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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 agosto 1999, n. 347

Regolamento recante norme di attuazione della decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/10/1999
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Testo in vigore dal:  26-10-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;
Visto in particolare l'articolo 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;
Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;
Considerato che l'articolo 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 stabilisce che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1997, con il quale sono state stabilite da ultimo le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi e elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 1991, concernente il "Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", con il quale è stato introdotto un ulteriore comma all'articolo 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione;
Vista la decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE del Consiglio;
Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
Ritenuta l'opportunità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 206/1991 sopra citato, di organizzare l'esperimento temporaneo di cui alla decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, al fine di accertare se un campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse;
Ritenuto di limitare l'effettuazione dell'esperimento temporaneo solamente ad alcune specie e categorie di sementi, così come consente l'articolo 5, comma 1, lettera c), della decisione n. 98/320/CE della Commissione;
Ritenuto di effettuare l'esperimento temporaneo previsto dalla decisione n. 98/320/CE sulla categoria delle sementi certificate delle specie di barbabietola, frumento tenero e frumento duro, orzo e mais;
Ritenuto che la sorveglianza prevista dall'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 5, della decisione n. 98/320/CE viene affidata all'Ente nazionale delle sementi elette e che tale sorveglianza è limitata all'attuazione dell'esperimento in questione e che è, quindi, differente da quella prevista dall'articolo 30 della legge n. 1096/1971;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999 e ritenuto di recepirne le relative osservazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6827 del 27 maggio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e durata dell'esperimento

1. La Repubblica italiana partecipa all'esperimento temporaneo organizzato a livello comunitario dalla Commissione europea allo scopo di valutare se il campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse.
2. L'esperimento di cui al comma 1 è effettuato sulle seguenti specie:
a) barbabietola;
b) frumento tenero e frumento duro;
c) orzo;
d) mais.
3. La Repubblica italiana, nell'ambito dell'esperimento di cui ai commi 1 e 2, è esentata dagli obblighi previsti dalle direttive citate al comma 1, per quanto riguarda il campionamento ed il controllo ufficiale delle sementi, secondo le condizioni indicate rispettivamente negli articoli 2 e 3.
4. L'esperimento di cui al comma 1, che riguarda la categoria delle sementi certificate ed interessa sia la fase di campionamento sia la fase di controllo, ha inizio a decorrere dalla campagna di controllo 1999/2000 e si conclude il 30 giugno 2002, al termine della campagna di controllo 2001/2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva n. 98/320/CE v. nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322, reca la "Disciplina dell'attività sementiera".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1974, n. 95, reca il "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096".
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 1976, n. 124, reca "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera".
- Il testo dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:
"Art. 21. - Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puè delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.
Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, all'esercizio di tali compiti.
Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale".
- Il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 1972, n. 69, ed il decreto ministeriale 2 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1976, n. 308, recano "Delega all'Ente nazionale sementi elette, in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri".
- Il testo dell'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:
"Art. 23. - L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica".
- Il testo dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:
"Art. 41. - Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio".
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 gennaio 1997, n. 16, reca "Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 1991, n. 164, concernente il "Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", è il seguente:
"3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma:
''Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare sette annì'".
- La decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 è pubblicata nella GUCE serie L n. 140 del 12 maggio 1998.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1989, n. 58, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", è il seguente:
"Art. 4. - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi".
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, n. 10, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", è il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale".
- Il testo dell'art. 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:
"Art. 30. - La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.
Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.
La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'esenzione di cui al comma 3, termina il 30 giugno 2002.