LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 17-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
  Diplomi conseguiti in base alla normativa  anteriore  a  quella  di
attuazione dell'articolo 6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  1. Fermo restando quanto previsto dal  decreto-legge  13  settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  novembre
1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale  e
dell'accesso alla formazione postbase,  i  diplomi  e  gli  attestati
conseguiti in base alla precedente normativa,  che  abbiano  permesso
l'iscrizione   ai   relativi   albi   professionali   o   l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o  che  siano
previsti dalla  normativa  concorsuale  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui  al  citato  articolo  6,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione postbase. 
  2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sono
stabiliti, con  riferimento  alla  iscrizione  nei  ruoli  nominativi
regionali di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, allo  stato  giuridico  dei  dipendenti  degli
altri comparti del settore pubblico  e  privato  e  alla  qualita'  e
durata dei corsi e, se del  caso,  al  possesso  di  una  pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le  modalita'  per  riconoscere
come equivalenti ai diplomi  universitari,  di  cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale  e
dell'accesso alla formazione postbase,  ulteriori  titoli  conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente  all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri  e
le modalita' definiti dal decreto di cui al  presente  comma  possono
prevedere   anche   la   partecipazione   ad   appositi   corsi    di
riqualificazione  professionale,  con  lo  svolgimento  di  un  esame
finale. Le disposizioni previste dal presente  comma  non  comportano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato  ne'  degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.  468,
e successive modificazioni. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 e'  emanato,  previo  parere  delle
competenti commissioni parlamentari, entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. In fase di prima applicazione, il decreto  di  cui  al  comma  2
stabilisce i requisiti per la valutazione dei  titoli  di  formazione
conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o  stranieri,  ai
fini dell'esercizio  professionale  e  dell'accesso  alla  formazione
postbase per i profili professionali di nuova  istituzione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 
  4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi delle  procedure
per il  riconoscimento  dell'equivalenza  dei  titoli  del  pregresso
ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge
1° febbraio 2006,  n.  43,  coloro  che  svolgono  o  abbiano  svolto
un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo,
per un periodo minimo di  trentasei  mesi,  anche  non  continuativi,
negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere  le  attivita'
professionali previste dal profilo  della  professione  sanitaria  di
riferimento, purche' si iscrivano, entro il  30  giugno  2020,  negli
elenchi speciali ad  esaurimento  istituiti  presso  gli  Ordini  dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
  ((4-ter. Fermo restando quanto previsto  dal  presente  articolo  e
fatta salva la posizione di  coloro  che  sono  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della  salute
9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  10
settembre 2019, possono iscriversi  nel  citato  elenco  speciale  ad
esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati  entro
il   31   dicembre   2018,   abbiano   conseguito   il   titolo    di
massofisioterapista,   anche   se   abbiano    svolto    un'attivita'
professionale  per   un   periodo   inferiore   a   trentasei   mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il  30  giugno  2023,  avviene  con
riserva  e  diviene  definitiva  solo  a   seguito   del   comprovato
svolgimento di un'attivita' professionale per un  periodo  minimo  di
trentasei mesi, anche non continuativi, da  completare  entro  il  30
giugno 2026)). 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 febbraio 1999 
                              SCALFARO 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto