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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1999, n. 335

Regolamento recante condizioni e modalità di concessione della garanzia e di prestazione di fideiussioni a valere sul Fondo centrale di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, in relazione ad operazioni a favore delle imprese artigiane.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-1999
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Testo in vigore dal: 13-10-1999
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  14  ottobre  1964, n.  1068  e,  in  particolare,
l'articolo 1, ai  sensi del quale e' stato istituito  presso la Cassa
per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia"
(di  seguito "Fondo")  per la  copertura dei  rischi derivanti  dalle
operazioni  di  credito  a  medio  termine  a  favore  delle  imprese
artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949;
  Vista  la  legge  26  novembre  1993, n.  489  e,  in  particolare,
l'articolo 3,  ai sensi  del quale la  societa' per  azioni derivante
dalla  trasformazione  della  Cassa   per  il  credito  alle  imprese
artigiane succede nei diritti,  nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche  dei  quali  era  titolare  l'ente  originario  e  stipula
apposite   convenzioni,    per   concessioni   decennali,    con   le
amministrazioni   competenti   per  le   agevolazioni,   provvedendo,
altresi', alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate
contabilita' relativi a tali concessioni;
  Vista  la convenzione  stipulata in  data 16  novembre 1995  tra il
Ministero del  tesoro e l'Artigiancassa  - Cassa per il  credito alle
imprese   artigiane   S.p.a.   (di   seguito   "Artigiancassa")   per
disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione tra
cui il Fondo, la quale, all'articolo 4, prevede che l'amministrazione
dei fondi medesimi e' affidata  ad un Comitato, nominato dal Ministro
del  tesoro, cui  spetta, tra  l'altro,  il compito  di stabilire  le
condizioni,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  disciplina  degli
interventi  agevolativi,  per  quanto non  direttamente  disciplinato
dalle leggi e dai decreti ministeriali;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996, n.  662  e,  in  particolare,
l'articolo 2,  comma 101, come  novellato dall'articolo 15,  comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, il quale prevede:
  che  la  garanzia  del  Fondo  e'  trasformata  da  sussidiaria  ad
integrativa  e puo'  essere  concessa su  operazioni  a favore  delle
imprese  artigiane effettuate  dalle banche  e da  altri intermediari
finanziari, compresi i confidi artigiani;
  che  a  valere  sul   Fondo  l'Artigiancassa  puo'  anche  prestare
fideiussioni, ferma restando la non cumulabilita' degli interventi;
  che  con  decreto del  Ministro  del  tesoro,  di concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato  sono
fissate le modalita' e le  condizioni che disciplinano gli interventi
medesimi, compresa  la determinazione dei versamenti  anche in misura
diversa da quella prevista dalla legge n. 1068 del 1964;
  che i predetti versamenti  sono amministrati dall'Artigiancassa con
contabilita' separata;
  Ritenuto che occorre conseguentemente modificare la convenzione del
16  novembre  1995  per   adeguarla  alle  prescrizioni  della  nuova
normativa in materia;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti normativi  nell'adunanza dell'8  marzo 1999
(parere n. 44/99);
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 32568 del 9 aprile 1999 e nota n. 34157 del 2 giugno 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
  a) "Fondo"  indica il Fondo  centrale di garanzia  istituito presso
l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1068 del 1964;
  b) "impresa" indica l'impresa  artigiana, costituita anche in forma
cooperativa o  consortile, iscritta  negli albi di  cui alla  legge 8
agosto 1985, n. 443;
  c) "confidi" indica  i consorzi di garanzia collettiva  fidi di cui
all'articolo 155, comma 4, del  decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385;
  d) "altri fondi di garanzia" indica  i fondi di garanzia gestiti da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco  di cui all'articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993;
  e) "banche" indica  gli enti iscritti all'albo  di cui all'articolo
13 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
  f)  "intermediari"  indica  gli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui  all'articolo 107 del decreto legislativo
n. 385 del 1993;
  g)  "garanzia  diretta"  indica  la  garanzia  prestata  dal  Fondo
direttamente alle banche e agli altri intermediari;
  h) "controgaranzia" indica la garanzia  prestata dal Fondo a favore
dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
  i) "cogaranzia"  indica la garanzia prestata  direttamente a favore
delle banche e  degli intermediari, congiuntamente ai  confidi e agli
altri  fondi  di  garanzia  ovvero  a  fondi  di  garanzia  istituiti
nell'ambito dell'Unione europea o da questa cofinanziati;
  l) "tasso di riferimento" indica il  tasso di cui agli articoli 1 e
4 del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994;
  m) "finanziamenti a breve termine" indica i finanziamenti di durata
inferiore a diciotto mesi effettuati a favore delle imprese artigiane
per lo smobilizzo  dei crediti nei confronti  della propria clientela
nell'ambito della normale attivita' di gestione;
  n) "finanziamenti a medio e  lungo termine" indica i finanziamenti,
ivi comprese  le operazioni di  locazione finanziaria, di  durata non
inferiore  a  diciotto  mesi,   effettuati  a  favore  delle  imprese
artigiane a fronte di investimenti  sia materiali che immateriali sul
territorio nazionale;
  o) "fideiussione" indica  l'obbligazione assunta dall'Artigiancassa
a valere sul Fondo nei confronti di terzi a garanzia dell'adempimento
cui e' tenuta l'impresa artigiana.
          Avvertenza:
            -   Il  testo   delle  note   qui  pubblicato   e'  stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 1 della legge  14 ottobre 1964, n.
          1068, e' il seguente:
            "Art. 1. - E' istituito presso la Cassa  per  il  credito
          alle imprese artigiane un  ''Fondo centrale  di garanzia'',
          per  la  copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di
          credito a medio termine a favore delle imprese   artigiane,
          effettuate  ai  sensi della legge  25 luglio 1962,  n. 949,
          capo   VI   e successive   modificazioni,   e ammesse    ai
          benefici   del  ''Fondo''   in  base  ai  criteri   e  alle
          modalita' deliberanti dal Comitato  di  cui  al  successivo
          art. 3.
            La  garanzia  prevista nel comma  precedente e' di natura
          sussidiaria e si  esplica fino all'ammontare del    70  per
          cento della  perdita che gli istituti ed aziende di credito
          di  cui  all'art.  35  della legge 25 luglio 1952, n.  949,
          dimostrino di  aver    sofferto  dopo  l'esperimento  delle
          procedure    di   riscossione   coattiva   sui   beni   che
          comunque garantiscono il credito.
            La predetta   garanzia  ha    efficacia,  a  tutti    gli
          effetti,   entro i limiti delle disponibilita'  del Fondo e
          non e'   cumulabile con altri  analoghi  benefici  previsti
          dalle leggi dello Stato o delle regioni".
            -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  101,  della  legge 23
          dicembre 1996, n.   662   (Misure   di    razionalizzazione
          della   finanza   pubblica),   come novellato dall'art. 15,
          comma 4, della  legge  7  agosto    1997,  n.  266,  e'  il
          seguente:
            "101. La  garanzia del fondo centrale  dell'Artigiancassa
          S.p.a.  di cui  alla  predetta  legge  n.   1068  del  1964
          e'  trasformata  da sussidiaria ad   integrativa  e    puo'
          essere    concessa  su   operazioni a favore delle  imprese
          artigiane    effettuate  dalle     banche  e     da   altri
          intermediari  finanziari,  compresi i confidi artigiani.  A
          valere  sul  fondo,  l'Artigiancassa  S.p.a.   puo'   anche
          prestare   fideiussioni,   ferma   restando      la     non
          cumulabilita'   degli    interventi.    Con  decreto    del
          Ministro   del  tesoro    di  concerto  con  il    Ministro
          dell'industria, del commercio  e    dell'artigianato   sono
          fissate  le   modalita'  e  le condizioni  che disciplinano
          gli   interventi  medesimi, compresa  la determinazione dei
          versamenti, la quale puo' esser stabilita anche  in  misura
          diversa rispetto  a quella prevista dalla  richiamata legge
          n.    1068  del  1964; detti   versamenti sono amministrati
          dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilita' separata".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
                                Note all'art. 1:
            - Per  il testo dell'art.  1 della   legge  n.  1068/1964
          (vedi nelle note alle premesse).
            -   La   legge   n.  443/1985  reca:  "Legge  quadro  per
          l'artigianato".
            -  Il testo  dell'art.   155,   comma 4,   del    decreto
          legislativo    1  settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
            "4. I consorzi  di garanzia collettiva fidi, di primo   e
          di  secondo grado,   anche   costituiti   sotto   forma  di
          societa'   cooperativa    o  consortile,  previsti    dagli
          articoli    29 e 30  della legge  5 ottobre 1991,  n.  317,
          sono   iscritti in    un'apposita    sezione    dell'elenco
          previsto  dall'art. 106  del presente  decreto legislativo;
          essi  non  sono sottoposti alle   disposizioni del titolo V
          del presente decreto legislativo e    del  decreto-legge  3
          maggio 1991, n.  143, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  5   luglio 1991, n.  197. L'iscrizione nella sezione
          non abilitata   a effettuare  operazioni    riservate  agli
          intermediari finanziari".
            - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art.  106    (Elenco generale).   - 1.   L'esercizio nei
          confronti del pubblico  delle   attivita'   di   assunzione
          di   partecipazioni,  di concessione di finanziamenti sotto
          qualsiasi  forma, di prestazione di servizi di  pagamento e
          di intermediazione in  cambi e'   riservato a  intermediari
          finanziari   iscritti   in   apposito   elenco  tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
            2.   Gli   intermediari  finanziari  indicati  nel  comma
          1  possono svolgere esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.    L'iscrizione    nell'elenco    e'  subordinata   al
          ricorrere  delle seguenti condizioni:
            a) forma   di societa'   per  azioni,  di    societa'  in
          accomandita  per azioni,  di  societa'  a   responsabilita'
          limitata  o  di  societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)  capitale  sociale  versato  non inferiore  a   cinque
          volte   il capitale  minimo  previsto per  la  costituzione
          delle societa'  per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti aziendali dei requisiti previsti  dagli  articoli
          108 e 109.
            4.  Il  Ministro  del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC:
            a) specifica  il contenuto  delle attivita'  indicate nel
          comma 1, nonche' in  quali circostanze  ricorra l'esercizio
          nei   confronti del pubblico. Il credito  al  consumo    si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)  per  gli   intermediari   finanziari   che   svolgono
          determinati  tipi  di  attivita', puo', in  deroga a quanto
          previsto dal  comma 3, vincolare la   scelta della    forma
          giuridica,     consentire  l'assunzione    di  altre  forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.   Le  modalita'    di  iscrizione    nell'elenco  sono
          disciplinate  dal  Ministro    del tesoro,   sentito l'UIC;
          l'UIC  da'    comunicazione  delle  iscrizioni  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB.
            6.     L'UIC     puo'     chiedere   agli    intermediari
          finanziari    la comunicazione di   dati  e    notizie  per
          verificare  il  permanere delle condizioni per l'iscrizione
          nell'elenco.
            7. I soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo presso gli intermediari  finanziari
          comunicano  all'UIC,  con  le  modalita'     dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche    analoghe  ricoperte presso altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
            - Il testo dell'art. 13  del citato decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca  d'Italia  iscrive  in  un
          apposito  albo le   banche   autorizzate  in  Italia  e  le
          succursali    delle    banche  comunitarie  stabilite   nel
          territorio della Repubblica.
            2.     Le   banche    indicano  negli    atti  e    nella
          corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
            - Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del  tesoro
          sentite  la Banca d'Italia  e la Consob, determina  criteri
          oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione
          e al rapporto tra indebitamento e  patrimonio, in  base  ai
          quali sono  individuati gli  intermediari finanziari che si
          devono  iscrivere  in un elenco speciale tenuto dalla Banca
          d'Italia.
            2. La Banca d'Italia, in  conformita' delle deliberazioni
          del Cicr, detta   agli intermediari   iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad    oggetto l'adeguatezza
          patrimoniale e il  contenimento del rischio   nelle     sue
          diverse   configurazioni.  Con   riferimento  a determinati
          tipi  di  attivita' la  Banca d'Italia puo' inoltre dettare
          disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
            3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia,  con  le
          modalita'  e  nei  termini da essa  stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
            4.  La Banca  d'italia puo'   effettuare ispezioni    con
          facolta'    di  richiedere  l'esibizione di documenti e gli
          atti ritenuti necessari.
            5.  Gli  intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti anche nell'elenco  generale;    a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
            -  Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro
          del tesoro in data 21 dicembre 1994 e' il seguente:
            "Art. 1. -  1. Il tasso di riferimento  che    le  banche
          praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni
          di credito agevolato e' determinato, per quanto  attiene al
          costo  di    provvista,  in relazione alla variazione   dei
          seguenti  parametri, arrotondati ai  5 centesimi superiori:
            a) media dei rendimenti lordi in emissione  dei BOT a sei
          mesi e ad un anno e del RIBOR a uno e  a tre mesi,  per  le
          operazioni con durata fino a diciotto mesi;
            b)  media  mensile  dei  rendimenti    lordi  dei  titoli
          pubblici soggetti  a  tassazione  ''campione    dei  titoli
          pubblici  soggetti    a  tassazione  o RENDISTATO'', per le
          operazioni oltre i diciotto mesi.
            2. Il parametro indicato al punto  a) e' pari alla  media
          aritmetica semplice tra:
            il    rendimento   composto   medio  ponderato   riferito
          all'anno commerciale dei BOT a sei mesi  e a  dodici  mesi,
          collocati  presso gli operatori,  rilevato in  sede  d'asta
          nelle   due   emissioni del    mese  precedente  quello  di
          stipula dell'operazione  a reso noto dalla Banca d'Italia;
            la    media  aritmetica    semplice    del  RIBOR   (Rome
          Interbank  Offered Rate) a uno e a tre mesi,  rilevati  dal
          comitato  di  gestione  del  MID  e  dall'ATIC, riferita al
          quinto   giorno lavorativo  precedente  quello  di  stipula
          dell'operazione.
            3.    Il   parametro indicato   al  punto  b),  reso noto
          dalla   Banca d'Italia, e'    riferito  al  secondo    mese
          precedente   quello      di   stipula   del   contratto  e,
          relativamente alle operazioni di    credito  agrario  e  di
          credito   fondiario, al secondo  mese precedente quello  di
          stipula del contratto definitivo".
            "Art.  4. -  Ai  valori   calcolati con   le    modalita'
          indicate    nei precedenti   articoli    va   aggiunta   la
          commissione      per    oneri    di  intermediazione    che
          rappresenta     l'altro      elemento    del    tasso    di
          riferimento".