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LEGGE 2 agosto 1999, n. 264

Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 11-1-2002
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

        1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai   corsi   di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  in  medicina
   veterinaria,  in  odontoiatria e protesi dentaria, in architettura
   ((  ai  corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,
   )) , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati
   come  di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95,
   della  legge  15  maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
   concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,
   tecnico  e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
   del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive
   modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e
   alle  raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard
   formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione primaria e alle
   scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
   rispettivamente,  all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
   2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
   sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle   scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,
   disciplinate  ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17
   novembre 1997, n. 398;
e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o attivazione, su
   proposta  delle universita' e nell'ambito della programmazione del
   sistema  universitario,  per un numero di anni corrispondente alla
   durata legale del corso.