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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 dicembre 1998, n. 509

Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/3/1999
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Testo in vigore dal: 2-3-1999
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n. 168, concernente  la istituzione
del  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica;
  Vista la legge  18 febbraio 1989, n.  56, concernente l'ordinamento
della professione di psicologo;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17,  comma 96,  lettera  b), il  quale prevede  che  con decreto  del
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
e' rideterminata  la disciplina  concernente il  riconoscimento degli
istituti  di cui  all'articolo 3,  comma 1,  della legge  18 febbraio
1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
  Udito  il parere  del Consiglio  universitario nazionale,  espresso
nell'adunanza dell'8 aprile 1998;
  Sentito il Ministero della sanita';
  Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;
  Sentita la Federazione nazionale  degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della predetta  legge n.  400 del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del 9 novembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.  Il  regolamento definisce  i  criteri  e  le procedure  per  il
riconoscimento degli istituti i quali, ai  sensi e per gli effetti di
cui all'articolo  3 della  legge 18 febbraio  1989, n.  56, intendono
richiedere  il riconoscimento  per l'istituzione  e l'attivazione  di
corsi   di  specializzazione   in  psicoterapia   di  durata   almeno
quadriennale.
  2. Ai sensi del regolamento si intendono:
  a)  per  Ministro, il  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  b)  per Ministero,  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
  c) per Dipartimento, il  Dipartimento per l'autonomia universitaria
e gli studenti,  di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 6
settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a), e comma 2;
    d) per legge, la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  e)  per istituti  di cui  all'articolo  3 della  legge, i  soggetti
pubblici e privati, quest'ultimi costituiti  ed ordinati ai sensi del
codice  civile, aventi  come  finalita' la  istituzione  di corsi  di
specializzazione in psicoterapia per i fini di cui alla legge stessa;
  f)  per  commissione,  la   commissione  tecnicoconsultiva  di  cui
all'articolo 3;
  g) per osservatorio, l'osservatorio  per la valutazione del sistema
universitario italiano di  cui all'articolo 5, comma  23, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alla premesse:
            - I  commi 3 e 4   dell'art. 17 della   legge  23  agosto
          1988,    n.  400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          prevedono:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". -   L'art. 17,  comma
          96,  lettera  b)   della   legge 15  maggio  1997,  n.  127
          (Misure urgenti    per    lo  snellimento    dell'attivita'
          amministrativa   e   dei   procedimenti   di decisione e di
          controllo) e' il seguente:
            "96.   Con decreti   del   Ministro dell'universita'    e
          della    ricerca  scientifica   e    tecnologica,   emanati
          sulla   base     di   criteri    di  semplificazione  delle
          procedure  e    di  armonizzazione  con  la revisione degli
          ordinamenti     di  cui  al     comma   95,   e'   altresi'
          rideterminata la disciplina concernente:
              a) (omissis);
            b) il  riconoscimento degli  istituti di cui  all'art. 3,
          comma  1,  della  legge  18    febbraio  1989,  n. 56, e la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati". - Per il  testo
          dell'art.  3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
          vedi nelle note all'art. 1.
           Note all'art. 1:
            -  Il testo dell'art. 3 della legge  18 febbraio 1989, n.
          56 (per il titolo v. nelle premesse  del  decreto),  e'  il
          seguente:
            "Art.     3.     -    1.    L'esercizio    dell'attivita'
          psicoterapeutica     e'  subordinato   ad   una   specifica
          formazione   professionale,   da   acquisirsi,  dopo     il
          conseguimento  della laurea  in psicologia  o in   medicina
          e  chirurgia,  mediante  corsi  di  specializzazione almeno
          quadriennali che prevedano    adeguata    formazione      e
          addestramento    in   psicoterapia, attivati  ai sensi  del
          decreto  del Presidente  della Repubblica   10 marzo  1982,
          n.  162,  presso scuole di specializzazione universitaria o
          presso   istituti a    tal  fine    riconosciuti    con  le
          procedure  di    cui  all'art.  3  del  citato  decreto del
          Presidente della Repubblica.
            2. Agli   psicoterapeuti non   medici e'    vietato  ogni
          intervento   di   competenza  esclusiva  della  professione
          medica.
            3.  Previo consenso  del paziente,  lo psicoterapeuta   e
          il      medico  curante  sono     tenuti  alla    reciproca
          informazione".   - Si   riporta il testo   dei  commi    1,
          lettera  a),  e 2  dell'art. 3  del decreto  del Presidente
          della  Repubblica   6 settembre  1996, n.  522 (Regolamento
          concernente     l'organizzazione          del     Ministero
          dell'universita'      e   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica):
             "1. I Dipartimenti sono cosi' individuati:
            a)  Dipartimento  per  l'autonomia  universitaria  e  gli
          studenti;
              b)-c) (omissis).
            2.    Il Dipartimento   per l'autonomia   universitaria e
          gli studenti provvede   agli  adempimenti   connessi   alla
          completa   attuazione dell'autonomia delle  universita'  ed
          alla     promozione    delle    iniziative    volte    alla
          razionalizzazione e  al miglioramento delle condizioni  per
          l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
            a)  l'esame  degli  statuti e dei regolamenti generali di
          ateneo;
            b)  le  attivita'  inerenti  agli  ordinamenti  didattici
          universitari;
            c)      l'adozione     delle       iniziative    connesse
          all'attuazione    delle  direttive  comunitarie    e  degli
          accordi   internazionali   in      materia   di  istruzione
          universitaria;
            d)  gli  adempimenti   connessi   alle attivita'    della
          facolta'    di  medicina  e dei policlinici universitari in
          relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
            e) le attivita' inerenti il reclutamento e il trattamento
          giuridico  e  economico  dei  professori  dei   ricercatori
          universitari;
            f)  le    iniziative per   l'attuazione del  diritto allo
          studio  degli  studenti   universitari,   compresi   quelli
          stranieri;
            g)  gli    adempimenti relativi   alla costituzione e  al
          funzionamento del Consiglio universitario nazionale,    del
          Consiglio  per  le  ricerche astronomiche e   del Consiglio
          nazionale  geofisico". - Per  il titolo della legge  n.  56
          del 1989  si veda nelle  premesse del  decreto. - L'art. 5,
          comma 23, della legge  24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
          correttivi di finanza pubblica), cosi' recita:
            "23.  La  relazione  dei nuclei di valutazione interna e'
          trasmessa al Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica,  al  Consiglio  universitario
          nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per   la
          valutazione   dei risultati relativi  all'efficienza e alla
          produttivita' delle attivita' di  ricerca e di  formazione,
          e  per  la  verifica  dei    programmi  di  sviluppo  e  di
          riequilibrio del sistema universitario,   anche  ai    fini
          della     successiva  assegnazione    delle  risorse.  Tale
          valutazione  e' effettuata dall'osservatorio permanente  da
          istituire,  con  decreto del   Ministro, ai sensi dell'art.
          12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168,
          previo parere delle competenti  commissioni   parlamentari.
          La   relazione      e'    altresi'  trasmessa  ai  comitati
          provinciali      della  pubblica  amministrazione,  di  cui
          all'art. 17 del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203".