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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 settembre 1999, n. 441

Regolamento recante criteri e modalità per il finanziamento delle spese di partecipazione a gare internazionali di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1999
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Testo in vigore dal: 14-12-1999
                             IL MINISTRO 
             DEL COMMERCIO CON L'ESTERO di concerto con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente  "Provvedimenti
per la promozione delle esportazioni" ed, in particolare,  l'articolo
3; 
  Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394,  concernente  "Provvedimenti
per il sostegno delle  esportazioni  italiane"  ed,  in  particolare,
l'articolo 2; 
  Visto l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n.  143/1998,
ai sensi del quale il  regolamento  di  attuazione  dell'articolo  3,
comma 3, della legge n. 304/1990, e' adottato  dal  Ministro  per  il
commercio con l'estero di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  recante
"Disposizioni in materia di commercio con l'estero" ed in particolare
l'articolo 25, a norma del quale dal 1 gennaio 1999 la gestione degli
interventi di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione  del
sistema produttivo di cui alla legge 20 ottobre 1990, n.  304,  viene
attribuita  alla  Simest  S.p.a.  che  succede  nei  diritti,   nelle
attribuzioni  e  nelle  situazioni  giuridiche  di  cui  e'  titolare
l'attuale gestore; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo
12,  secondo  il  quale  la  concessione  di  ausili   finanziari   e
l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   e'
subordinata alla predeterminazione ed  alla  pubblicazione  da  parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dei rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992, con  il
quale e' stata data attuazione all'articolo 3, comma 3,  della  legge
20 ottobre 1990, n. 304; 
  Considerato che con  successivo  regolamento  saranno  disciplinate
modalita', criteri di concessione e di restituzione dei finanziamenti
di cui al comma 5 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, effettuata con nota n. 36041 del 28 settembre 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
  "Legge 29 luglio 1981,  n.  394":  la  legge  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  recante
provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane; 
  "Legge": legge  20  ottobre  1990,  n.  304,  articolo  3,  recante
provvedimenti per la promozione delle  esportazioni,  in  particolare
per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte  di  spese  da
sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione  a  gare
internazionali; 
  "Fondo": il Fondo istituito dall'articolo 2 della legge  29  luglio
1981, n. 394, e trasferito alla Simest S.p.a., ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base
ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero
del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per  l'amministrazione
dei Fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 143/1998; 
   Ministero: il Ministero del commercio con l'estero; 
   ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero; 
  Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile
1990, n. 100, cui e' stata attribuita la  gestione  degli  interventi
agevolativi finanziati con le disponibilita' dei Fondi presso di essa
trasferiti, ai sensi dell'articolo  25  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 143. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
            Nota al titolo: 
            - Per il titolo della legge 20 ottobre 1990, n. 304, vedi
          nelle note alle premesse. 
 
            Note alle premesse: 
            -  La  legge   20   ottobre   1990,   n.   304,   recante
          "Provvedimenti per la  promozione  delle  esportazioni"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1990,  n.
          251. Si riporta il testo dell'art. 3: 
            "Art. 3.  -  1.  Le  disponibilita'  finanziarie  di  cui
          all'art. 2  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.  304,  possono  essere  utilizzate,  nel  limite  di  50
          miliardi di  lire,  per  la  concessione  di  finanziamenti
          agevolati a fronte  di  spese  da  sostenere  da  parte  di
          imprese italiane per la partecipazione  all'estero  a  gare
          internazionali. 
            2. Sono obbligate alla restituzione  immediata  di  detti
          finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato
          applicati ai finanziamenti di cui  al  citato  art.  2  del
          decreto-legge   n.   251   del   1981,   convertito,    con
          modificazioni dalla legge  n.  394  del  1981,  le  aziende
          vincitrici  della  gara  a  fronte  della  quale  le  spese
          medesime siano state sostenute. Le  aziende  che  si  siano
          deliberatamente ritirate dalla gara o siano  state  escluse
          per comportamento alle stesse imputabile sono  tenute  alla
          restituzione  delle  somme   riscosse,   maggiorate   degli
          interessi a tasso di riferimento. 
            3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita'
          ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti
          di cui  al  comma  1  saranno  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          commercio con l'estero. Sulle  richieste  di  finanziamento
          deliberera' il comitato per la gestione del fondo  previsto
          dal citato art.  2  del  decreto-legge  n.  251  del  1981,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  394  del
          1981". 
            - La legge 29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti
          per il sostegno delle esportazioni italiane", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206. Si riporta
          il testo dell'art. 2: 
            "Art. 2. - E' istituito presso il  Mediocredito  centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. 
            Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un
          comitato nominato con decreto del  Ministro  del  commercio
          con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro  ed  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Il comitato, istituito presso il  Ministero  del  commercio
          con l'estero, e' composto: 
            a) dal Ministro del commercio  con  l'estero  o,  su  sua
          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; 
            b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   del
          commercio con l'estero o da altrettanti supplenti  di  pari
          qualifica designati dai rispettivi Ministri; 
            c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in
          caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; 
            d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per  il
          commercio estero  (ICE),  o,  in  caso  di  sua  assenza  o
          impedimento, da un suo delegato. 
            Le condizioni e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
          finanziamenti di cui al primo comma del  presente  articolo
          nonche' l'importo massimo degli  stessi  saranno  stabiliti
          con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro del commercio con l'estero,  sentito  il  comitato
          interministeriale per il credito ed  il  risparmio,  tenuto
          conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16  marzo
          1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici  del
          fondo le richieste relative alle piccole  e  medie  imprese
          comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti  fra
          le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale
          pubblico che operano per la commercializzazione  all'estero
          dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. 
            La disposizione  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche   limitatamente   alle   attivita'   volte    ad
          incrementare la domanda estera del settore. 
            E' autorizzato il conferimento al fondo di cui  al  primo
          comma della somma di lire  375  miliardi  per  il  triennio
          1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e  di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983". 
            - Il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  14,  recante
          "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  e  dell'art.  11  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59" e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. 
            Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22: 
            "7. I decreti di attuazione previsti  dagli  articoli  2,
          terzo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.  304,
          sono adottati dal Ministro del commercio con  l'estero,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica". 
            - Si riporta il testo dell'art.  25  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 143: 
            "Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di  sostegno
          finanziario). - 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999  la
          gestione   degli   interventi   di   sostegno   finanziario
          all'internazionalizzazione del sistema  produttivo  di  cui
          alla legge 24 maggio 1977,  n.  227,  al  decreto-legge  28
          maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20  ottobre  1990,
          n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100,  e  all'art.  14
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene  attribuita  alla
          Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data  la  gestione
          degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991,  n.  19,
          viene  attribuita   alla   Finest   S.p.a.   Con   apposita
          convenzione   sono    disciplinate    le    modalita'    di
          collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a. 
            2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1  la
          Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero
          del commercio con l'estero, al fine anche di determinare  i
          relativi compensi e rimborsi, che non  potranno,  comunque,
          essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per  la
          gestione dei medesimi interventi. 
            3.  La  Simest  S.p.a.   succede   nei   diritti,   nelle
          attribuzioni  e  nelle  situazioni  giuridiche  dei   quali
          l'attuale ente gestore dei fondi previsti  dalle  leggi  di
          cui  al  comma  1  e'  titolare  in  forza  di  leggi,   di
          provvedimenti amministrativi e di contratti  relativi  alla
          gestione degli interventi trasferiti. 
            4. Entro le date di  cui  al  comma  1  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero,
          provvede al trasferimento alla Simest S.p.a.  dei  fondi  e
          delle disponibilita' finanziarie previste  dalle  leggi  di
          cui al comma 1. 
            5.  Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  e  del  commercio  con
          l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i  tempi
          per il passaggio  dal  Mediocredito  centrale  S.p.a.  alla
          Simest S.p.a.  delle  risorse  materiali  e  del  personale
          impiegato per  la  gestione  degli  interventi  trasferiti,
          nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante  al
          precedente gestore,  compreso  l'avviamento,  in  relazione
          all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il  personale
          trasferito  mantiene  comunque  inalterato  il  trattamento
          giuridico ed economico. 
            6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
          programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare  le
          necessarie variazioni di bilancio. 
            7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di  entrata
          in vigore della convenzione di cui al comma 2. 
            8. Con decreto legislativo  da  emanare  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59,  entro  il  31  dicembre  1998,  sono   dettate   norme
          integrative e  correttive  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
          della gestione degli interventi indicati al comma 1". 
            - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata in precedenza. 
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.  Si  riporta  il
          testo dell'art. 12: 
            "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
          sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati sono subordinate  alla  predeterminazione  ed  alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri
          e delle modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse  devono
          attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei  criteri  e  delle
          modalita' di cui al comma  1  deve  risultare  dai  singoli
          provvedimenti relativi agli interventi di cui  al  medesimo
          comma 1". 
            - La legge 23 agosto 1998, n.  400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del  12  settembre
          1988. Si riporta il testo del vigente comma 3 dell'art. 17: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            - Il decreto del Ministero del tesoro  13  febbraio  1992
          recante "Settori beneficiari, criteri, modalita'  e  limiti
          dei  finanziamenti  agevolati  erogati   dal   Mediocredito
          centrale per le spese inerenti  alla  partecipazione  delle
          imprese a gare  internazionali  all'estero"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87. 
 
            Note all'art. 1: 
            - La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata  nelle  note
          alla premessa. 
            - Il decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  e'  citato
          nelle note alla premessa. 
            - L'art. 3 della  legge  20  ottobre  1990,  n.  304,  e'
          riportato nelle note alla premessa. 
            - L'art. 2 della citata legge 29 luglio 1981, n. 394,  e'
          riportato nelle note alla premessa. 
            - L'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 143, e' riportato nelle note alla premessa. 
            - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante  "Norme  sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio
          1990, n. 101.