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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998, n. 472

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal: 26-1-1999
al: 16-6-2000
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  in  particolare  l'articolo  31, comma 5, del citato decreto
legislativo,  in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, con regolamento adottato sentita la
Consob,  determina  i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;
  Sentita la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
  Vista  la  nota  del  23  ottobre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge  n.  400/1988,  lo  schema di
regolamento  e'  stato  comunicato  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Requisiti di onorabilita'
  1.  Non  possono  essere  iscritti  all'Albo  unico  nazionale  dei
promotori  finanziari,  di  cui all'articolo 31, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Albo"), coloro che:
  a)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  b)   sono   stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,   o   della   legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    salvi   gli   effetti   della
riabilitazione;
  c)  sono  stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
  1)  a  pena  detentiva  per  uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano    l'attivita'    bancaria,    finanziaria,   mobiliare,
assicurativa  e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
  2)  alla  reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro  V  del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.
267;
  3)  alla  reclusione  per  un  tempo non inferiore a un anno per un
delitto  contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
l'ordine  pubblico,  contro l'economia pubblica ovvero per un delitto
in materia tributaria;
  4)  alla  reclusione  per  un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
  2.  Non  possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata
applicata  su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma
1,  lettera  c),  salvo  il  caso  dell'estinzione del reato. Le pene
previste  dal  comma  1,  lettera  c),  n. 1) e n. 2) non rilevano se
inferiori a un anno.
  3.  Con  riferimento  alle  fattispecie  disciplinate in tutto o in
parte  da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni  previste  dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo   dell'art.  31,  comma  5,  del  D.Lgs.    24
          febbraio 1998, n.  58  (Testo unico  delle  disposizioni in
          materia  di    intermediazione finanziaria, ai  sensi degli
          articoli 8  e 21 della legge  6 febbraio 1996, n.  52),  e'
          il seguente:
            "5.  Il    Ministro del   tesoro, del   bilancio e  della
          programmazione  economica,  con      regolamento   adottato
          sentita  la Consob,  determina i requisiti  di onorabilita'
          e  di  professionalita' per  l'iscrizione all'albo previsto
          dal comma    4.  I    requisiti  di    pofessionalita'  per
          l'iscrizione  all'albo    sono  accertati  sulla  base   di
          rigorosi  criteri  valutativi  che  tengano   conto   della
          pregressa      eperienza     professionale,     validamente
          documentata,  ovvero  sulla  base   di   prove   valutative
          indette dalla Consob".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 31,  comma 4,   del  citato  D.Lgs.
          24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "4.    E'   istituito presso   la   Consob   l'albo unico
          nazionale  dei promotori   finanziari.   Per   la    tenuta
          dell'albo,      la     Consob     puo'  avvalersi     della
          collaborazione   di   un    organismo  individuato    dalle
          associazioni  professionali    dei promotori   finanziari e
          dei soggetti abilitati".
             - L'art. 2382 del codice civile e' il seguente:
            "Art. 2382  (Cause d'ineleggibilita'  e di  decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto, l'inabilitato, il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena  che importa
          l'interdizione, anche   temporanea, dai pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".
            -  La  legge 27 dicembre 1956,  n. 1423, reca: "Misure di
          prevenzione nei  confronti delle  persone pericolose    per
          la  sicurezza e  per la pubblica moralita'".
            -  La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
            - Il  titolo XI del libro   V del codice  civile    reca:
          "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi".
            -  Il  regio  decreto  del  16  marzo 1942, n. 267, reca:
          "Disciplina del fallimento,   del   concordato  preventivo,
          della    amministrazione controllata e  della  liquidazione
          coatta amministrativa".