LEGGE 31 marzo 1998, n. 73

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO.

note: Entrata in vigore della legge: 8-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1998)
Testo in vigore dal: 19-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
         Norme accelerative del programma di metanizzazione

  1.  I  procedimenti  relativi  al programma di metanizzazione, gia'
avviati  sulla  base  delle  disposizioni  dei decretilegge 22 luglio
1996,  n.  385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando
le  disposizioni  dell'articolo  1,  commi  1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487;
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano altresi' agli
stati  di  avanzamento  e  finali  presentati  alla  Cassa depositi e
prestiti   e   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.
  3.   I   contributi   sono  erogati  ogni  qualvolta  l'avanzamento
dell'opera raggiunga una entita' non inferiore al venti per cento del
complesso dell'opera stessa.
  4.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE)  con  propria  deliberazione  destina  parte del finanziamento
previsto  dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  assegnato  con  deliberazione  dello  stesso CIPE dell'8 maggio
1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996,
a  interventi  di  metanizzazione,  per un importo massimo di lire 30
miliardi  a  favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati
di  avanzamento  o  finali  nei  termini  di  cui  ai commi 1 e 2 del
presente  articolo,  non  abbiano  potuto  provvedere ai pagamenti di
propria  competenza  entro  il  31  dicembre  1996.  Tali  somme sono
destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte
residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione
europea.
  5.  La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle
agevolazioni,  essere  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  per  l'istruttoria finale entro il 31
dicembre 1997. ((1))
  6.  Per  gli  interventi  non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i
lavori    possono   essere   completati   con   presentazione   della
documentazione  da  cui  risulti  lo  stato  finale  della  spesa  al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'articolo  13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro
il  30  giugno  1999. (( Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   puo'  concedere,  previa  motivata  e  documentata
richiesta,  proroghe  del termine previsto nel decreto di concessione
per  il  completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica ai fini
della  emissione  del  decreto  di  accertamento finale dellla spesa,
purche' tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato)).
Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente
quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile
dall'Unione  europea  sia  surrogata  da  mezzi finanziari propri dei
soggetti  responsabili  degli  interventi  o  sia assicurata da fondi
regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato le gare e
stipulato   i  relativi  contratti,  attraverso  l'inserimento  degli
interventi  in  sede  di  riprogrammazione  delle  risorse,  ai sensi
dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il  CIPE  con  propria  deliberazione potra' coprire un terzo di tale
quota  residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4.
I  comuni  che  realizzano  le  opere  in  gestione  diretta ed hanno
stipulato  mutui  con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare
le  eventuali  risorse  derivanti  dal  ribasso  d'asta al fine della
copertura   finanziaria   necessaria   al  completamento  dell'opera,
comprensiva  della  quota residua del contributo comunitario non piu'
fruibile.  Per  i progetti per i quali non sia stato presentato entro
il  30  giugno  1999  lo  stato  finale  di  spesa  e'  dichiarata la
decadenza,  con  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti
nazionali   e   comunitari.   Analogamente  si  provvede  qualora  la
documentazione   di   collaudo   non   sia   trasmessa  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre
1999. ((1))
  7. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 416 )).
  8.  I  comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare
la  gestione  diretta  in concessione e fare istanza al Ministero del
tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente
ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro
tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta
confermata l'entita' dei contributi gia' decretati. ((1))
  9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione
dei  contributi  gia'  concessi  maggiorati  dagli interessi al tasso
legale.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi  relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza
ENI-SNAM.
-----------
AGGIORNAMENTO (1)
 La L. 30 novembre 1998, n. 416 ha disposto:
  -  (con l'art. 1, comma 1) che la documentazione di collaudo di cui
al  comma  5  del  presente articolo, deve, a pena di decadenza della
agevolazioni,  essere  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi
dalla  data  di entrata in vigore della suddetta L. 30 novembre 1998,
n. 416;
  - (con l'art. 1, comma 2) che per gli interventi non ultimati entro
il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 del presente articolo, i lavori
possono  essere  completati con presentazione della documentazione da
cui  risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 1993,
n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
L. n. 416/98;
  -  (con  l'art.  1, comma 4) che per i progetti per i quali non sia
stato  presentato  lo  stato  finale  di  spesa di cui al comma 6 del
presente  articolo, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della  stessa  L.  n. 416/98, e' dichiarata la decadenza, con decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato,   dei   relativi   finanziamenti   nazionali  e
comunitari.  Analogamente  si  provvede  qualora la documentazione di
collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  entro  quarantadue mesi dalla data di entrata in
vigore della stessa L. n. 416/98.
  -  (con  l'art.  1,  comma  6) che le istanze di cui al comma 8 del
presente  articolo  devono  pervenire  al  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.