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LEGGE 31 marzo 1998, n. 73

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO.

note: Entrata in vigore della legge: 8-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1998)
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Testo in vigore dal:  19-12-1998
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Art. 2

Norme accelerative del programma di metanizzazione
1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già avviati sulla base delle disposizioni dei decretilegge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.
3. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea.
5. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997.
((1))
6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999.
(( Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale dellla spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato))
.
Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorità per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il CIPE con propria deliberazione potrà coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4.
I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non più fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999.
((1))
7.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 416 ))
.
8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.
((1))
9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 novembre 1998, n. 416 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che la documentazione di collaudo di cui al comma 5 del presente articolo, deve, a pena di decadenza della agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 30 novembre 1998, n. 416;
- (con l'art. 1, comma 2) che per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 del presente articolo, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98;
- (con l'art. 1, comma 4) che per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 del presente articolo, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.
- (con l'art. 1, comma 6) che le istanze di cui al comma 8 del presente articolo devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.