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LEGGE 2 agosto 1999, n. 264

Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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Testo in vigore dal: 22-8-1999
al: 10-1-2002
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

        1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai   corsi   di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  in  medicina
   veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura,
   nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come
   di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della
   legge   15  maggio  1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni,
   concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,
   tecnico  e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
   del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive
   modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e
   alle  raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard
   formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione primaria e alle
   scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
   rispettivamente,  all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
   2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
   sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle   scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,
   disciplinate  ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17
   novembre 1997, n. 398;
e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o attivazione, su
   proposta  delle universita' e nell'ambito della programmazione del
   sistema  universitario,  per un numero di anni corrispondente alla
   durata legale del corso.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'articolo 1:
          Il  comma  95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
          n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo) reca:
          "95.  L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di   diploma
          universitario,  di laurea e di specializzazione di cui agli
          articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,  e'
          disciplinato   dagli   atenei,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 11, commi 1 e  2,  della  predetta  legge,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa   comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari   competenti,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  di  concerto  con altri Ministri interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi':
          a)  la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti
          minimi qualificanti per ciascun corso di  cui  al  presente
          comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
          b)  modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire
          la  mobilita'  degli  studenti,  nonche'  la   piu'   ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici;
          c)   modalita'  di  attivazione  da  parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo  Il  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:"  Il testo dei comma  3,
          dell'articolo  6  dei decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 502 (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
          norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
          reca:
          "3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
          1992, n.    421,  la  formazione  del  personale  sanitario
          infermieristico,  tecnico e della riabilitazione avviene in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario nazionale e istituzioni  private  accreditate.  I
          requisiti  di  idoneita' e l'accreditamento delle strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa  con  il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi  profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico e'
          definito, ai sensi dell'art. 9 della    legge  19  novembre
          1990,  n.  341, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con il  Ministro  della  sanita'.  Per  tali  finalita'  le
          regioni  e  le  universita' attivano appositi protocolli di
          intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
          legge 19 novembre 1999, n. 341. La titolarita' dei corsi di
          insegnamento    previsti     dall'ordinamento     didattico
          universitario  e'  affidata  di norma a personale del ruolo
          sanitario dipendente dalle strutture  presso  le  quali  si
          svolge  la  formazione  stessa,  in  possesso dei requisiti
          previsti. I rapporti in attuazione  delle  predette  intese
          sono  regolati  con appositi accordi tra le universita', le
          aziende  ospedaliere,  le  unita'  sanitarie   locali,   le
          istituzioni  pubbliche e private accreditate e gli istituti
          di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico.  1  diplomi
          conseguiti  sono  rilasciati  a  firma del responsabile del
          corso e del rettore  dell'universita'  competente.  L'esame
          finale  che  consiste  in una prova scritta ed in una prova
          pratica,   abilita   all'esercizio   professionale.   Nelle
          commissioni   di   esame   e'  assicurata  la  presenza  di
          rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
          corsi  di  studio  relativi   alle   figure   professionali
          individuate  ai  sensi del presente articolo e previsti dal
          precedente ordinamento che non siano  stati  riordinati  ai
          sensi  del  citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n .
          341, sono soppressi entro  due  anni  a  decorrere  dal  1
          gennaio  1994, garantendo, comunque, il completamento degli
          studi agli studenti che  si  iscrivono  entro  il  predetto
          termine  al  primo anno di corso. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso  alle
          scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
          e'  in  ogni  caso   richiesto il possesso di un diploma di
          scuola secondaria superiore  di  secondo  grado  di  durata
          quinquennale.  Alle  scuole  ed  ai  Corsi disciplinati dal
          precedente ordinamento  e per il predetto periodo temporale
          possono accedere gli  aspiranti  che  abbiano  superato  il
          primo  biennio  di  scuola secondaria superiore per i posti
          che non dovessero essere coperti dai soggetti  in  possesso
          del  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di secondo
          grado."
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3,   comma   2   e
          dell'articolo  4,  comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.
          341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
          "Art. 3. 2. Uno specifico corso di  laurea,  articolato  in
          due  indirizzi,  e' preordinato alla formazione culturale e
          professionale  degli  insegnanti,  rispettivamente,   della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce titolo  necessario,  a  seconda  dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento  nella   scuola   materna   e   nella   scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore o istitutrice nelle istruzioni  educative  dello
          Stato.   I  concorsi  hanno  funzione  abilitante.  Ai  due
          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
          interessati; per il funzionamento dei predetti  corsi  sono
          utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i
          professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
          le necessarie competenze sono disponibili."
          "Art. 4. 2. Con una specifica  scuola  di  specializzazione
          articolata  in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
          i dipartimenti interessati, ed in  particolare  le  attuali
          facolta'  di    magistero,  le  universita' provvedono alla
          formazione,  anche  attraverso   attivita'   di   tirocinio
          didattico,   degli   insegnanti  delle  scuole  secondarie,
          prevista dalle norme del relativo stato giuridico.  L'esame
          finale per il conseguimento del diploma ha valore di  esame
          di   Stato   ed   abilita   all'insegnamento  per  le  aree
          disciplinari cui  si  riferiscono  i  relativi  diplomi  di
          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie."
          Il decreto legislativo 8. agosto 1991, n. 257, riguarda:  "
          Attuazione  della  direttiva  n. 82/76/CEE Consiglio del 26
          gennaio 1982, recante modifica di precedenti  direttive  in
          tema di formazione dei medici specialisti a norma dell'art.
          6  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria
          1990)".
          L'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,  n.
          398  (Modifica  alla  disciplina  del  concorso per uditore
          giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
          professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi. 113  e
          114, della L. 15 maggio 1997, n. 127) e' il seguente:
          "Art.  16. 1. Le scuole biennali di specializzazione per le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990,n.  341.
          2.   Le   scuole   biennali   di  specializzazione  per  le
          professioni  legali,  sulla  base  di   modelli   didattici
          omogenei  i  cui  criteri  sono indicati nel decreto di cui
          all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,   e   nel  contesto  dell'attuazione  della  autonomia
          didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della  predetta
          legge,  provvedono  alla  formazione comune dei laureati in
          giurisprudenza   attraverso   l'approfondimento    teorico,
          integrato     da     esperienze    pratiche,    finalizzato
          all'assunzione  dell'impiego  di  magistrato  ordinario   o
          all'esercizio  delle  professioni  di  avvocato  o  notaio.
          L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati
          in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e
          notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione,
          sono  anche  condotte  presso   sedi   giudiziarie,   studi
          professionali  e  scuole  del  notariato,  con lo specifico
          apporto di magistrati, avvocati e notai.
          3. Le scuole di cui al comma 1 sono  istituite,  secondo  i
          criteri  indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi di facolta' di giurisprudenza,  anche  sulla  base  di
          accordi  e  convenzioni  interuniversitari.  estesi, se del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
          4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al
          comma 1 sono presenti almeno un  magistrato  ordinario,  un
          avvocato ed un notaio.
          5.  Il  numero  dei  laureati  da ammettere alla scuola, e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
          dieci per cento dei numero complessivo di tutti i  laureati
          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
          medesimo periodo, dei numero di abilitati alla  professione
          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel  decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge
          15 maggio 1997, n. 127. Il  predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
          6. Le prove di esame di cui  al  comma  5  hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
          massimo di dieci punti.
          7.  Il  rilascio  del  diploma   di   specializzazione   e'
          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
          dei corsi, al superamento  delle  verifiche  intermedie  al
          superamento delle prove finali di esame.
          8.  Il  decreto  di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15
          maggio 1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura."