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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 dicembre 1998, n. 509

Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/3/1999
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Testo in vigore dal:  2-3-1999

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;
Sentito il Ministero della sanità;
Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del 9 novembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.
2. Ai sensi del regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a), e comma 2;
e) per istituti di cui all'articolo 3 della legge, i soggetti pubblici e privati, quest'ultimi costituiti ed ordinati ai sensi del codice civile, aventi come finalità la istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui alla legge stessa;
f) per commissione, la commissione tecnicoconsultiva di cui all'articolo 3;
g) per osservatorio, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevedono:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:
"96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) (omissis);
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati". - Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, vedi nelle note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (per il titolo v. nelle premesse del decreto), è il seguente:
"Art. 3. - 1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione". - Si riporta il testo dei commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):
"1. I Dipartimenti sono così individuati:
a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;
b)-c) (omissis).
2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;
b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;
c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;
d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori dei ricercatori universitari;
f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;
g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico". - Per il titolo della legge n. 56 del 1989 si veda nelle premesse del decreto. - L'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), così recita:
"23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".