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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2000)
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Testo in vigore dal:  23-10-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento";
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo:
- La direttiva 94/33/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 216 del 20 agosto 1994.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per quanto concerne la direttiva 94/33/CE v. in nota al titolo.
- L'art. 50 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), così recita:
"Art. 50 (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'art. 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 183 del 29 giugno 1989.
- La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 374 del 31 dicembre 1990.
- La direttiva 92/85/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992.
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne la legge 17 ottobre 1967, n. 977, la direttiva 94/33/CE e il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto legislativo n. 626/1999 v. nelle note alle premesse.