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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 949

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e dei comuni di Montignoso, Massa, Carrara e Fosdinovo.

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Testo in vigore dal:  12-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;
Visto l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili per la regione toscana;
Visto l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relative alle prestazioni di lavoro effettuato dai coloni mezzadri per conto del concedente, per la regione toscana:
Visti, per la provincia di Arezzo:
l'accordo collettivo 28 settembre 1954, per il riparto tra concedente e colono delle spese di trasformazione dei trinciaforaggi funzionanti elettricamente nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale, degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Terra Provinciale, cui ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 24 giugno 1955, relativo alla determinazione dei compensi forfettari per macchine e attrezzi nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, la Unione Liberi Sindacati - C.I.S.L. - ed in data 25 ottobre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 10 ottobre 1956 relativo alla determinazione delle tariffe di motoaratura nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la federmezzadri - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Terra, la U.I.L. - Terra;
l'accordo collettivo 21 dicembre 1957, relativo agli allevamenti di bassa corte presso le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, ed in data 25 ottobre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 17 marzo 1958, relativo al rimborso del carburante nelle operazioni di trebbiatura da parte del mezzadro nonché alla ripartizione degli oneri derivanti dall'uso del pressapaglia nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, ed in data 25 ottobre 1958, tra l'Unione Provinciale, Agricoltori e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 30 luglio 1959, sull'uso della mietilega presso le aziende agricole a mezzadri, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri - C.G.I.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Terra, cui ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 30 luglio 1959, relativo alla costituzione della commissione paritetica per la definizione amichevole delle controversie individuali fra concedenti e mezzadri e braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Piccoli Proprietari e la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Terra, la U.I.L.-Terra, cui ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visti, per la provincia di Firenze:
l'accordo collettivo 25 luglio 1958, per le spese di trebbiatura nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Agricoltori e il Sindacato Mezzadri - C.I.S.L. -, la Federazione Coltivatori Diretti;
l'accordo collettivo 25 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo collettivo 25 luglio 1958; l'accordo collettivo 19 gennaio 1959, per la determinazione dei compensi da corrispondere ai coloni per i piccoli e grossi arnesi, luce stalla, ecc., stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Settore Terra, il Sindacato Coloni e Mezzadri - Federazione Coltivatori Diretti;
Visti, per la provincia di Grosseto:
l'accordo collettivo 3 maggio 1945, per il pagamento delle spese delle macchine mietilegatrici e falciatrici nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Federazione Lavoratori della Terra;
l'accordo collettivo 29 marzo 1954, per la corresponsione del compenso forfettario per i piccoli attrezzi immessi dal colono;
l'accordo collettivo 17 settembre 1954, relativo alla corresponsione di compensi forfettari e pagamento, per la illuminazione stalla per il carburante trebbiatura e per il motorino trinciaforaggi, nelle aziende agricole a mezzadria;
l'accordo collettivo 28 giugno 1955, relativo alla corresponsione di premi ai coloni per le colture industriali in terreni irrigui;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra;
l'accordo collettivo 17 luglio 1956, per la determinazione delle tariffe di giogature eseguite dal colono per conto del concedente, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.L.-Terra, la Federmezzadri Provinciale;
l'accordo collettivo 28 agosto 1956, relativo alla corresponsione dei compensi forfettari per noleggio e riparazione dei carri agricoli e delle seminatrici di proprietà del colono;
l'accordo collettivo 4 settembre 1956, relativo alla corresponsione di compensi forfettari per noleggio e riparazione di aratri in ferro, aratri in legno, falciatrici, erpici, rastrellone e trinciaforaggi, di proprietà del colono;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Sindacale Provinciale;
l'accordo collettivo 18 settembre 1956, per la corresponsione al colono del compenso forfettario per il trasporto d'acqua, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L.Terra;
Visti, per la provincia di Livorno:
i patti collettivi di lavoro 26 novembre 1954 e 7 febbraio 1956, relativi ai mezzadri, stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoli e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
Visti, per la provincia di Lucca:
l'accordo collettivo 30 gennaio 1957, relativo alla sistemazione dei fabbricati rurali delle aziende agricole a mezzadria;
l'accordo collettivo 30 gennaio 1957, relativo ai compensi forfettari al colono per piccoli attrezzi e luce stalla;
tutti stipulati tra l'Unione Agricoltori e la C.I.S.L. - Settore Terra, la Confederterra Provinciale, la U.I.L. - Settore Terra, il Sindacato Mezzadri della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
Visti, per la provincia di Pisa:
l'accordo collettivo 1 aprile 1958, relativo alla determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, cui ha aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -, ed in data 1 settembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-;
l'accordo collettivo 26 giugno 1958, relativo alla spesa del pressapaglia nei lavori di trebbiatura presso - C.I.S.L. -, cui ha aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -, e in data 1 settembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
l'accordo collettivo 6 aprile 1959, per la chiusura dei conti colonici, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. - la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, cui ha aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -, e in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 1 agosto 1959, recante modifiche all'accordo 1 aprile 1958 relativo ai compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 1 aprile 1958, cui ha aderito in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -, ed in data 1 settembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visti, per la provincia di Pistoia:
l'accordo collettivo 6 marzo 1956, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri, la Federazione Coltivatori Diretti, la C.I.S.L. - Settore Terra, la U.I.L. - Terra;
l'accordo collettivo 17 aprile 1956, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 6 marzo 1956;
l'accordo collettivo 15 ottobre 1956, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri, la U.I.L. - Settore Terra, la C.I.S.L. - Settore Terra;
Visto, per i comuni di Montignoso, Massa, Carrara, Fosdinovo:
il contratto collettivo 16 settembre 1946, per la conduzione dei fondi a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Camera del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 9 della provincia di Grosseto, in data 21 giugno 1960, n. 9 della provincia di Livorno, in data 31 agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, n. 12 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 2 della provincia di Massa-Carrara, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 28 settembre 1954, relativo al riparto tra concedente e colono delle spese di trasformazione dei trinciaforaggi funzionanti elettricamente nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 24 giugno 1955, relativo alla determinazione dei compensi forfettari per macchine e attrezzi, nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 10 ottobre 1956, relativo alla determinazione delle tariffe di motoaratura nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 21 dicembre 1957, relativo agli allevamenti di bassa corte presso le aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 17 marzo 1958, relativo al rimborso del carburante nelle operazioni di trebbiatura da parte del mezzadro, nonché alla ripartizione degli oneri derivanti dall'uso del pressapaglia nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 30 luglio 1959, sull'uso della mietilega presso le aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 30 luglio 1959, relativo alla costituzione della commissione paritetica per la definizione amichevole delle controversie individuali fra concedenti e mezzadri e braccianti agricoli;
per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 25 luglio 1958, relativo alle spese di trebbiatura nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 25 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, l'accordo collettivo 19 gennaio 1959, relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai coloni per i piccoli e grossi arnesi, luce stalla, ecc. per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 3 maggio 1945, relativo al pagamento delle spese delle macchine mietilegatrici e falciatrici nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 29 marzo 1954, relativo alla corresponsione del compenso forfettario per i piccoli attrezzi immessi dal colono, l'accordo collettivo 17 settembre 1954, relativo alla corresponsione di compensi forfettari e pagamento, per la illuminazione stalla, per il carburante trebbiatura e per il motorino trincia-foraggi, nelle aziende agricole e mezzadria, l'accordo collettivo 28 giugno 1955, relativo alla corresponsione dei premi ai coloni per le colture industriali in terreni irrigui, l'accordo collettivo 17 luglio 1956, relativo alla determinazione delle tariffe di giogature eseguite dal colono per conto del concedente, l'accordo collettivo 28 agosto 1956, relativo alla corresponsione dei compensi forfettari per noleggio e riparazione dei carri agricoli e delle seminatrici di proprietà del colono, l'accordo collettivo 4 settembre 1956, relativo alla corresponsione dei compensi forfettari per noleggio e riparazione di aratri in ferro, aratri in legno, falciatrici, erpici, rastrellone e trincia-foraggi di proprietà del colono, l'accordo collettivo 18 settembre 1956, relativo alla corresponsione al colono del compenso forfettario per il trasporto d'acqua;
per la provincia di Livorno, i patti collettivi di lavoro 26 novembre 1954 e 7 febbraio 1956, relativi ai mezzadri;
per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 30 gennaio 1957, relativo alla sistemazione dei fabbricati rurali delle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 30 gennaio 1957, relativo ai compensi forfettari al colono per piccoli attrezzi e luce stalla; per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 aprile 1958, relativo alla determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, l'accordo collettivo 26 giugno 1955, relativo alla spesa del pressapaglia nei lavori di trebbiatura presso le aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 6 aprile 1959, per la chiusura dei conti colonici, l'accordo collettivo 1 agosto 1959, recante modifiche all'accordo 1 aprile 1958 relativo ai compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente;
per la provincia di Pistoia, gli accordi collettivi 6 marzo 1956, 17 aprile 1956 e 15 ottobre 1956, relativi alle aziende agricole a mezzadria per i comuni di Montignoso, Massa, Carrara, Fosdinovo, il contratto collettivo 16 settembre 1946, relativo alla conduzione dei fondi a mezzadria:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi, dei patti collettivi e del contratto collettivo anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e dei comuni di Montignoso, Massa, Carrara e Fosdinovo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 7. - VILLA