stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1999, n. 335

Regolamento recante condizioni e modalità di concessione della garanzia e di prestazione di fideiussioni a valere sul Fondo centrale di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, in relazione ad operazioni a favore delle imprese artigiane.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-1999
nascondi
Testo in vigore dal:  13-10-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è stato istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" (di seguito "Fondo") per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489 e, in particolare, l'articolo 3, ai sensi del quale la società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali era titolare l'ente originario e stipula apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo, altresì, alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni;
Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 1995 tra il Ministero del tesoro e l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (di seguito "Artigiancassa") per disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione tra cui il Fondo, la quale, all'articolo 4, prevede che l'amministrazione dei fondi medesimi è affidata ad un Comitato, nominato dal Ministro del tesoro, cui spetta, tra l'altro, il compito di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la disciplina degli interventi agevolativi, per quanto non direttamente disciplinato dalle leggi e dai decreti ministeriali;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 101, come novellato dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il quale prevede:
che la garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani;
che a valere sul Fondo l'Artigiancassa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi;
che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti anche in misura diversa da quella prevista dalla legge n. 1068 del 1964;
che i predetti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa con contabilità separata;
Ritenuto che occorre conseguentemente modificare la convenzione del 16 novembre 1995 per adeguarla alle prescrizioni della nuova normativa in materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999 (parere n. 44/99);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 32568 del 9 aprile 1999 e nota n. 34157 del 2 giugno 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

D e f i n i z i o n i
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo" indica il Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1068 del 1964;
b) "impresa" indica l'impresa artigiana, costituita anche in forma cooperativa o consortile, iscritta negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) "confidi" indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
d) "altri fondi di garanzia" indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
e) "banche" indica gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
f) "intermediari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
g) "garanzia diretta" indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente alle banche e agli altri intermediari;
h) "controgaranzia" indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
i) "cogaranzia" indica la garanzia prestata direttamente a favore delle banche e degli intermediari, congiuntamente ai confidi e agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione europea o da questa cofinanziati;
l) "tasso di riferimento" indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994;
m) "finanziamenti a breve termine" indica i finanziamenti di durata inferiore a diciotto mesi effettuati a favore delle imprese artigiane per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attività di gestione;
n) "finanziamenti a medio e lungo termine" indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a diciotto mesi, effettuati a favore delle imprese artigiane a fronte di investimenti sia materiali che immateriali sul territorio nazionale;
o) "fideiussione" indica l'obbligazione assunta dall'Artigiancassa a valere sul Fondo nei confronti di terzi a garanzia dell'adempimento cui è tenuta l'impresa artigiana.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è il seguente:
"Art. 1. - È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un ''Fondo centrale di garanzià', per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del ''Fondò' in base ai criteri e alle modalità deliberanti dal Comitato di cui al successivo art. 3.
La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.
La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni".
- Il testo dell'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come novellato dall'art. 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è il seguente:
"101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può esser stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilità separata".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1068/1964 (vedi nelle note alle premesse).
- La legge n. 443/1985 reca: "Legge quadro per l'artigianato".
- Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:
"4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilitata a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari".
- Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura".
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
- Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
- Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994 è il seguente:
"Art. 1. - 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:
a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e ad un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a diciotto mesi;
b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ''campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATÒ', per le operazioni oltre i diciotto mesi.
2. Il parametro indicato al punto a) è pari alla media aritmetica semplice tra:
il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca d'Italia; la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.
3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo".
"Art. 4. - Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento".