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LEGGE 30 novembre 1998, n. 416

Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO.

note: Entrata in vigore della legge: 19-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2004)
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Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2
della  legge  31  marzo  1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle
agevolazioni,  essere  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2))
  2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui
al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori
possono  essere  completati con presentazione della documentazione da
cui  risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. (1) ((2))
  3.  Al  comma  6  dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73,
dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo' concedere,
previa   motivata  e  documentata  richiesta,  proroghe  del  termine
previsto  nel decreto di concessione per il completamento dei lavori,
dandone  comunicazione  al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  ai  fini  della  emissione  del decreto di
accertamento  finale  della spesa, purche' tale proroga non ecceda il
termine precedentemente fissato".
  4.  Per  i  progetti  per i quali non sia stato presentato lo stato
finale  di  spesa  di  cui  al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31
marzo  1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  dichiarata la decadenza, con decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
Analogamente  si  provvede  qualora la documentazione di collaudo non
sia   trasmessa   al   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  entro  quarantadue  mesi  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge. (1) ((2))
  5.  Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, e'
abrogato.
  6.  Le  istanze  di  cui  al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31
marzo  1998,  n.  73,  devono  pervenire al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 novembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  23  novembre  2001,  n. 411, convertito con modificazioni
dalla   L.  31  dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con  l'art.
8-quinquies, comma 1) che i termini per la presentazione al Ministero
delle  attivita'  produttive  della  documentazione finale di spesa e
della  documentazione  di  collaudo,  di  cui  ai  commi 1, 2 e 4 del
presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 2002.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 67)
che  i  termini  per  la  presentazione  al Ministero delle attivita'
produttive   della   documentazione   finale   di   spesa   e   della
documentazione  di collaudo, previsti dai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.