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LEGGE 24 aprile 1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997.

note: Entrata della legge: 22-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-8-1999
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                              TITOLO I
      DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
                      DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
                               ART. 1.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                     di direttive comunitarie).
     1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un
anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e'
prorogata  di  sei  mesi  se, per effetto di direttive notificate nel
corso  dell'anno  di  delega,  la  disciplina risultante da direttive
comprese  nell'elenco  e' modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio.
    2.   I   decreti   legislativi   sono   adottati,   nel  rispetto
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente  del  Consiglio dei ministri o del Ministro competente per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  dei Ministri con
competenza  istituzionale  nella  materia, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
    3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi  sia espresso, entro
quaranta   giorni   dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle
Commissioni  competenti  per materia; decorso tale termine, i decreti
sono  emanati  anche  in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto  per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono   la   scadenza   dei   termini   previsti  al  comma  1  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
17.
    5.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma  1,  e  con  le  modalita'  di cui ai commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385,  e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  e  con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo
25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    6.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma   1,   disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto
legislativo  14  agosto  1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE   del  Consiglio,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22
febbraio  1994,  n.  146,  e  dalla  legge  6  febbraio  1996, n. 52.
Nell'esercizio  della  delega il Governo dispone l'applicazione delle
norme  di  cui  all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del  1996  a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza  curriculare  e professionale nel settore della sicurezza.
(2)((3))
    7.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma  1  e  con  le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni
integrative  e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata
dal  decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio  90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    8.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, secondo i criteri e i
principi  direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al
comma  1  e  con  le  modalita'  di  cui  ai commi 2 e 3 del presente
articolo,  le  disposizioni  integrative  e  correttive necessarie ad
adeguare  la  disciplina  recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991,  n.  303,  alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento  dei  diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.
    9.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, informandosi ai
criteri  e  ai  principi  generali  di  cui  all'articolo  2, e' data
attuazione:
    a)  alla  direttiva  93/118/CE  del  Consiglio,  che  modifica la
direttiva  85/73/CEE  del  Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni  e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni
di  volatili  da  cortile,  informandosi  anche  ai criteri specifici
previsti  all'articolo  35  della  legge  6  febbraio  1996, n. 52, e
tenendo  conto  delle  direttive  del  Consiglio  94/64/CE, 95/24/CE,
96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
    b)   alla   direttiva  93/119/CE  del  Consiglio,  relativa  alla
protezione  degli  animali  durante la macellazione o l'abbattimento,
informandosi  anche  ai  criteri  specifici  previsti all'articolo 37
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    c)  alla  direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli
animali  durante  il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio
sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della
decisione della Commissione 97/182/CE.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 24)
che  "Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni
integrative  e  correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494,  di  cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e' prorogato di novanta giorni."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  17  maggio  1999, n. 144, come modificata dalla L. 2 agosto
1999,  n.  263  ha disposto (con l'art. 45, comma 24) che "Il termine
per  l'esercizio  della  delega ad emanare disposizioni integrative e
correttive  del  decreto  legislativo  14 agosto 1996, n. 494, di cui
all'articolo  1,  comma  6,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, e'
prorogato di sei mesi".