stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (039U1045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2013)
Testo in vigore dal:  24-8-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 è abrogata".