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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal: 24-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 1998,  n.  485,  concernente  delega  al
Governo in materia di  sicurezza  del  lavoro  nel  settore  portuale
marittimo; 
  Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le  condizioni  di
igiene ed abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi  mercantili
nazionali; 
  Vista la legge 2 agosto 1952, n.  1305,  inerente  la  ratifica  ed
esecuzione delle convenzioni internazionali  del  lavoro  n.  68  sul
servizio di alimentazione a bordo delle navi e n. 69  concernente  il
diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo; 
  Vista la legge 10 aprile 1981, n.  157,  inerente  la  ratifica  ed
esecuzione  delle  convenzioni  internazionali  del  lavoro  n.   109
relativa  alla  durata  del  lavoro   a   bordo   e   gli   effettivi
dell'equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente
di mare e n.  139  sulla  prevenzione  ed  il  controllo  dei  rischi
professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni; 
  Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita  umana
in mare di cui alla legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  successivi
emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas; 
  Vista la legge 10 aprile 1981, n.  158,  inerente  la  ratifica  ed
esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 92 e n. 133
sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi; 
  Vista la legge 10 aprile 1981, n.  159,  inerente  la  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  internazionale  del  lavoro  n.   147
relativa alle norme minime  di  sicurezza  da  osservare  sulle  navi
mercantili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, concernente regolamento per la sicurezza della navigazione  e
della vita umana in mare; 
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  inerente
attuazione di  direttive  comunitarie  riguardanti  il  miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.  624,  inerente
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Vista la preliminare determinazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisiti i pareri  delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  adottata,  nella
riunione  del  23  luglio  1999;  Sulla  proposta  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
  1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,  alle
particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o  unita'
indicate all'articolo 2, in modo da: 
    a) assicurare, in materia di  sicurezza  del  lavoro,  la  tutela
della salute e  la  prevenzione  dagli  infortuni  e  dalle  malattie
professionali; 
    b) determinare gli obblighi e le  responsabilita'  specifiche  da
parte  di  armatori,  marittimi  ed  altre  persone  interessate   in
relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi; 
    c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i  criteri  relativi
alle  condizioni  di  igiene  ed  abitabilita'  degli  alloggi  degli
equipaggi; 
    d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei
dispositivi di protezione individuale; 
    e) definire la durata dell'orario di  lavoro  e  del  periodo  di
riposo del personale marittimo; 
    f) dettare le misure di  sicurezza  in  presenza  di  particolari
condizioni di rischio; 
    g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi; 
    h) prevedere i criteri per il  rilascio  delle  certificazioni  e
attestazioni dell'avvenuta formazione. 
    


AVVERTENZA:

  Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e  stato  redatto
  dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
  dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
  sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
  pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
  fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
  alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 Note alle premesse:
     - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
    "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'
    essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
    principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
    e per oggetti definiti".
    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
    Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa  la  prima
    riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
    di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
    e i regolamenti.
    Indice  il  referendum  popolare  nei  casi  previsti dalla
    Costituzione.
    Nomina nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari  dello
    Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
    trattati    internazionali,    previa,    quando   occorra,
    l'autorizzazione delle Camere.
    Ha  il  comando  delle  Forze armate, presiede il Consiglio
    supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
    stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica".
    -  Il  testo della legge 31 dicembre 1998, n. 485, recante:
    "Delega al Governo in materia di sicurezza del  lavoro  nel
    settore  portuale  marittimo"  e' pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale del 14 gennaio 1999, n. 10".
    - Il testo della legge 16 giugno 1939,  n.  1045,  recante:
    "Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a
    bordo  delle  navi  mercantili nazionali" e' pubblicato nel
    supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  31  luglio
    1939, n. 177".
    -  Il  testo  della  legge 2 agosto 1952, n. 1305, recante:
    "Ratifica   ed   esecuzione   di   ventisette   convenzioni
    internazionali  del  lavoro"  e' pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1952, n. 242".
    - Il testo della legge  10  aprile  1981,  n.157,  recante:
    "Ratifica  ed  esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109,
    129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione
    internazionale del lavoro" e'  pubblicato  nel  supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1981, n. 116".
    -  Il  testo  della  legge 23 maggio 1980, n. 313, recante:
    "Adesione alla convenzione internazionale del 1974  per  la
    salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
    alla  firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione"
    e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
    Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190".
    -  Il  testo  della  legge 10 aprile 1981, n. 158, recante:
    "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133  e
    143   dell'Organizzazione  internazionale  del  lavoro"  e'
    pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
    Ufficiale 29 aprile 1981, n.116".
    -  Il  testo  della  legge 10 aprile 1981, n. 159, recante:
    "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e
    147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976  dalla  62a
    sessione  della  Conferenza  internazionale del lavoro", e'
    pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
    Ufficiale 29 aprile 1981, n. 116".
    -  Il  testo  del decreto del Presidente della Repubblica 8
    novembre  1991,  n.   435,   recante:   "Approvazione   del
    regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
    umana in mare" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
    Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992. n. 17",
    -  Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
    626, recante:    "Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,
    89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
    90/394/CEE  e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
    sicurezza e  della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di
    lavoro",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
    Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.200".
    -  Il  testo  del  decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
    624,  recante:    "Attuazione  della  direttiva   92/91/CEE
    relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
    industrie estrattive per trivellazione  e  della  direttiva
    92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute (dei lavoratori
    nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee" e'
    pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
    Ufficiale 14 dicembre 1996, n.  293".