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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1999, n. 308

Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonchè di società per la gestione dei rimborsi.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-9-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1999, n. 402 (in G.U. 06/11/1999, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1999)
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Testo in vigore dal: 7-11-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti,  rispettivamente,  la  cessione  e cartolarizzazione dei
crediti INPS, nonche' la societa' per la gestione dei rimborsi;
  Visti  gli  articoli  4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n.
412,  e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernenti
la  cessione dei crediti INPS al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di modificare gli
articoli 13 e 15 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine
di adeguare la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione di
cui  alla  legge  30 aprile 1999, n. 130, ed alle modalita' di prassi
nei  mercati  finanziari  internazionali per consentire di realizzare
l'operazione   di   cartolarizzazione   dei  crediti  INPS,  elemento
essenziale della manovra finanziaria dell'anno in corso;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
abgrogare, in connessione con le modifiche di cui sopra, gli articoli
4,  comma  12,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1,
della  legge  30  dicembre  1991, n. 426, al fine di far rientrare la
gestione  dei  crediti,  di  cui  non  si  e'  ancora perfezionata la
cessione,  nell'operazione  di  cartolarizzazione dei crediti INPS ai
sensi  dell'articolo  13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, atteso
che  la  procedura  attuale, che prevede il trasferimento dei crediti
stessi  al  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  non  determina  i  necessari  riflessi positivi sui conti
della pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
                              E m a n a
                     il seguente decreto legge:
                               Art. 1.
       Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione
                          dei crediti INPS

  1.  All'articolo  13  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge
28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio  1997,  n.  140,  i  crediti  contributivi,  ivi  compresi gli
accessori  per  interessi,  le  sanzioni e le somme aggiuntive ((come
definite  all'articolo  1,  commi  217  e  seguenti,  della  legge 23
dicembre   1996,   n.  662,  e  successive  modificazioni)),  vantati
dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre
2001,  sono  ceduti  a  titolo  oneroso,  in  massa, anche al fine di
rendere  piu'  celere  la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di
uno o piu' consulenti ((con comprovata esperienza tecnico-economica))
scelti  con  l'assistenza  del  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  secondo  procedure  competitive tra
primarie banche italiane ed estere. ((L'INPS si avvale altresi' di un
consulente    terzo    per   il   monitoraggio   dell'operazione   di
cartolarizzazione,  scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  secondo procedure
competitive  tra  primarie societa' operanti in esclusiva nel settore
del  monitoraggio  e  della  valutazione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, sulla base di apposita
relazione  presentata  dall'INPS,  riferisce  al  Parlamento ogni sei
mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al
comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti))";
    ((b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Le  tipologie  e  il  valore  nominale complessivo dei crediti
ceduti,  il  prezzo  iniziale,  a  titolo definitivo, le modalita' di
pagamento  dell'eventuale  prezzo residuo, nonche' le caratteristiche
dei  titoli  da  emettersi  o  dei prestiti da contrarre ai sensi del
comma  5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata, sono
determinati  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
delle  finanze  e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i
prestiti  di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della
garanzia  dello  Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara'
concessa  con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  che  stabilira'  i limiti e le condizioni
della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti
di  cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e
18-bis.  I  valori  dei  crediti  ceduti  nel  1999  saranno  tali da
determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
previste  nella quantificazione degli effetti finanziari del presente
articolo"));
    c) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla
cessione  non  si  applica  l'articolo  1264  del  codice civile e si
applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4.  I  crediti  di  cui al comma 1 del presente articolo saranno
ceduti  ad  una  societa'  per  azioni  avente  per oggetto esclusivo
l'acquisto  e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti,
nonche'  tutti  gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei
confronti  dell'INPS  o  di  terzi  a tutela dei portatori dei titoli
emessi,  ovvero  dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai
sensi  del  comma  5,  costituiscono  patrimonio separato a tutti gli
effetti  da  quello  della  societa'  e da quello relativo alle altre
operazioni.  Sul  patrimonio  separato relativo a ciascuna operazione
non  sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano
stati  integralmente  soddisfatti  i diritti dei portatori dei titoli
ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra'
essere  costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per
conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";
    e) nel comma 5 il primo periodo e' soppresso e dopo le parole del
secondo  periodo:  "Alla  societa'"  sono  inserite le seguenti: "per
azioni  di  cui  al  comma  4".  Il  terzo  periodo e' sostituito dal
seguente:  "La  societa'  per azioni di cui al comma 4 finanziera' le
operazioni  di  acquisto  dei  crediti  mediante  emissione di titoli
ovvero  contrazione  di  prestiti.  I  decreti  di  cui  al  comma  2
definiranno  i termini e le condizioni della procedura di vendita dei
titoli  ovvero  dei  finanziamenti  da  raccogliersi  da  parte della
societa'  per  azioni  di  cui  al comma 4 ((. . .)).". Dopo l'ultimo
periodo  del  comma  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  ",  fatta
eccezione  per  l'ultimo  periodo  del  comma  1 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Gli  interessi  e  gli  altri  proventi  corrisposti  in relazione ai
finanziamenti  effettuati  da  soggetti  non  residenti ((, esclusi i
soggetti  residenti  negli  Stati  o  nei  territori aventi un regime
fiscale  privilegiato  individuati  dal  decreto  del  Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1999,)) e raccolti dalla societa' di cui al comma 4 per
finanziare  l'operazione  di  acquisto dei crediti, non sono soggetti
alle imposte sui redditi.";
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "  6.  L'INPS  ((iscrive  a ruolo i crediti oggetto della cessione,
secondo   le   modalita'   previste   dall'articolo  24  del  decreto
legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,))  ad eccezione dei crediti
oggetto  di  dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999,
((dei  crediti))  di regolarizzazione contributiva agevolata prevista
da  norme  di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li
affida  in  carico  ai  concessionari del servizio di riscossione dei
tributi.  Per  tali  crediti  l'INPS  forma elenchi da trasmettere al
cessionario.  L'INPS  forma  separati  elenchi  dei crediti ceduti in
contestazione,   in  dilazione  e  in  regolarizzazione  contributiva
agevolata  prevista  da  norme  di  legge. Nei rapporti tra cedente e
cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti
probatori   dei  crediti  ai  sensi  dell'articolo  1262  del  codice
civile.";
    g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  "  11.  Il  cessionario  trattiene  le  somme  riscosse  fino  alla
concorrenza  della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a
titolo  definitivo,  nonche'  degli  oneri  per  interessi  ed  altri
accessori  connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei
crediti,  per  la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla
cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti
ceduti   sono   destinate  in  via  prioritaria  dal  cessionario  al
soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei  titoli  emessi o dei
prestiti  contratti  dallo  stesso  ai  sensi del comma 5, nonche' al
pagamento  degli  altri  oneri  e  costi  connessi  all'operazione di
cartolarizzazione.  Le  somme riscosse in eccedenza a quelle indicate
nel  periodo  precedente  vengono riversate all'INPS secondo le norme
stabilite  nel  contratto  di cessione dei crediti di cui al comma 1.
L'INPS  potra'  assumere,  ai fini della cessione e cartolarizzazione
dei  crediti,  tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il
buon  esito  dell'operazione,  secondo  la  prassi  finanziaria delle
operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di
cui al comma 2.";
    h) il comma 14 e' ((abrogato));
    i) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  "   15.   A  seguito  della  costituzione  della  societa'  di  cui
all'articolo  15,  avente  per  oggetto  esclusivo  la  gestione  dei
rimborsi  dei  crediti  di  imposta  e  contributivi, la gestione dei
crediti  ceduti  viene  trasferita  a tale societa' secondo termini e
modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma 2.";
    l)  nel  comma  16  dopo  le parole: "Le cessioni di cui ai commi
precedenti"  sono  inserite  le  seguenti: ", nonche' tutti gli altri
atti   e   prestazioni   posti   in  essere  per  il  perfezionamento
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo";
    ((m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:
  "18.  L'INPS,  al  fine  di realizzare celermente i propri incassi,
puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i
Ministeri  vigilanti  e  attraverso delibere del proprio consiglio di
amministrazione,  alla cessione dei erediti di cui al comma 2, quarto
periodo.  La  cessione,  al  momento  del  trasferimento del credito,
produce  la  liberazione  del cedente nei confronti del cessionario e
non  puo'  essere  effettuata  per  una entita' complessiva inferiore
all'ammontare dei contributi"));
    ((n) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
  "18-bis.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica
la legge 30 aprile 1999, n. 130")).
  ((1-bis.  Il  primo  dei  decreti  di cui all'articolo 13, comma 2,
primo  periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dal  comma  1,  lettera  b),  del presente articolo, e' emanato entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione  del  presente  decreto. Gli eventuali successivi decreti
sono  emanati  entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna
ulteriore      fase      tecnico-operativa     dell'operazione     di
cartolarizzazione)).