Il Decreto 25 maggio 1988, n. 279 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso".
Si riporta di seguito l'allegato della suddetta
L. 279/88.
"ISTRUZIONI
1 - TABELLE
Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale litoranea, così come definita nella
tabella " A", al punto 52 del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
navigazione nazionale ed internazionale costiera così come
definita nella predetta tabella " A" del regolamento di sicurezza, ai
punti 51 e 49;
pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9,
comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;
navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da
imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11
febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed
integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale
marittimo arruolato.
Tabella "B": Quantità minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale, così come definita nella citata tabella "
A" del regolamento di sicurezza, al punto 50;
pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo
9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.
Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:
navigazione internazionale breve e lunga, così come definita
nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza ai punti 48 e
47;
pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel
paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca
marittima.
Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale
sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso
che devono far parte della dotazione di bordo delle:
navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita
nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca
marittima;
navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel
paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca
marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;
imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata
legge n. 50/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui
equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo
arruolato.
Per le navi pretroliere o imbarcanti carichi pericolosi, le
quantità degli articoli seguiti da doppio asterisco (**) devono
essere triplicate (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1968, n. 1008, e decreto ministeriale 10 settembre 1969).
2 - PRESCRIZIONI
Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un
medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero
da un funzionario medico di uno degli uffici di sanità marittima,
aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23
dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici. 3 - REGISTRAZIONI
A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano
essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà
tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale;
a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e
C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi
etichettati "stupefacente".
4 - CARATTERISTICHE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
Le cassette di pronto soccorso nelle quali dovrà essere contenuto
quanto elencato nella annessa tabella D, dovranno essere di materiale
rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabili e galleggianti.
5 - CONTROLLI
I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle
unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma
del presente decreto siano tenute ad essere provviste dei medicinali,
oggetti di medicatura ed utensili vari di cui alle annesse tabelle A,
B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con
l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come
previsto dall'art. 110 del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
14 novembre 1972, n. 1154.
I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200
tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e
periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità
marittima e di sicurezza della navigazione.
Sulle unità tenute ad esserne provviste, i controlli delle
cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa
tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione
dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e
periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di
sicurezza.
1 - MEDICINALI PER USO INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico"