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LEGGE 6 dicembre 1993, n. 499

Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro.

note: Entrata in vigore della legge: 21-12-1993
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Testo in vigore dal:  21-12-1993

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla re- ale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d), trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevede- ndo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, della legge 10 aprile 1991, n. 125, è il seguente:
"Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole 'dell'uno o dell'altro sessò, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'art. 8, comma 2, competente per territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'art. 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.
7. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'art. 650 del codice penale richiamato dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
- Il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:
"Art. 37 (Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie). - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.
La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perché il fatto costituisce un più grave reato.
Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'art. 35".
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è il seguente:
"Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.
Le notizie comunicate all'ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
L'ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".