LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 37.
  (((Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatorie)

  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di
lavoro  che,  al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi   previsti   dalle   leggi   sulla   previdenza   e  assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero  esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte,
non  conformi  al  vero,  e' punito con la reclusione fino a due anni
quando  dal  fatto  deriva  l'omesso versamento di contributi e premi
previsti  dalle  leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per
un  importo  mensile  non  inferiore  al  maggiore importo fra cinque
milioni   mensili   e   il   cinquanta   per   cento  dei  contributi
complessivamente dovuti.
  2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico  ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale  e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel  registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,
fino   al   momento  della  decisione  dell'organo  amministrativo  o
giudiziario di primo grado.
  3.   La   regolarizzazione   dell'inadempienza   accertata,   anche
attraverso dilazione, estingue il reato.
  4.  Entro  novanta  giorni  l'ente  impositore  e'  tenuto  a  dare
comunicazione       all'autorita'      giudiziaria      dell'avvenuta
regolarizzazione   o   dell'esito   del   ricorso   amministrativo  o
giudiziario)).