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LEGGE 10 aprile 1981, n. 159

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.

Testo in vigore dal:  14-5-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
A) 28 ottobre 1976:
n. 145, concernente la continuità dell'occupazione della gente di mare.
B) 29 ottobre 1976:
n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;
n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.