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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 196

Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/7/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-7-1999
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; 
 Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17  marzo  1997,  che
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai  problemi  di
polizia sanitaria in materia di  scambi  intracomunitari  di  animali
della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE
e 98/99/CE; 
 Vista la decisione 90/424/CEE; 
 Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche; 
 Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.  28,  e  successive
modifiche; 
 Visto il decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.  93,  e  successive
modifiche; 
 Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del  Consiglio,  del  21  aprile
1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di  registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura  delle  carni  bovine  e  dei
prodotti a base di carni bovine; 
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1999; 
 Sulla proposta del Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, per le politiche agricole e per gli  affari
regionali; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30  gennaio  1993,  n.  28,  e
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  532,  e
loro successive modifiche, esclusa quella di azienda e  di  autorita'
competente, cosi' definite: 
  a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo,  costruzione  o  altro
luogo, anche  all'aria  aperta,  in  cui  gli  animali  sono  tenuti,
allevati  o  commercializzati,  comprese  le  stalle  di  sosta   dei
commercianti e i mercati; 
  b) autorita' competente: le autorita' sanitarie di  cui  al  titolo
IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 2. Inoltre si intende per: 
  a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo  di  animali  tenuti  in
un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono
presenti piu' allevamenti tutti  gli  allevamenti  formano  un'unita'
avente la medesima qualifica sanitaria; 
  b) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese  le
specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato
direttamente ad uno stabilimento di macellazione o  a  un  centro  di
raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad  uno  stabilimento  di
macellazione; 
  c) animale da allevamento o da produzione: un animale della  specie
bovina comprese le specie Bison bison  e  Bubalus  bubalus,  o  della
specie suina  diverso  da  quelli  di  cui  alla  lettera  b)  e,  in
particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla  produzione
di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni,  fatta
eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni  culturali
e sportive; 
  d) allevamento bovino  ufficialmente  indenne  da  tubercolosi:  un
allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte
I, punti 1 e 2; 
  e) Stato membro, o regione di Stato membro,  ufficialmente  indenne
da tubercolosi: uno Stato membro o una  parte  di  esso  conforme  ai
requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 4 e 5; 
  f) allevamento  bovino  ufficialmente  indenne  da  brucellosi:  un
allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte
II, punti 1 e 2; 
  g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di  uno
Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A,  parte  II,
punti 7, 8 e 9; 
  h) Stato membro ufficialmente  indenne  da  brucellosi:  uno  Stato
membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte  Il,  punti
7, 8 e 9; 
  i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento  bovino
conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5; 
  l) allevamento ufficialmente indenne da leucosi  bovina  enzootica:
un allevamento conforme ai requisiti di cui all'allegato D,  capitolo
I, sezioni A e B; 
  m) Stato membro, o regione di Stato membro,  ufficialmente  indenne
da leucosi bovina enzootica: uno  Stato  membro  o  regione  di  esso
conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni E  e
F; 
  n) veterinario ufficiale: il medico  veterinario  dipendente  dalla
regione o dall'azienda sanitaria locale; 
  o) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie  elencate
nell'allegato E, parte I; 
  p) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di  cui
al comnma 1, lettera a), ove vengono raggruppati i bovini e  i  suini
di differenti aziende di  origine,  ai  fini  della  costituzione  di
gruppi  di  animali  destinati  agli  scambi.  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo 9; 
  q) regione: la  parte  del  territorio  di  uno  Stato  membro,  di
superficie non inferiore a 2.000 km2j , soggetta al  controllo  delle
autorita'  veterinarie  competenti,  che  include  almeno  una  delle
seguenti regioni amministrative: 
   Belgio: province/province 
   Germania: Regierungsbezirk 
   Danimarca: amt o isola 
   Francia: departement 
   Italia: provincia 
   Lussemburgo: 
   Paesi Bassi: rvv-kring 
   Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: 
                       county Scozia: district o island area 
   Irlanda: county 
   Grecia: vonos 
   Spagna: provincia 
   Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti 
del territorio del Portogallo: regiao autonoma 
   Austria: Bezirk 
   Svezia: lan 
   Finlandia: Laani/lan 
  r) commerciante: il soggetto che compra  e  vende,  direttamente  o
indirettamente, animali di cui all'articolo 2, comma  1,  assicurando
il loro regolare avvicendamento con il  trasferimento  degli  animali
stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra  azienda  non
di sua proprieta'; 
  s) veterinario riconosciuto:  il  medico  veterinario  riconosciuto
dall'autorita' competente e soggetto al  suo  controllo,  nell'ambito
del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  dei principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria
          1995-1997)".
            -  La direttiva 97/12/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 109
          del 25 aprile 1997.
            -  La  direttiva  64/432 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 121
          del 29 luglio 1964.
            -  La direttiva 98/46/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 198
          del 15 luglio 1998.
            -  La  direttiva 98/99/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 18
          del 23 gennaio 1999.
            -  La  decisione  90/424/CEE  relativa a talune spese nel
          settore veterinario e' pubblicata in G.U.C.E. L. 224 del 18
          agosto 1990.
            -  La  legge  30  aprile  1976, n. 397, concerne le norme
          sanitarie  sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
          Stati membri della Comunita' economica europea.
            -  Il  D.Lgs.  30  gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione
          delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE  relative  ai
          controlli  veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e
          su  prodotti  di  origine  animale applicabili negli scambi
          intracomunitari".
            -  Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, reca: "Attuazione delle
          direttive      90/675/CEE     e     91/496/CEE     relative
          all'organizzazione  dei  controlli veterinari su prodotti e
          animali  in  provenienza  da Paesi terzi e introdotti nella
          Comunita' europea".
            -  Il  regolamento  (CE)  n.  820/97 del Consiglio del 21
          aprile  1997 che istituisce un sistema di identificazione e
          di  registrazione  dei  bovini e relativo all'etichettatura
          delle  carni  bovine e dei prodotti a base di carni bovine,
          e' pubblicato in G.U.C.E. L. 117 del 7 maggio 1997.
            - Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59".

    
          Note all'art. 1. 
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del  citato  D.Lgs.  30
          gennaio 1993, n. 28: 
            "Art. 2. - 1. Ai fini del  presente  decreto  si  intende
          per: 
             a) ''controllo veterinario'': qualsiasi controllo fisico
          e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti o  gli
          animali  di  cui  all'art.   1   mirante   direttamente   o
          indirettamente  a  garantire  la  protezione  della  salute
          pubblica o della salute animale; 
             b)  ''scambi'':  scambi  tra  Stati  membri   ai   sensi
          dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma; 
             c) ''stabilimento'': qualsiasi azienda  autorizzata  che
          effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione  dei
          prodotti di cui all'art. 1; 
             d) ''azienda'': il complesso agricolo e  la  stalla  del
          commerciante nei quali sono tenuti o allevati  abitualmente
          gli animali di cui agli allegati A e  B  nonche',  per  gli
          equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla  o
          in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono  tenuti
          o allevati abitualmente equini indipendentemente  dal  loro
          impiego; 
             e) ''centro o organismo'': qualsiasi azienda effettui la
          produzione,   lo   stoccaggio,   il   trattamento   o    la
          manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1; 
             f) ''autorita' competente'': Il Ministero della sanita',
          o quello individuato ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; 
             g)  ''veterinario  ufficiale'':  il  medico  veterinario
          dipendente dal Ministero  della  sanita'  o  dall'autorita'
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 614". 
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 30  dicembre
          1992,  n.  532  (Attuazione  della   direttiva   91/628/CEE
          relativa  alla  protezione   degli   animali   durante   il
          trasporto): 
            "Art.  2.  -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto   sono
          applicabili, al-l'occorrenza,  le  definizioni  di  cui  ai
          DD.LL. che attuano  le  direttive  89/662/CEE,  90/425/CEE,
          90/675/CEE e 91/496/CEE. 
            2. Si intende inoltre per: 
             a) ''mezzo di trasporto'': le parti di veicoli stradali,
          veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e
          il trasporto di  animali,  nonche'  i  contenitori  per  il
          trasporto terrestre, marittimo o aereo; 
             b)  ''trasporto'':   ogni   trasferimento   di   animali
          effettuato con un mezzo  di  trasporto,  che  comprenda  il
          carico e lo scarico degli animali; 
             c) ''punto di sosta'': un luogo in  cui  il  viaggio  e'
          interrotto a scopo di riposo, alimentazione o  abbeveraggio
          degli animali; 
             d) ''punto  di  trasferimento'':  il  luogo  in  cui  il
          trasporto  e'  interrotto  allo  scopo  di  trasferire  gli
          animali da un mezzo di trasporto ad un altro; 
             e) ''luogo di partenza'': il luogo in cui,  fatto  salvo
          l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per  la  prima
          volta su un mezzo di trasporto, nonche' tutti i  luoghi  in
          cui gli  animali  sono  stati  scaricati  e  stabulati  per
          ventiquattro  ore,   abbeverati,   nutriti,   nonche',   se
          necessario, curati, ad  eccezione  di  qualsiasi  punto  di
          sosta  o  di  trasferimento;   possono   essere   parimenti
          considerati ''luoghi di partenza'' i mercati ed i centri di
          raccolta autorizzati: 
              quando il  primo  luogo  di  carico  degli  animali  e'
          distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o  centri
          ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore  a
          50 km, gli animali  hanno  beneficiato  di  un  periodo  di
          riposo di una durata da  stabilirsi  secondo  le  procedure
          comunitarie e sono stati  abbeverati  e  nutriti  prima  di
          essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto; 
             f) ''luogo  di  destinazione'':  il  luogo  in  cui  gli
          animali sono  scaricati  definitivamente  da  un  mezzo  di
          trasporto; il luogo di destinazione non comprende un  punto
          di sosta o un punto di trasferimento; 
             g) ''viaggio'': il trasporto dal luogo  di  partenza  al
          luogo di destinazione; 
             h) ''periodo di riposo'': un periodo continuo nel  corso
          del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati
          con un mezzo di trasporto; 
             i)  ''trasportatore'':  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica che, per fini commerciali  e  a  scopo  di  lucro
          trasporta animali per  conto  proprio  o  per  conto  terzi
          nonche' chi mette a  tal  fine  un  mezzo  di  trasporto  a
          disposizione di terzi". 
            - Il capo I del titolo IV del D.Lgs. 31  marzo  1998,  n.
          112, (per l'argomento si veda nelle  note  alle  premesse),
          cosi' recita: 
                                    "Capo I 
                     Servizi alla persona e alla comunita' 
                             Tutela della salute"