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LEGGE 24 aprile 1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997.

note: Entrata della legge: 22-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal:  22-5-1998

Art. 50

(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
Note all'art. 50:
- La legge 6 dicembre 1993, n. 499, riguarda: "Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro". L'art. 1, comma 1, lettera c), della suddetta legge così recita:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (Omissis);
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico- fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la sa- lute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati".