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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 agosto 1999, n. 347

Regolamento recante norme di attuazione della decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/10/1999
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Testo in vigore dal: 26-10-1999
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 25  novembre 1971,  n. 1096,  recante norme  per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante: "Regolamento  di esecuzione  della legge  25 novembre
1971, n. 1065";
  Vista la  legge 20 aprile 1976,  n. 195, che integra  e modifica la
citata legge n. 1096/1971;
  Visto  in  particolare  l'articolo   21  della  suddetta  legge  n.
1096/1971 che  demanda al Ministero dell'agricoltura  e delle foreste
il controllo dei prodotti  sementieri ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche e condizioni richieste  per l'immissione in commercio
e  che prevede,  altresi',  la possibilita'  di delegare  l'esercizio
delle funzioni di  controllo ad enti che, per  statuto e regolamento,
si propongono di promuovere  il progresso della produzione sementiera
e non perseguono fini commerciali;
  Visti i propri  decreti in data 17 febbraio 1972  e 2 novembre 1976
con i  quali l'Ente nazionale  delle sementi elette (Ente  di diritto
pubblico, ai  sensi dell'articolo 23  della legge n.  1096/1971), con
sede in Milano, e' stato delegato al controllo ed alla certificazione
ufficiale dei prodotti sementieri;
  Considerato  che l'articolo  41  dell'indicata  legge n.  1096/1971
stabilisce  che per  il controllo  e la  certificazione dei  prodotti
sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;
  Visto il  decreto ministeriale  18 dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  16 del  21 gennaio
1997, con  il quale  sono state  stabilite da  ultimo le  tariffe dei
compensi dovuti all'Ente  nazionale delle sementi e  elette, con sede
in  Milano, per  il controllo  e la  certificazione delle  sementi di
specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;
  Visto  l'articolo 1,  comma 3,  del decreto  ministeriale 7  giugno
1991, n.  206, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana  n. 164  del  15 luglio  1991,  concernente il  "Regolamento
recante recepimento delle direttive  comunitarie n. 88/380/CEE del 13
giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore
sementiero",  con il  quale e'  stato introdotto  un ulteriore  comma
all'articolo  18  del  sopra  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in
condizioni   specifiche,  di   esperimenti   temporanei,  a   livello
comunitario,  al  fine  di  trovare  migliori  alternative  a  taluni
elementi del regime di certificazione;
  Vista la  decisione n.  98/320/CE della  Commissione del  27 aprile
1998  relativa all'organizzazione  di  un  esperimento temporaneo  di
campionamento e  controllo delle  sementi in  base alle  direttive n.
66/400/CEE,  n.  66/401/CEE,  n.   66/402/CEE  e  n.  69/208/CEE  del
Consiglio;
  Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
comunitario   e  sulle   procedure  di   esecuzione  degli   obblighi
comunitari";
  Visto l'articolo 4, comma 3, della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante:  "Disposizioni  per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990);
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Ritenuta   l'opportunita',    fermo   restando    quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, del  decreto ministeriale n. 206/1991 sopra
citato, di organizzare l'esperimento temporaneo di cui alla decisione
n.  98/320/CE  della Commissione  del  27  aprile  1998, al  fine  di
accertare  se  un  campionamento   ed  il  controllo  delle  sementi,
effettuati sotto sorveglianza  ufficiale, possano costituire migliori
alternative rispetto  alle procedure per la  certificazione ufficiale
delle  sementi  senza  che  ne derivi  un  calo  significativo  della
qualita' delle sementi stesse;
  Ritenuto  di limitare  l'effettuazione dell'esperimento  temporaneo
solamente  ad  alcune  specie  e categorie  di  sementi,  cosi'  come
consente  l'articolo  5, comma  1,  lettera  c), della  decisione  n.
98/320/CE della Commissione;
  Ritenuto  di  effettuare  l'esperimento temporaneo  previsto  dalla
decisione  n. 98/320/CE  sulla  categoria  delle sementi  certificate
delle specie di barbabietola, frumento tenero e frumento duro, orzo e
mais;
  Ritenuto che la  sorveglianza prevista dall'articolo 2,  comma 4, e
dell'articolo 3, comma 5, della decisione n. 98/320/CE viene affidata
all'Ente nazionale  delle sementi elette  e che tale  sorveglianza e'
limitata  all'attuazione  dell'esperimento  in questione  e  che  e',
quindi, differente da quella prevista dall'articolo 30 della legge n.
1096/1971;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza del 12 aprile 1999 e
ritenuto di recepirne le relative osservazioni;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 6827 del 27 maggio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Finalita' e durata dell'esperimento
  1.  La  Repubblica  italiana partecipa  all'esperimento  temporaneo
organizzato  a livello  comunitario  dalla  Commissione europea  allo
scopo di valutare se il  campionamento ed il controllo delle sementi,
effettuati   sotto   sorveglianza   ufficiale,   possano   costituire
alternative migliori  rispetto al regime ufficiale  di certificazione
delle sementi di  cui alle direttive del Consiglio  n. 66/400/CEE, n.
66/401/CEE, n.  66/402/CEE e  n. 69/208/CEE, senza  che ne  derivi un
calo significativo della qualita' delle sementi stesse.
  2. L'esperimento  di cui  al comma 1  e' effettuato  sulle seguenti
specie:
    a) barbabietola;
    b) frumento tenero e frumento duro;
    c) orzo;
    d) mais.
  3. La  Repubblica italiana, nell'ambito dell'esperimento  di cui ai
commi  1 e  2, e'  esentata dagli  obblighi previsti  dalle direttive
citate  al  comma 1,  per  quanto  riguarda  il campionamento  ed  il
controllo  ufficiale delle  sementi, secondo  le condizioni  indicate
rispettivamente negli articoli 2 e 3.
  4. L'esperimento di cui al comma 1, che riguarda la categoria delle
sementi certificate ed interessa sia  la fase di campionamento sia la
fase di controllo, ha inizio  a decorrere dalla campagna di controllo
1999/2000 e si conclude il 30  giugno 2002, al termine della campagna
di controllo 2001/2002.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di leggi   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le   direttive e   le decisioni  comunitarie vengono
          forniti gli estremi    di  pubblicazione    nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            - Per quanto concerne la direttiva  n. 98/320/CE v. nelle
          note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  La    legge  25   novembre 1971, n.   1096, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana  del 22
          dicembre 1971,  n. 322, reca la "Disciplina  dell'attivita'
          sementiera".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  8 ottobre
          1973, n.  1065, pubblicato  nel supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale della   Repubblica   italiana   del  10
          aprile 1974,  n.  95,  reca  il "Regolamento di  esecuzione
          della legge 25 novembre 1971, n. 1096".
            -  La legge  20  aprile  1976, n.  195,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12 maggio
          1976,  n. 124, reca "Modifiche e integrazioni alla legge 25
          novembre 1971, n.  1096,  sulla  disciplina  dell'attivita'
          sementiera".
            -    Il  testo   dell'art. 21   della legge   25 novembre
          1971, n.  1096 (Disciplina dell'attivita'  sementiera),  e'
          il seguente:
            "Art.  21.  -  Il  controllo   dei  prodotti  sementieri,
          ai    fini  dell'accertamento    delle  caratteristiche   e
          condizioni   richieste per l'immissione  in  commercio,  e'
          demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
            Il  Ministero  dell'agricoltura  e   delle  foreste  pue'
          delegare  l'esercizio delle  funzioni di controllo  ad enti
          che, per   statuto o regolamento,   si     propongono    di
          promuovere   il    progresso  della produzione sementiera e
          non perseguono fini commerciali.
            Il  controllo  si  esercita  sulle colture   in    campo,
          durante    la manipolazione e conservazione dei prodotti da
          immettere in commercio, nonche'  mediante  prove  colturali
          che   si  eseguono  a  mezzo  di allevamento di campioni.
            Le  operazioni  di controllo  devono  essere  affidate  a
          personale  preventivamente    autorizzato,    con   decreto
          del    Ministro     per l'agricoltura  e  per  le  foreste,
          all'esercizio di tali compiti.
            Il    personale  di   cui al   precedente comma,  durante
          l'espletamento delle  funzioni   affidategli,  riveste   la
          qualifica   di  pubblico ufficiale".
            -    Il    decreto    ministeriale    17 febbraio   1972,
          pubblicato   nella Gazzetta  Ufficiale    della  Repubblica
          italiana    del  13 marzo   1972, n.   69,   ed il  decreto
          ministeriale  2 novembre  1976, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana del 18 novembre 1976,
          n.  308, recano "Delega all'Ente nazionale  sementi elette,
          in Milano, ad effettuare il controllo e  la  certificazione
          dei prodotti sementieri".
            -    Il  testo   dell'art. 23   della legge   25 novembre
          1971, n.  1096 (Disciplina dell'attivita'  sementiera),  e'
          il seguente:
            "Art.    23. -   L'Ente nazionale  delle sementi  elette,
          con  sede in Milano, al quale e'  stata    riconosciuta  la
          personalita'  giuridica con decreto  del  Capo dello  Stato
          12  novembre  1955, n.  1461,  viene costituito   in   ente
          di    diritto pubblico  sotto  la  vigilanza  del Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.
            Con  decreto   del   Presidente   della Repubblica,    su
          proposta    del  Ministro     per   l'agricoltura    e   le
          foreste,    saranno      apportate  all'attuale     statuto
          dell'ente    le   variazioni   conseguenti alla  sua mutata
          natura giuridica".
            -   Il testo   dell'art. 41   della legge    25  novembre
          1971,  n.   1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e'
          il seguente:
            "Art.   41.  -   Le  tariffe    dei   compensi     dovuti
          all'Istituto  conservatore  dei  registri  di  varieta' dei
          prodotti sementieri per gli adempimenti  necessari ai  fini
          della  iscrizione delle  varieta' nei registri  di  cui  al
          precedente  art.   19, e di quelli dovuti allo Stato o agli
          enti previsti  nel precedente  art. 21  per le   operazioni
          di  controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di
          quelli dovuti per il  rilascio dei cartellini  di cui    al
          precedente  art.    12,  sono  stabilite dal   Ministro per
          l'agricoltura e  le foreste,  sentita la competente sezione
          del Consiglio superiore dell'agricoltura  e delle  foreste,
          in misura corrispondente al costo del servizio".
            -    Il    decreto    ministeriale    18 dicembre   1996,
          pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana    del  21 gennaio 1997, n.  16,  reca  "Revisione
          delle  tariffe dei  compensi   dovuti   all'Ente  nazionale
          sementi  elette di Milano  per le operazioni  di controllo,
          certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri".
            -    Il  testo   del comma   3 dell'art.   1 del  decreto
          ministeriale  7 giugno  1991,  n.  206,   pubblicato  nella
          Gazzetta    Ufficiale   della Repubblica   italiana  del 15
          luglio   1991,   n. 164,    concernente    il  "Regolamento
          recante   recepimento   delle   direttive   comunitarie  n.
          88/380/CEE del  13 giugno   1988 e   n. 89/2/CEE    del  15
          dicembre  1988  riguardanti  il  settore sementiero", e' il
          seguente:
            "3. Ai   sensi della decisione    n.  89/540/CEE  del  22
          settembre 1989 concernente l'esperimento  comunitario sulle
          ispezioni      non  ufficiali  in  campo    ai  fini  della
          certificazione, all'art. 18 del    decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8 ottobre 1973, n. 1065,  e' aggiunto il
          seguente comma:
            ''Al fine  di trovare   migliori alternative    a  taluni
          elementi del regime  di  certificazione,  si puo'  decidere
          l'organizzazione,    in  condizioni      specifiche,     di
          esperimenti    temporanei      a      livello  comunitario,
          conformemente  alla   procedura   di cui   all'art. 24  del
          decreto del Presidente   della Repubblica 8  ottobre  1973,
          n.  1065.  La  durata  di  un esperimento non deve superare
          sette anni''".
            - La decisione n.  98/320/CE  della  Commissione  del  27
          aprile  1998 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 140 del 12
          maggio 1998.
            - Il testo dell'art. 4 della  legge 9 marzo 1989, n.  86,
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  del  10  marzo  1989,  n.  58,    recante  "Norme
          generali  sulla  partecipazione    dell'Italia  al processo
          normativo comunitario e    sulle  procedure  di  esecuzione
          degli obblighi comunitari", e' il seguente:
            "Art.  4.    - 1. Nelle   materie gia'   disciplinate con
          legge,  ma non riservate alla  legge, le  direttive possono
          essere  attuate mediante regolamento se  cosi'  dispone  la
          legge comunitaria.
            2.  Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato al
          disegno di legge comunitaria, un   elenco  delle  direttive
          per    l'attuazione  delle quali chiede l'autorizzazione di
          cui all'art. 3, lettera c).
            3. Se le  direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le      autorita'   pubbliche   cui  affidare  le  funzioni
          amministrative  inerenti   alla  applicazione  della  nuova
          disciplina,  la  legge  comunitaria   detta   le   relative
          disposizioni.
            4.   Se     la  legge  comunitaria    lo  dispone,  prima
          dell'emanazione del regolamento,  lo schema  di  decreto e'
          sottoposto  al parere  delle Commissioni  permanenti  della
          Camera   dei  deputati  e    del  Senato  della  Repubblica
          competenti  per  materia,  che  dovranno   esprimersi   nel
          termine  di  quaranta  giorni  dalla comunicazione. Decorso
          tale termine, i decreti sono emanati anche in  mancanza  di
          detto parere.
            5.  Il  regolamento  di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17  della legge 23  agosto  1988,
          n.    400,  su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  o  del  Ministro  per  il coordinamento    delle
          politiche   comunitarie   da   lui delegato,  entro quattro
          mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   legge
          comunitaria.  In  questa ipotesi  il  parere  del Consiglio
          di    Stato  deve    essere  espresso entro quaranta giorni
          dalla richiesta. Decorso tale  termine  il  regolamento  e'
          emanato anche in mancanza di detto parere.
            6.  La  legge  comunitaria provvede in  ogni caso a norma
          dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione  delle  direttive
          comporti:
            a)    l'istituzione   di   nuovi   organi   o   strutture
          amministrative;
               b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
            7.   Restano salve   le   disposizioni di    legge    che
          consentono,  per materie  particolari,  il  recepimento  di
          direttive  mediante  atti amministrativi".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  4  della legge 29
          dicembre 1990, n.    428,    pubblicata  nel    supplemento
          ordinario    alla  Gazzetta    Ufficiale della   Repubblica
          italiana   del   12 gennaio   1991,    n.    10,    recante
          "Disposizioni     per     l'adempimento      di    obblighi
          derivanti  dall'appartenenza        dell'Italia        alle
          Comunita'    europee   (legge comunitaria per il 1990)", e'
          il seguente:
            "3.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste,
          nell'ambito  della  sua     competenza,     adotta,     con
          proprio       decreto,       provvedimenti   amministrativi
          direttamente    conseguenti     alle   disposizioni     dei
          regolamenti  e  delle  decisioni emanati  dalla   Comunita'
          economica europea in materia  di politica comune agricola e
          forestale,   al  fine  di  assicurarne  l'applicazione  nel
          territorio nazionale".
            - Il   decreto  legislativo  4    giugno  1997,  n.  143,
          pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale della   Repubblica
          italiana  n. 129  del 5  giugno 1997,  reca:  "Conferimento
          alle    regioni delle funzioni amministrative in    materia
          di    agricoltura     e    pesca     e     riorganizzazione
          dell'amministrazione centrale".
            -    Il  testo   dell'art. 30   della legge   25 novembre
          1971, n.  1096 (Disciplina dell'attivita'  sementiera),  e'
          il seguente:
            "Art.   30.  -  La  vigilanza  per  l'applicazione  della
          presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura  e
          delle foreste, dell'interno e  delle  finanze,  secondo  la
          rispettiva competenza.
            Gli    incaricati della   vigilanza, considerati  a tutti
          gli effetti pubblici  ufficiali,    possono  visitare     i
          campi   destinati  alla produzione sementiera, i depositi e
          magazzini  di  vendita all'ingrosso e al  minuto, i  locali
          adibiti    alla  conservazione,     alla  selezione,   alla
          disinfezione   ed   alla     disinfestazione  dei  prodotti
          sementieri, i mercati, le fiere, i   magazzini  ferroviari,
          portuali   ed   aeroportuali,  le  banchine  ferroviarie  e
          portuali,  i carri ferroviari, gli aerei,  i  galleggianti,
          gli  autoveicoli    adibiti al   trasporto merci;   possono
          altresi' procedere    al  prelevamento  dei  campioni    ed
          all'accertamento  delle    violazioni   di   legge.   Nelle
          visite  ai  magazzini  e   carri ferroviari,  ai  magazzini
          portuali     ed  aeroportuali,  il  personale  deve  essere
          accompagnato   rispettivamente      dagli      agenti    di
          polizia ferroviaria, portuale e di finanza.
            La      visita,  il    prelevamento    dei  campioni    e
          l'accertamento  delle violazioni  in magazzini  doganali  o
          in  altri   luoghi soggetti  alla vigilanza  doganale  sono
          eseguiti  dalle   dogane   nei modi   ed   alle  condizioni
          prescritte  dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e'
          innovato per    quanto  si    riferisce  agli  accertamenti
          fitosanitari  di  competenza  degli   organi dipendenti dal
          Ministero  dell'agricoltura e delle foreste".
            - Il  testo dei commi  3 e 4 dell'art.   17  della  legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  5. L'esenzione di cui al comma 3, termina il 30 giugno 2002.