competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
             procedimenti  e  uniformazione  dei tempi di conclusione
             previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
             tipo  che  si  svolgono presso diverse amministrazioni o
             presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
             amministrativi  e  accorpamento  dei procedimenti che si
             riferiscono  alla  medesima attivita', anche riunendo in
             una  unica  fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
             esigenze  di semplificazione e conoscibilita' normativa,
             disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango diverso,
             ovvero   che  pretendono  particolari  procedure,  fermo
             restando  l'obbligo  di  porre  in  essere  le procedure
             stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
             spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
             alle  fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
             disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma
             2,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
             successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
             amministrativi  di  funzioni  anche decisionali, che non
             richiedano,   in   ragione   della   loro  specificita',
             l'esercizio  in  forma  collegiale, e sostituzione degli
             organi  collegiali  con  conferenze  di  servizi  o  con
             interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti
             portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
             procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
             non  piu'  rispondenti  alle  finalita' e agli obiettivi
             fondamentali  definiti  dalla  legislazione di settore o
             che  risultino  in  contrasto  con  i  principi generali
             dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
             per  l'amministrazione  e  per  i  cittadini, costi piu'
             elevati  dei  benefici conseguibili, anche attraverso la
             sostituzione  dell'attivita'  amministrativa diretta con
             forme    di    autoregolamentazione   da   parte   degli
             interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
             procedimentale     dell'attivita'     e    degli    atti
             amministrativi  ai principi della normativa comunitaria,
             anche    sostituendo   al   regime   concessono   quello
             autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   del   procedimenti  che
             derogano  alla  normativa  procedimentale  di  carattere
             generale,  qualora  non  sussistano  piu' le ragioni che
             giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
             aspetti   organizzativi   e   di   tutte   le  fasi  del
             procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
             tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
             elenchi   di   procedimenti   da   semplificare  di  cui
             all'allegato  1  alla presente legge e alle leggi di cui
             al  comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
             successivi provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
             sugli   effetti   prodotti  dalle  norme  contenute  nei
             regolamenti  di  semplificazione  e di accelerazione del
             procedimenti    amministrativi   e   possono   formulare
             osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per la modifica
             delle  norme  stesse  e per il miglioramento dell'azione
             amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
             disciplinate  dai  commi  da  1  a  6  nel  rispetto dei
             principi   desumibili   dalle   disposizioni   in   essi
             contenute,    che    costituiscono   principi   generali
             dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni operano
             direttamente  nei  riguardi  delle regioni fino a quando
             esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due anni
             dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
             regioni  a  statuto  speciale  e le province autonome di
             Trento  e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
             ordinamenti  alle  norme  fondamentali  contenute  nella
             legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
             nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
             presente  articolo,  quali  norme  generali regolatrici,
             sono  emanati  appositi  regolamenti  ai sensi e per gli
             effetti  dell'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto
             1988,  n.  400,  per  disciplinare i procedimenti di cui
             all'allegato  1 alla presente legge, nonche' le seguenti
             materie:
                a)    sviluppo    e    programmazione   del   sistema
             universitario,  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
             e  successive  modificazioni,  nonche'  valutazione  del
             medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
             537, e successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
             nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
             sistema  universitario,  prevedendo altresi' istituzione
             di  un  Consiglio  nazionale  degli studenti, eletto dai
             medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
             universitari.  Le  norme  sono  finalizzate  a garantire
             l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
             meritevoli  privi  di  mezzi,  a  ridurre  il  tasso  di
             abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
             dell'ammontare  complessivo della contribuzione a carico
             degli  studenti  in  rapporto al finanziamento ordinario
             dello   Stato   per   le   universita',   graduando   la
             contribuzione   stessa,   secondo  criteri  di  equita',
             solidarieta'   e   progressivita'   in   relazione  alle
             condizioni  economiche  del  nucleo familiare, nonche' a
             definire   parametri   e  metodologie  adeguati  per  la
             valutazione  delle  effettive  condizioni economiche dei
             predetti  nuclei.  Le norme di cui alla presente lettera
             sono   soggette   a   revisione   biennale,  sentite  le
             competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
             dottore  di  ricerca,  di  cui all'art. 73 del D.P.R. 11
             luglio  1930,  n.  382,  e  procedimento di approvazione
             degli  atti  dei  concorsi  per  ricercatore  in  deroga
             all'art.  3,  comma  9, della legge 24 dicembre 1993, n.
             537;
                e) procedure   per   l'accettazione   da  pane  delle
             universita'    di    eredita',   donazioni   e   legati,
             prescindendo    da   ogni   autorizzazione   preventiva,
             ministeriale o prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
             c),   sono   emanati  previo  parere  delle  commissioni
             parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
             al  comma  8,  lettera c), il decreto del Presidente del
             Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
             2 dicembre  1991,  n.  390,  e' emanato anche nelle more
             della  costituzione  della  Consulta  nazionale  per  il
             diritto  agli studi universitari di cui all'art. 6 della
             medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
             Governo  propone  annualmente  al Parlamento le norme di
             delega   ovvero   di   delegificazione  necessarie  alla
             compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
             con  particolare  riferimento  alle  materie interessate
             dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima
             attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato
             ad  emanare,  entro  il  termine  di sei mesi decorrenti
             dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi
             di  cui  all'art.  4, norme per la delegificazione delle
             materie  di  cui  all'art.  4,  comma 4, lettera c), non
             coperte  da  riserva  assoluta  di  legge, nonche' testi
             unici  delle  leggi che disciplinano i settori di cui al
             medesimo  art.  4, comma 4, lettera c), anche attraverso
             le  necessarie  modifiche, integrazioni o abrogazioni di
             norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17
             e dal presente articolo".
          "Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8)
              (Omissis).
              79.  Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e
             acque minerali:
                legge 2 maggio 1976, n. 160.
              (Omissis).
              83.   Procedimenti   relativi   alla   vendita   e   al
             confezionamento di mosti, vini e aceto:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 luglio
             1963, n. 930;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio
             1965, n. 162;
                legge 2 maggio 1976, n. 160.
              84.  Procedimento  di  controllo su tappi di chiusura e
             contenitori:
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
             1972, n. 633".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
             1972,   n.   633,   e  successive  modificazioni,  reca:
             "Istituzione   e   disciplina  dell'imposta  sul  valore
             aggiunto".
              - La legge 2 maggio 1976, n. 160, reca: "Conversione in
             legge,  con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30,
             recante  norme  in  materia di riscossione delle imposte
             sul reddito".
              - Il  decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976
             reca:  "Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui
             all'art.   3   della   legge   2 maggio  1976,  n.  160,
             concernenti   le   caratteristiche,   la  fabbricazione,
             l'importazione  e  l'uso di uno speciale contrassegno da
             applicare  sui  contenitori,  o  suoi  relativi mezzi di
             chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta
             vendita al consumo".
              - Il  decreto  del Ministro delle finanze 4 maggio 1981
             reca:  "Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui
             all'art.   3   della   legge   2 maggio  1976,  n.  160,
             concernente   le   caratteristiche,   la  fabbricazione,
             l'importazione  e  l'uso di uno speciale contrassegno da
             applicare  sui mezzi di chiusura di determinati prodotti
             destinati alla vendita al consumo".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
             10 novembre  1997,  n.  441,  reca: "Regolamento recante
             norme per il riordino della disciplina delle presunzioni
             di cessione o di acquisto".
              - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
             (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
             con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il
             Consiglio  di  Stato, siano emanati i regolamenti per la
             disciplina   delle   materie,  non  coperte  da  riserva
             assoluta  di  legge  prevista dalla costituzione, per le
             quali    le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
             l'esercizio  della  potesta'  regolamentare del Governo,
             determino  le norme generali regolatrici della materia e
             dispongano   l'abrogazione   delle  norme  vigenti,  con
             effetto    dall'entrata    in    vigore    delle   norme
             regolamentari.