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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2000)
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Testo in vigore dal: 23-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva  94/33/CE del  Consiglio, del  22 giugno  1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
  Vista la  legge 24 aprile  1998, n. 128, recante  "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'   europee"  (legge   comunitaria  1995-1997)   ed  in
particolare l'articolo  50 che fissa  i criteri di delega  al Governo
per il recepimento della direttiva 94/33/CE;
  Vista la legge 17 ottobre 1967,  n. 977, recante "Tutela del lavoro
dei  fanciulli   e  degli  adolescenti"  e   successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19   settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  "Attuazione  delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE,  90/394/CEE  e  90/679/CEE riguardanti  il  miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  Visto  il decreto  legislativo 25  novembre 1996,  n. 645,  recante
"Recepimento della  direttiva 92/85/CEE concernente  il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere e in periodo di allattamento";
  Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro del  lavoro e  della previdenza sociale,  di concerto  con i
Ministri della  sanita', della pubblica  istruzione, per i beni  e le
attivita'    culturali,     dell'industria,    del     commercio    e
dell'artigianato,  degli affari  esteri, di  grazia e  giustizia, del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
solidarieta'  sociale,  per  la  funzione  pubblica  e  per  le  pari
opportunita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto reca  modifiche e integrazioni alla legge 17
ottobre  1967, n.  977,  al  fine di  adeguarla  ai  principi e  alle
prescrizioni della  direttiva 94/33/CE  del Consiglio, del  22 giugno
1994.
  2. Per  quanto non diversamente  stabilito dal presente  decreto si
applicano le disposizioni del  decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Per le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Nota al titolo:
           - La direttiva 94/33/CE e' pubblicata in  G.U.C.E.  L  216
          del 20 agosto 1994.
          Note alle premesse:
           -  L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti.
           - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
           -  Per quanto concerne la direttiva 94/33/CE v. in nota al
          titolo.
           -  L'art.  50  della  legge  24  aprile   1998,   n.   128
          (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
          appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee - Legge
          comunitaria 1995-1997), cosi' recita:
           "Art. 50 (Protezione dei giovani sul  lavoro:  criteri  di
          delega).  -  1.  L'attuazione  della direttiva 94/33/CE del
          Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare  la  vigente
          disciplina  sul  lavoro  minorile  alle prescrizioni recate
          dalla direttiva  stessa,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
           a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi
          per  la  tutela  della  sicurezza  e  salute dei lavoratori
          minorenni;
           b) prevedere che l'autorizzazione  all'impiego  di  minori
          nel  settore  dello  spettacolo,  prevista  dalla normativa
          vigente, sia estesa ad attivita'  di  carattere  culturale,
          artistico, sportivo e pubblicitario;
           c)  prevedere  in  ogni caso l'obbligo di adeguamento alle
          misure di tutela fisica  e  psichica  del  minore,  nonche'
          l'introduzione  di un idoneo sistema di controlli diretto a
          prevenire eventuali fenomeni di  sfruttamento  dei  minori,
          nel  caso  di  loro  impiego  reiterato  nel  settore dello
          spettacolo;
           d)  prevedere,  ai  sensi  dell'art.  14  della  direttiva
          stessa,   sanzioni  penali  o  amministrative  modulate  in
          conformita' ai principi contenuti  nell'art.  1,  comma  1,
          lettera  c),  della  legge  6 dicembre 1993, n. 499, per le
          relative violazioni.
           - Il decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, reca:
           "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,  89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
           -  La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 183
          del 29 giugno 1989.
           - La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  393
          del 30 dicembre 1989.
           -  La direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 393
          del 30 dicembre 1989.
           - La direttiva 89/656/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  393
          del 30 dicembre 1989.
           -  La direttiva 90/269/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 156
          del 21 giugno 1990.
           - La direttiva 90/270/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  156
          del 21 giugno 1990.
           -  La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 196
          del 26 luglio 1990.
           - La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  374
          del 31 dicembre 1990.
           -  La  direttiva 92/85/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 348
          del 28 novembre 1992.
          Note all'art. 1:
           - Per quanto concerne la legge 17 ottobre 1967, n. 977, la
          direttiva 94/33/CE e il decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n.  626, si veda nelle note alle premesse.
           -  Per  quanto concerne il decreto legislativo n. 626/1999
          v. nelle note alle premesse.