stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. 27

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-3-1999
al: 6-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11,  comma  1,  lettera  d),  l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1,
lettere b), c) e g);
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 1998;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                      Agenzia spaziale italiana

  1.  L'Agenzia  spaziale italiana (A.S.I.) ha personalita' giuridica
di  diritto pubblico e la sua attivita' e' soggetta alle disposizioni
della  legge  9  maggio  1989,  n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni,  del  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204, del
presente decreto e alle norme del diritto civile, ove applicabili.
  2.    L'A.S.I.    e'   soggetta   alla   vigilanza   del   Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
del presente decreto, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  del  decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Nota al titolo:
            - Per quanto  concerne gli articoli 11 e 18  della  legge
          n. 59/1997 v. nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -  L'art.  87    della  Costituzione  stabilisce che   il
          Presidente della Repubblica e'  il    Capo  dello  Stato  e
          rappresenta  l'unita'  nazionale.   Puo' inviare   messaggi
          alle  Camere. Indice  le elezioni  delle nuove Camere e  ne
          fissa la prima riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo    stato di  guerra deliberato  dalle  Camere.  Presiede
          il    Consiglio    superiore    della  magistratura.   Puo'
          concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   11, comma 1,
          lettera d), 14 e 18, comma 1, lettere b) e g)  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di   funzioni e compiti alle regioni ed enti locali  per la
          riforma  della     pubblica  amministrazione      e   della
          semplificazione amministrativa):
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 luglio 1998, uno o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              a)-c) (omissis);
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso".
            "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera   b)   del  comma  1    dell'art.  11,  il  Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi    amministrativi   e   si   atterra',  oltreche'  ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   fusione   o   soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe   o complementari, trasformazione di  enti  per  i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile in ufficio dello Stato   o di  altra  amministrazione
          pubblica,  ovvero  in    struttura  di  universita', con il
          consenso della medesima, ovvero   liquidazione  degli  enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e'  tenuto  a presentare contestuale piano  di utilizzo del
          personale ai sensi  dell'art. 12, comma 1, lettera  s),  in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'  di diritto privato di enti   ad  alto  indice  di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c) omogeneita'  di organizzazione per enti   omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche    sotto  il   profilo delle
          procedure di  nomina degli organi  statutari, e   riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  deglio  organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza ministeriale,   con   esclusione,    di    norma,
          di         rappresentanti   ministeriali  negli  organi  di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            "Art. 18.  - 1.   Nell'attuazione della delega    di  cui
          all'art.  11,  comma   1,    lettera   d),    il   Governo,
          oltre   a    quanto   previsto dall'articolo    14    della
          presente    legge,   si   attiene   ai   seguenti ulteriori
          principi e criteri direttivi:
            a) (omissis);
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti  operanti  nel  settore,   della loro   struttura, del
          loro funzionamento  e delle procedure  di  assunzione   del
          personale,   nell'intento   di   evitare duplicazioni per i
          medesimi obiettivi, di promuovere  e di  collegare  realta'
          operative  di eccellenza, di  assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi;
            c)  ridefinire  la  disciplina  e  lo  snellimento  delle
          procedure per  il  sostegno  della  ricerca    scientifica,
          tecnologica   e  spaziale     e  per  la  promozione    del
          trasferimento   e   della   diffusione  della    tecnologia
          nell'industria,    in    particolare    piccola  e   media,
          individuando  un momento  decisionale  unitario   al   fine
          di    evitare,   anche   con   il riordino   degli   organi
          consultivi  esistenti,  sovrapposizioni  di interventi   da
          parte    delle   amministrazioni    pubbliche   di      cui
          all'articolo  1,  comma  2,  del    decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29,  riordinando gli  enti operanti  nel
          settore    secondo  criteri    di  programmazione    e   di
          valutazione,    in  aggiunta     a     quelli      previsti
          dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la
          mobilita'  del  personale  e  prevedendo  anche    forme di
          partecipazione dello Stato ad  organismi  costituiti  dalle
          organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di
          convenzionamento con essi;
            d)-f) (omissis);
            g)    adozione    di    misure    che    valorizzino   la
          professionalita'    e  l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese".
            - Il   testo dell'art. 1,  comma    12,  della  legge  16
          giugno  1998,  n.    191  (Modifiche   ed integrazioni alla
          legge 15  marzo 1997, n.   59, e alla   legge  15    maggio
          1997,  n.   127, nonche'   norme  in materia  di formazione
          del personale  dipendente e  di lavoro  a distanza    nelle
          pubbliche  amministrazioni.  Disposizioni   in  materia  di
          edilizia scolastica), e' il seguente:
            "12.  All'art.    11,  comma 1,   alinea, le parole: ''31
          luglio 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31  gennaio
          1999''".
            -  Il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, reca:
          "Norme per la programmazione,   il   coordinamento    e  la
          valutazione  della  ricerca scientifica e tecnologica".
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - L'art. 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
          recita:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            - La legge 9 maggio 1989,  n. 168, reca: "Istituzione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica".
            - Per il  titolo del decreto legislativo 5 giugno   1998,
          n. 204, si veda nelle note alle premesse.