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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal: 29-3-1999
al: 28-4-2006
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti  per
la  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  da  benzene  ed   in
particolare l'articolo 4, comma 4; 
  Visto il decreto ministeriale  16  maggio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici
di omologazione e di  installazione  e  procedure  di  controllo  dei
sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzine  prodotti  durante  le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli  impianti  di
distribuzione carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme
per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari
in data 3 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
con nota del 21 gennaio 1999; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 4, della legge 4 novembre  1997,  n.  413,  le  modalita'  e  i
termini per la graduale applicazione dell'obbligo di  attrezzare  con
dispositivi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina   le   pompe   di
distribuzione delle  benzine  presso  gli  impianti  preesistenti  di
distribuzione dei carburanti. 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.10,  comma  3,  del    testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - L'art.  4, comma 4, della  legge 4 novembre 1997,    n.
          413  (Misure  urgenti  per la prevenzione dell'inquinamento
          atmosferico da benzene), e' il seguente:
            "4.    Con  decreto    del   Ministro dell'ambiente,   di
          concerto con  i Ministri  dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  e    della  sanita',  da    emanare entro
          sessanta  giorni dalla data di   entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sono  stabiliti le modalita' ed i termini
          per  la graduale   applicazione dell'obbligo   di   cui  al
          comma  3.   Il decreto  e'  emanato  previo   parere  delle
          competenti  commissioni parlamentari  che si  esprimono nel
          termine di  trenta giorni  dalla trasmissione  alle  Camere
          del relativo schema".
            -    L'art.  17,   commi 3   e 4,  della legge  23 agosto
          1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            -  Il    testo dell'art. 4,  comma 4, della legge  n. 413
          del  1997 e' riportato nella note alle premesse.