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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1999, n. 201

Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999
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Testo in vigore dal: 24-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
  Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
  Visto  l'articolo 26,  comma 4,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 ottobre 1985,
n. 782;
  Ravvisata la necessita', in attesa  dei provvedimenti di riforma di
cui all'articolo 11  della legge 15 marzo 1997, n.  59, di emanare un
regolamento  che  disciplini  la concessione  delle  ricompense  agli
appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
  Udito il parere  del Consiglio di Stato,  espresso dalla consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale del  Corpo forestale dello Stato,  convenute nella riunione
del 26 aprile 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 1999;
  Sulla proposta del Ministro per  le politiche agricole, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Ricompense e riconoscimenti
  1. A tutti gli appartenenti  al Corpo forestale dello Stato possono
essere concesse le seguenti ricompense:
    a) onorificenze;
    b) ricompense al valor militare;
    c) ricompense al valor civile;
    d) ricompense al merito civile;
    e) encomio solenne;
    f) ricompense per lodevole comportamento;
    g) riconoscimento per anzianita' di servizio;
    h) riconoscimenti al merito di servizio;
    i) premi in denaro;
    l)  promozioni per merito straordinario,  ai sensi degli articoli
22 e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicate   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per materia    ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il testo dell'art 17, comma 1, della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (abrogato).
            -   Il   decreto   legislativo  4  giugno 1997,  n.  143,
          recante    il  conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione    dell'amministrazione    centrale,    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
            -    Si riporta  il testo  dell'art. 3  del decreto-legge
          n. 5/1992, convertito dalla legge n. 216/1992:
            "Art. 3. -  1. Il Governo della Repubblica e'    delegato
          ad  emanare,  entro  il  31  dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della   difesa,
          delle finanze,  di grazia e  giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste, di concerto con i  Ministri per la funzione
          pubblica e  del tesoro,  decreti legislativi  contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti del  personale
          indicato  nell'art.    2,  comma    1, con   esclusione dei
          dirigenti e  direttivi e gradi  corrispondenti,    per   il
          riordino    delle     carriere,   delle attribuzioni e  dei
          trattamenti   economici, allo  scopo    di  conseguire  una
          disciplina     omogenea,   fermi  restando  i    rispettivi
          compiti istituzionali,    le   norme    fondamentali     di
          stato,    nonche'      le attribuzioni delle   autorita' di
          pubblica sicurezza,  previsti dalle vigenti    disposizioni
          di  legge.   Per   il  personale delle  Forze  di polizia i
          decreti legislativi sono  adottati sempre su  proposta  dei
          Ministri    interessati   e   con  la   concertazione   del
          Ministro dell'interno.
            2.   Gli   schemi   di   decreto   legislativo    saranno
          trasmessi   alle organizzazioni  sindacali  del   personale
          interessato  maggiormente rappresentative     sul     piano
          nazionale    e    agli    organismi   di rappresentanza del
          personale  militare,  perche' possano  esprimere il proprio
          parere  entro    il  termine    di  trenta    giorni  dalla
          ricezione  degli  schemi  stessi,  trascorso  il  quale  il
          parere  si   intende favorevole. Essi    saranno,  inoltre,
          trasmessi,  almeno    tre  mesi  prima  della  scadenza del
          termine di cui al  comma  1,  al  Parlamento  affinche'  le
          competenti   commissioni   permanenti  della    Camera  dei
          deputati e del Senato   della   Repubblica   esprimano   il
          proprio   parere  secondo  le modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
            3.  Per le  finalita'  di cui  al comma   1,   i  decreti
          legislativi   potranno   prevedere     che  la  sostanziale
          equiordinazione  dei compiti e dei   connessi   trattamenti
          economici  sia    conseguita   attraverso   la revisione di
          ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
          soppressione  di  qualifiche    o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o   gradi con
          determinazione  delle  relative  dotazioni       organiche,
          ferme     restando  le    dotazioni   organiche complessive
          previste  alla data di  entrata in vigore   della  presente
          legge  per  ciascuna Forza di polizia  e Forza armata. Allo
          stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:
            a)  per    l'accesso  a  determinati    ruoli,  gradi   e
          qualifiche,  ovvero  per    l'attribuzione  di   specifiche
          funzioni   sia  stabilito   il superamento di  un  concorso
          pubblico,  per  esami,  al quale sono ammessi a partecipare
          candidati in   possesso di titolo   di studio    di  scuola
          media di secondo grado;
            b)  l'accesso a  ruoli, gradi e qualifiche  superiori sia
          riservato, fino  al limite  massimo del  30 per  cento  dei
          posti  disponibili   e mediante   concorso   interno,   per
          titoli  ed  esami,  al  personale appartenente al    ruolo,
          grado  o qualifica   immediatamente sottostante in possesso
          di determinate anzianita' di servizio, anche se  privo  del
          prescritto    titolo    di   studio.  Il  limite   predetto
          puo'  essere diversamente definito per il solo  accesso dai
          ruoli degli assistenti  e  degli  agenti  ed  equiparati  a
          quello  immediatamente  superiore.  Con  i medesimi decreti
          legislativi  saranno    altresi'  previste  le   occorrenti
          disposizioni transitorie.
            4.  Al  personale  che,  alla data   di entrata in vigore
          della presente legge, riveste la   qualifica  di  agente  o
          equiparata   e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il trattamento economico corrispondente al  quinto  livello
          retributivo.    A decorrere  dalla  stessa data  e' inoltre
          attribuito   il trattamento economico  corrispondente    al
          sesto  livello    retributivo  agli    assistenti  capo   o
          equiparati  in possesso della  qualifica    di    ufficiale
          di    polizia    giudiziaria,   previa collocazione   degli
          stessi  in  posizione  transitoria   fino  alla istituzione
          di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al  personale  con
          qualifica di agente, di agente  scelto e di assistente capo
          ufficiale  di   polizia   giudiziaria  e  con qualifiche  o
          gradi    equiparati    e' corrisposta, per l'anno 1992, una
          somma una tantum non superiore a L.  500.000 per ciascuno.
            5. Fermo    restando  quanto  stabilito    dal  comma  4,
          l'onere relativo all'attuazione delle  disposizioni di  cui
          ai  commi 1  e 3  non puo' superare il  limite di  spesa di
          30.000 milioni  di lire  in ragione d'anno, a decorrere dal
          1993".
            -    Il   decreto    legislativo   12  maggio  1995,   n.
          195,  recante l'attuazione dell'art. 2 della legge 6  marzo
          1992,  n.  216,  in materia di procedure per disciplinare i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia    e  delle  Forze  armate,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122
          del 27 maggio 1995.
            - L'art. 22 del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
          201,  recante  "Attuazione dell'art. 3 della legge 6  marzo
          1992, n. 216, in materia di  riordino  delle  carriere  del
          personale   non   direttivo   e   non dirigente  del  Corpo
          forestale dello Stato", e' il seguente:
            "Art.  22 (Promozione per merito  straordinario). - 1. La
          promozione  alla    qualifica    superiore  puo'     essere
          conferita  anche per  merito straordinario al personale dei
          ruoli  di cui all'art. 1, ad eccezione dei   sovrintendenti
          capo      ed      ispettori      superiori,   il     quale,
          nell'esercizio delle    proprie  funzioni,  abbia  compiuto
          operazioni di servizio  di  particolare  importanza,  dando
          prova    di   eccezionale capacita',   o abbia  corso grave
          pericolo    di  vita    per  tutelare    la  sicurezza    e
          l'incolumita'    pubblica, dimostrando   di   possedere  le
          qualita' necessarie  per bene  adempiere le funzioni  della
          qualifica superiore  ovvero  abbia  conseguito  eccezionali
          riconoscimenti  in attivita' attinenti ai  propri  compiti,
          dando particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato.
            2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e
          ispettore   superiore,  che  si    trovi  nelle  condizioni
          previste  dal    comma  1,  sono  attribuiti   tre   scatti
          stipendiali".
            - L'art. 26  del decreto del Presidente della  Repubblica
          31   luglio   1995,     n.  395,    recante    "Recepimento
          dell'accordo  sindacale del  20 luglio   1995   riguardante
          il    personale   delle   Forze di  polizia  ad ordinamento
          civile (Polizia di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e
          Corpo forestale   dello Stato)  e  del    provvedimento  di
          concertazione del 20  luglio 1995  riguardante le Forze  di
          polizia    ad  ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
          Corpo della guardia di finanza)", e' il seguente:
            "Art.  26 (Forme  di  partecipazione).  - 1.   Oltre   ai
          comitati    e commissioni di  partecipazione in materia  di
          pari  opportunita'    e  di  formazione  e    aggiornamento
          professionale  di    cui agli articoli   20 e 22,    presso
          ciascuna    amministrazione  sono    costituite    apposite
          commissioni,  a    livello  centrale e   periferico, per la
          verifica  e la formulazione di proposte relativamente:
               a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
            b)  alla  qualita'  e  salubrita'  dei servizi di mensa e
          degli spacci;
            c)  alle   attivita'   di   protezione   sociale   e   di
          benessere  del personale;
            d) alle  misure dirette a  favorire pari opportunita' nel
          lavoro  e  nello  sviluppo  professionale  (solo  a livello
          periferico).
            2. Nell'ambito   di ogni    amministrazione  e'  altresi'
          costituita,  a  livello centrale,   una commissione per  la
          formulazione  di    pareri  in  ordine  alla   qualita'   e
          funzionalita' del vestiario.
            3.  Le  commissioni di partecipazione costituite ai sensi
          dei commi 1 e  2  - che  non  hanno   natura negoziale    -
          sono  presiedute da  un rappresentante dell'Amministrazione
          e  sono    composte,  in  pari numero, da    rappresentanti
          delle       organizzazioni    sindacali        maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo
          sindacale  recepito    con     il   presente    decreto   e
          da   rappresentanti dell'amministrazione.
            4. Per la commissione per   le  ricompense  al  personale
          della  Polizia  di    Stato,   di cui   all'art.   74   del
          decreto del   Presidente   della  Repubblica    28  ottobre
          1985,  n.    782,  il   Ministro dell'interno   con proprio
          decreto definisce i criteri per  la nomina, ogni due  anni,
          di  quattro  rappresentanti delle  organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative    sul    piano    nazionale,
          tenuto  conto   del  grado  di rappresentativita'     delle
          stesse     risultante   dalle     deleghe  complessivamente
          espresse   per  la  riscossione  del  contributo  sindacale
          conferite  dal    personale  all'amministrazione.   Analoga
          commissione e' costituita per il  personale del Corpo della
          polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
            5.  Ciascuna   amministrazione, una volta l'anno,  indice
          un apposito incontro,  a   livello   centrale,    con    le
          organizzazioni        sindacali   firmatarie   dell'accordo
          sindacale recepito    con  il    presente  decreto  per  un
          confronto,  senza alcuna natura negoziale,  sulle modalita'
          di  attuazione  degli   indirizzi generali   concernenti le
          attivita' degli enti di assistenza del personale".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 28 ottobre
          1985, n.   782,      recante:        "Approvazione      del
          regolamento      di    servizio dell'Amministrazione  della
          pubblica   sicurezza",   e'  pubblicato    nel  supplemento
          ordinario    n. 108 alla  Gazzetta Ufficiale n. 305  del 30
          dicembre 1985.
            - L'art.  11 della legge 15  marzo 1997, n. 59,   recante
          "Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa", e' il seguente:
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data   di  entrata    in  vigore    della
          presente  legge, uno  o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori  diversi   dalla assistenza   e   previdenza,
          nonche'  gli enti   privati, controllati  direttamente    o
          indirettamente dallo Stato,  che operano, anche all'estero,
          nella   promozione  e  nel  sostegno  pubblico  al  sistema
          produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e   potenziare   i   meccanismi   e   gli
          strumenti   di monitoraggio  e  di  valutazione  dei costi,
          dei  rendimenti   e   dei risultati  dell'attivita'  svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
            2.  I    decreti  legislativi   sono   emanati     previo
          parere    della  commissione di cui  all'art. 5, da rendere
          entro   trenta giorni dalla data  di    trasmissione  degli
          stessi.  Decorso    tale  termine    i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.
            3.  Disposizioni correttive   e integrative   ai  decreti
          legislativi  possono  essere  emanate, nel rispetto   degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
            4.  Anche  al  fine   di   conformare   le   disposizioni
          del    decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29, e
          successive modificazioni, alle disposizioni  della presente
          legge e   di  coordinarle    con  i    decreti  legislativi
          emanati   ai    sensi    del    presente  capo,   ulteriori
          disposizioni integrative e correttive al decreto  legiativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
          essere  emanate  entro  il 31 dicembre 1997.  A tal fine il
          Governo, in  sede di adozione dei decreti  legislativi,  si
          attiene    ai  principi  contenuti negli articoli 97 e   98
          della Costituzione, ai  criteri direttivi di cui   all'art.
          2  della  legge    23 ottobre 1992, n.   421, a partire dal
          principio della separazione  tra compiti  e responsabilita'
          di direzione  politica e compiti  e    responsabilita'   di
          direzione        delle     amministrazioni,  nonche',    ad
          integrazione,  sostituzione o   modifica degli   stessi  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   completare    l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e  la
          conseguente      estensione   al  lavoro  pubblico    delle
          disposizioni   del   codice civile   e   delle leggi    sui
          rapporti   di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il
          regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche, mantenendo ferme  le  altre  esclusioni  di  cui
          all'art.  2,  commi    4  e  5,  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per  i dirigenti, compresi quelli  di    cui
          alla  lettera  a),    l'istituzione   di un   ruolo   unico
          interministeriale presso   la Presidenza   del    Consiglio
          dei     Ministri,   articolato   in   modo  da garantire la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)    semplificare  e    rendere    piu'   spedite     le
          procedure      di contrattazione collettiva;   riordinare e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle  pubbliche amministrazioni   (ARAN) cui e'  conferita
          la    rappresentanza   negoziale   delle    amministrazioni
          interessate    ai fini  della sottoscrizione  dei contratti
          collettivi nazionali,    anche   consentendo    forme    di
          associazione          tra   amministrazioni,      ai   fini
          dell'esercizio del    potere  di    indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)   prevedere   che   i   decreti     legislativi  e  la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza   del ruolo sanitario di cui  all'art.    15  del
          decreto   legislativo   30  dicembre     1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, e stabiliscano   altresi'     una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che    svolgano    qualificate   attivita'   professionali,
          implicanti      l'iscrizione   ad       albi,        oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione; prevedere  che  per   ciascun ambito    di
          contrattazione   collettiva  le pubbliche  amministrazioni,
          attraverso     loro      istanze         associative      o
          rappresentative,      possano  costituire  un  comitato  di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione        del   contratto   collettivo,      la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,   limitatamente    alla  certificazione   delle
          compatibilita' con gli  strumenti di programmazione e    di
          bilancio  di cui   all'articolo   1-bis   della   legge   5
          agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,   alla
          Corte  dei conti,   che puo' richiedere elementi istruttori
          e di  valutazione ad un  nucleo di  tre esperti, designati,
          per   ciascuna     certificazione    contrattuale,      con
          provvedimento  del  Presidente del  Consiglio dei Ministri,
          di concerto con  il Ministro   del tesoro;   prevedere  che
          la  Corte    dei conti   si pronunci entro   il termine  di
          quindici giorni,  decorso il   quale la  certificazione  si
          intende  effettuata;  prevedere  che la certificazione e il
          testo dell'accordo siano trasmessi al comitato  di  settore
          e,  nel  caso  di    amministrazioni  statali,  al Governo;
          prevedere che, decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione
          senza  rilievi,    il  presidente del consiglio   direttivo
          dell'ARAN  abbia mandato  di  sottoscrivere   il  contratto
          collettivo  il quale  produce effetti  dalla sottoscrizione
          definitiva;   prevedere   che,  in  ogni  caso,   tutte  le
          procedure necessarie    per    consentire    all'ARAN    la
          sottoscrizione  definitiva debbano essere completate  entro
          il termine di  quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
          iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),  tutte le   controversie relative   ai   rapporti    di
          lavoro   dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni,
          ancorche'   concernenti     in   via    incidentale    atti
          amministrativi      presupposti,     ai      fini     della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali     anche  di    carattere  generale    atte  a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione  e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione   del      giudice  amministrativo       alle
          controversie   aventi  ad   oggetto   diritti  patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle    relative  al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)   prevedere   procedure    di   consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie      dei  contratti
          collettivi dei   relativi  comparti  prima    dell'adozione
          degli    atti interni   di  organizzazione  aventi riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole  amministrazioni   di   organismi   di controllo  e
          consulenza sull'applicazione  dei codici   e  le  modalita'
          di  raccordo  degli  organismi  stessi  con il Dipartimento
          della funzione pubblica.
            5. Il termine di cui all'art.  2, comma 48,  della  legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
            6.  Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi  di  cui  al comma   4, sono abrogate tutte  le
          disposizioni in contrasto  con i medesimi.  Sono  apportate
          le   seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.  2,
          comma  1, della  legge 23   ottobre 1992,   n. 421:    alla
          lettera    e)  le    parole:  "ai   dirigenti generali   ed
          equiparati"  sono soppresse; alla  lettera i) le    parole:
          "prevedere  che  nei    limiti di cui alla   lettera h)  la
          contrattazione    sia  nazionale     e   decentrata"   sono
          sostituite  dalle   seguenti: "prevedere  che la  struttura
          della  contrattazione,  le  aree  di  contrattazione  e  il
          rapporto  tra i diversi livelli siano definiti  in coerenza
          con  quelli    del  settore  privato",  la  lettera  q)  e'
          abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
          per  profilo professionale"   sono inserite   le  seguenti:
          ", da espletarsi a livello regionale,".
            7.  Sono    abrogati gli articoli   38 e   39 del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
           Note all'art. 1:
            - Per l'art.    22  del  citato  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n.  201, si veda nelle note alle premesse.
            -  L'art.  23  del  sopracitato    decreto legislativo 12
          maggio 1995, n.  201, e' il seguente:
            "Art.  23  (Decorrenza  delle    promozioni  per   merito
          straordinario).  - 1.  Le  promozioni  di  cui  all'art. 22
          decorrono   dalla   data   del verificarsi   del fatto    e
          vengono  conferite   anche in   soprannumero, riassorbibile
          con le vacanze ordinarie.
            2. Le promozioni per  merito straordinario possono essere
          conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o
          in seguito ai fatti che hanno dato  luogo alla proposta  di
          promozione,  con la decorrenza prevista dal comma 1.
            3.  La proposta di promozione per merito straordinario e'
          formulata, non oltre sei mesi dal   verificarsi dei  fatti,
          dal  direttore  generale  della  direzione  generale  delle
          risorse forestali, montane e  idriche.    Sulla    proposta
          decide    il    Ministro, previo   parere   del   consiglio
          d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato.
            4. Un'ulteriore promozione per merito  straordinario  non
          puo'  essere  conferita  se  non siano trascorsi almeno tre
          anni dalla precedente.  In  tal    caso,      qualora    si
          verifichino    le    condizioni   previste   dai precedenti
          articoli, al  personale interessato  sono attribuiti    tre
          scatti stipendiali".