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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 196

Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/7/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  9-7-1999 al: 26-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche, esclusa quella di azienda e di autorità competente, così definite:
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
b) autorità competente: le autorità sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
2. Inoltre si intende per:
a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;
b) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o a un centro di raccolta dal quale può essere inviato solo ad uno stabilimento di macellazione;
c) animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive;
d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2;
e) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno Stato membro o una parte di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 4 e 5;
f) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2;
g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9;
h) Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9;
i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5;
l) allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B;
m) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: uno Stato membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni E e F;
n) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dalla regione o dall'azienda sanitaria locale;
o) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte I;
p) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1, lettera a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. autorizzato ai sensi dell'articolo 9;
q) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2.000 km2j , soggetta al controllo delle autorità veterinarie competenti, che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
Belgio: province/province
Germania: Regierungsbezirk
Danimarca: amt o isola
Francia: departement
Italia: provincia
Lussemburgo:
Paesi Bassi: rvv-kring
Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:
county Scozia: district o island area
Irlanda: county
Grecia: vonos
Spagna: provincia
Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti
del territorio del Portogallo: regiao autonoma
Austria: Bezirk
Svezia: lan
Finlandia: Laani/lan
r) commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà;
s) veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)".
- La direttiva 97/12/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 109 del 25 aprile 1997.
- La direttiva 64/432 è pubblicata in G.U.C.E. L. 121 del 29 luglio 1964.
- La direttiva 98/46/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 198 del 15 luglio 1998.
- La direttiva 98/99/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 23 gennaio 1999.
- La decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario è pubblicata in G.U.C.E. L. 224 del 18 agosto 1990.
- La legge 30 aprile 1976, n. 397, concerne le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.
- Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea".
- Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, è pubblicato in G.U.C.E. L. 117 del 7 maggio 1997.
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".


Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28:
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''controllo veterinariò': qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;
b) ''scambì': scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;
c) ''stabilimentò': qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;
d) ''aziendà': il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;
e) ''centro o organismò': qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;
f) ''autorità competentè': Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
g) ''veterinario ufficialè': il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto):
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, al-l'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) ''mezzo di trasportò': le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) ''trasportò': ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
c) ''punto di sostà': un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
d) ''punto di trasferimentò': il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) ''luogo di partenzà': il luogo in cui, fatto salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati ''luoghi di partenzà' i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
f) ''luogo di destinazioné': il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
g) ''viaggiò': il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione;
h) ''periodo di riposò': un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) ''trasportatorè': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi".
- Il capo I del titolo IV del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), così recita:
"Capo I
Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute"