LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-4-2021
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 5 
      (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: 
    a) comunica alle  Camere  la  composizione  del  Governo  e  ogni
mutamento in essa intervenuto; 
    b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla  lettera  a)
del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente  o  a  mezzo  di  un
ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; 
    c) sottopone al Presidente  della  Repubblica  le  leggi  per  la
promulgazione;  in  seguito  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, i disegni di legge per la presentazione alla Camere e,  per
l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei
regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
    d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni
atto per il quale e'  intervenuta  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e,  insieme  con
il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge; 
    e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di  iniziativa
governativa e, anche attraverso il ministro  espressamente  delegato,
esercita le  facolta'  del  Governo  di  cui  all'articolo  72  della
Costituzione; 
    f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo  1953,  n.
87,  e  promuovere  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
conseguenti alle  decisioni  della  Corte  costituzionale.  Riferisce
inoltre  periodicamente  al  Consiglio  dei  ministri,   e   ne   da'
comunicazione   alle   Camere,   sullo    stato    del    contenzioso
costituzionale, illustrando le  linee  seguite  nelle  determinazioni
relative   agli   interventi   nei   giudizi   dinanzi   alla   Corte
costituzionale. Segnala altresi',  anche  su  proposta  dei  ministri
competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunita' di iniziative legislative del Governo. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
95, primo comma, della Costituzione: 
    a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  nonche'
quelle connesse  alla  propria  responsabilita'  di  direzione  della
politica generale del Governo; 
    b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri  in  ordine  agli
atti che riguardano la politica generale del Governo; 
    c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei  ministri
competenti  in  ordine  a  questioni  politiche   e   amministrative,
sottoponendoli   al   Consiglio   dei   ministri    nella    riunione
immediatamente successiva; 
    c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai  fini  di  una
complessiva valutazione ed armonizzazione  degli  interessi  pubblici
coinvolti,  la  decisione  di  questioni  sulle  quali  siano  emerse
valutazioni  contrastanti  tra  amministrazioni  a   diverso   titolo
competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti; 
    d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni
che essi  intendano  rendere  ogni  qualvolta  eccedendo  la  normale
responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica  generale
del Governo; 
    e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',  il  buon
andamento  e  l'efficienza  degli  uffici  pubblici  e  promuove   le
verifiche  necessarie;  in  casi  di   particolare   rilevanza   puo'
richiedere   al   ministro   competente   relazioni    e    verifiche
amministrative; 
    f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e
gli enti pubblici svolgano la loro attivita'  secondo  gli  obiettivi
indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con
i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
    g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge  in  materia
di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
    h)  puo'  disporre,  con  proprio   decreto,   l'istituzione   di
particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in  via
preliminare questioni di comune competenza, di  esprimere  parere  su
direttive dell'attivita' del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante
importanza da sottoporre al  Consiglio  dei  ministri,  eventualmente
anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione; 
    i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di  lavoro
composti in modo da assicurare la presenza  di  tutte  le  competenze
dicasteriali  interessate  ed  eventualmente  di  esperti  anche  non
appartenenti alla pubblica amministrazione. 
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  direttamente  o
conferendone delega ad un ministro: 
    a)  promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  relativa  alle
politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la  tempestivita'
dell'azione   di   Governo   e   della    pubblica    amministrazione
nell'attuazione    delle    politiche    comunitarie,     riferendone
periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di  competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia  delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle  Camere  dei
procedimenti normativi in corso nelle Comunita'  europee,  informando
il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo  nelle
specifiche materie; 
    a-bis)  promuove  gli  adempimenti  di   competenza   governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei  diritti  dell'uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica  tempestivamente
alle Camere le medisime pronunce ai fini dell'esame  da  parte  delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle  suddette
pronunce; 
    b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto  attiene
ai rapporti con le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo; 
    b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del  Governo  nelle
materie  dell'innovazione  tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per  la  banda
((ultralarga)),    della     digitalizzazione     delle     pubbliche
amministrazioni  e  delle  imprese,  nonche'  della   trasformazione,
crescita e transizione digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita',  delle
infrastrutture digitali materiali e  immateriali  e  della  strategia
nazionale dei dati pubblici. 
  4. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  esercita  le  altre
attribuzioni conferitegli dalla legge.