LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
      Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap 
 
  l. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  il
terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai  seguenti:  "Le  spese
riguardanti   i    mezzi    necessari    all'accompagnamento,    alla
deambulazione, alla locomozione  e  al  sollevamento  e  per  sussidi
tecnici e informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
periodo, con ridotte o  impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,  rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)  ed  f),  e  54,  comma  1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e  adattati  in  funzione  delle  suddette
limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i   veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo  cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico  risulti  che  il
suddetto veicolo sia  stato  cancellato  da  detto  registro,  e  con
riferimento a un  solo  veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse  che  il  suddetto
veicolo sia stato rubato e non  ritrovato,  nei  limiti  della  spesa
massima di lire trentacinque milioni da cui va  detratto  l'eventuale
rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di  ripartire
la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti  e  di  pari
importo". 
  2. Per i soggetti di cui all'articolo  3  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, non possessori di reddito,  la  detrazione  di  cui  al
comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della  legge
9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli
di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed  f),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'  di  autoveicoli  di  cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,
((di cilindrata fino a  2.000  centimetri  cubici  se  con  motore  a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con  motore  diesel  o
ibrido,  e  di  potenza  non  superiore  a  150  kW  se  con   motore
elettrico)), anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni
rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica,
ed alle cessioni dei  relativi  accessori  e  strumenti  montati  sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti  soggetti  o  dei
familiari di cui essi sono  fiscalmente  a  carico.  Gli  adattamenti
eseguiti devono risultare dalla ,carta di circolazione. (9) 
  4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per  oggetto
i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai
pagamento della imposta erariale  di  trascrizione,  dell'addizionale
provinciale all'imposta erariale di trascrizione  e  dell'imposta  di
registro. 
  5. Nel realizzare gli  obiettivi  di  risparmio  di  spesa  di  cui
all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore
di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine  di  tre
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 
  6.  Le  regioni  e  le  aziende  unita'  sanitarie   locali   nella
liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a
quelli che riguardano prestazioni o  convenzioni  per  prestazioni  a
favore degli handicappati. 
  7. Il pagamento della tassa automobilistica  erariale  e  regionale
non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e  agli  autoveicoli  di
cui ai commi 1 e 3.