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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 352

Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/10/1999
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Testo in vigore dal:  29-10-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;
Acquisito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 gennaio e del 15 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 marzo e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro della difesa, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione Ufficio nazionale
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per "Ufficio nazionale", l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge;
c) per "direttore generale", il direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge.
2. Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi di funzioni dirigenziali generali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, e cura i rapporti con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Dipartimenti e gli uffici della stessa Presidenza. Nello svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di una segreteria particolare alle sue dirette dipendenze.
3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Ufficio nazionale si articola in: ufficio di segreteria generale; ufficio del servizio civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso. L'ufficio del servizio civile è struttura di livello dirigenziale generale ed è diretto da un dirigente generale ed articolato in servizi di livello dirigenziale. L'ufficio di segreteria generale e l'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso sono strutture dirette da altro personale dirigente e sono articolati in servizi di livello dirigenziale. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, ubicate presso il commissariato del Governo ovvero, previe intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in altre strutture ubicate a livello regionale.
4. Con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i principi e gli obiettivi delle convenzioni e degli accordi previsti dall'articolo 8 della legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi dell'Ufficio nazionale, nonché i parametri di valutazione delle attività e gli altri elementi da considerare nello schema della relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta dall'Ufficio nazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), è il seguente:
"3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del
1998 è il seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocraticoamministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che
impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione
di difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi
resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo degli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione di disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), è il seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di
livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell'art.
24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2, dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a)-d) (Omissis);
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative".