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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal:  24-8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo; Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali; Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi e n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 109 relativa alla durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, n.134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare e n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni; Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313, e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n.92 e n.133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi; Vista la legge 10 aprile 1981, n.159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n.147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.435, concernente regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, inerente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, inerente attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unita' indicate all'articolo 2, in modo da: a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali; b) determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi; c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilita' degli alloggi degli equipaggi; d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale; e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio; g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi; h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.