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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 agosto 1999, n. 332

Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2001)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  VISTI gli articoli 26 e 57 della legge 21 dicembre 1978, n. 833;
   VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   VISTO   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni e integrazioni;
   VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante
"Approvazione  del  nomenclatore-tariffario  delle protesi dirette al
recupero  funzionale  e  sociale  dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche,  psichiche  e  sensoriali,  dipendenti  da  qualunque causa,
revisionato  ai  sensi  dell'articolo 34 della l. 5 febbraio 1992, n.
104";
   VISTO  il  decreto  ministeriale  29 luglio 1994, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18  agosto  1994, di proroga delle
disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
   VISTO  il  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  riguardante  i dispositivi
medici;
   VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;
   VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
   VISTO  l'articolo  8,  comma  3, del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229,  che  abroga  i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni;
   VISTO  l'articolo  8-sexies,  comma  7,  dello stesso decreto, che
prevede  che  il Ministro della sanita' con proprio decreto, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalita'
di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
   SENTITO  il parere del Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta
del 15 luglio 1998;
   SENTITA  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle seduta del
14 settembre 1998;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
   VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988,  effettuata  con nota n. 100/SCPS/3.13281 del 17 novembre 1998,
nonche'  la risposta della stessa Presidenza in data 14 gennaio 1999,
n. DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;
   RITENUTO  di  accogliere  le  osservazioni  dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato;
   SENTITA  nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 27 maggio 1999;
   UDITO  nuovamente  il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno
1999;
   VISTA  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/15.7216 del 7 luglio 1999;
   VISTO il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei
conti  il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle disposizioni
normative e degli atti istruttori sopra richiamati, e' stato adottato
il  regolamento  recante  norme  per  le  prestazioni  di  assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
   RITENUTO  di  dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato
nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con altro il cui
contenuto   tenga  conto  delle  modifiche  normative  nel  frattempo
intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229:
   RAGGIUNTA,  sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto 1999,

                               ADOTTA
il seguente regolamento

                               Art. 1
    Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore

  1.  Il  presente regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli
elenchi  1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, ((erogabili
nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  fino  al  31
dicembre  2001))  e ne definisce le modalita' di erogazione. Entro la
suddetta  data  il  Ministro  della  sanita' provvede a ridefinire la
disciplina   dell'assistenza   protesica  e  le  tariffe  massime  da
corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco
1 del nomenclatore.
  2.  L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi,
ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui
applicazione  richiede  modifiche eseguite da un tecnico abilitato su
prescrizione  di  un  medico specialista ed un successivo collaudo da
parte dello stesso. L'elenco n.1 contiene, altresi', i dispositivi di
fabbricazione  continua  o di serie finiti che, per essere consegnati
ad  un  determinato  paziente,  necessitano  di essere specificamente
individuati  e  allestiti  a  misura  da  un  tecnico  abilitato,  su
prescrizione   del   medico   specialista.  I  dispositivi  contenuti
nell'elenco  n.  1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono
prescritti.  La  loro  applicazione  e'  effettuata  da un tecnico in
possesso   del   titolo   abilitante  all'esercizio  della  specifica
professione o arte sanitaria ausiliaria ai sensi del regio decreto 27
luglio  1934,  n.  1265,  dell'articolo  6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502  e successive modificazioni e integrazioni e
dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
  3.  L'elenco  n.  2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili
tecnici)  di  serie  la  cui  applicazione  o  consegna  non richiede
l'intervento del tecnico abilitato.
  4.   L'elenco   n.  3  del  nomenclatore  contiene  gli  apparecchi
acquistati  direttamente  dalle aziende unita' sanitarie locali (Usl)
ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
  5.  Qualora  l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo
non  incluso  nel  nomenclatore  allegato al presente regolamento, ma
riconducibile,   a   giudizio  dello  specialista  prescrittore,  per
omogeneita'  funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4,
comma  2,  l'azienda  Usl  di  competenza  autorizza  la  fornitura e
corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa
applicata  o  al  prezzo  determinato  dalla  stessa  azienda  per il
dispositivo  incluso  nel  nomenclatore  e  corrispondente  a  quello
erogato.
  6.  In  casi  particolari,  per  i  soggetti  affetti da gravissime
disabilita',   l'azienda   Usl   puo'  autorizzare  la  fornitura  di
dispositivi  non  inclusi  negli  elenchi  del nomenclatore allegato,
sulla  base  dei criteri fissati dal Ministro della sanita', d'intesa
con  la  Conferenza  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e' le
province  autonome,  relativi  alle  condizioni  dei  soggetti,  alle
modalita'  di  prescrizione  e  di  controllo  e  alla  tipologia  di
dispositivi che possono essere autorizzati.