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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  29-3-1999 al: 28-4-2006
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in data 3 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 gennaio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene), è il seguente:
"4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema".
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 413 del 1997 è riportato nella note alle premesse.