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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (039U1045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2013)
Testo in vigore dal: 24-8-1999
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a 
 
  mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le norme contenute nella presente  legge  si  applicano  alle  navi
mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse  a  propulsione
meccanica od a vela (compresi i moto  e  piropescherecci),  superiori
alle 200 tonnellate di stazza lorda. 
 
  Per le navi  di  stazza  lorda  superiore  a  200  tonnellate,  che
facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata
in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero
a far parte per acquisto all'estero,  si  provvede  a  termini  degli
articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90. 
 
  Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si  applicano  a
tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse  a
propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci)
che facciano  parte  del  naviglio  mercantile  nazionale  alla  data
d'entrata in vigore della presente legge o ne  vengano  a  far  parte
successivamente. 
                                                                ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34,  comma
2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la
legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".