stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 351

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-12-1998
al: 19-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20,  comma  8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 35;
  Visti  gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1, del
testo  unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.
297;
  Visto l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
  Acquisito  il  parere della competente commissione del Senato della
Repubblica;
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo  1997,  n. 59, e' scaduto il termine per l'emissione del parere
della competen te commissione parlamentare della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso dalla sezi one
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Cessazione dal servizio

  1.   I   collocamenti   a  riposo  a  domanda  per  compimento  del
quarantesimo  anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni
dall'impiego  del  personale  del  comparto  "Scuola" con rapporto di
lavoro   a   tempo   indeterminato  decorrono  dall'inizio  dell'anno
scolastico  o  accademico  successivo  alla data in cui la domanda e'
stata presentata.
  2.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' stabilito
il  termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma
1 puo' presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di
dimissioni.
  3.   La  domanda  di  collocamento  a  riposo  per  compimento  del
quarantesimo  anno  di  servizio si intende accolta alla scadenza del
termine  di  cui  al  comma  2. Alla stessa data s'intende accolta la
domanda  di  dimissioni,  salvo che nei trenta giorni successivi essa
non  sia  rifiutata  o ritardata dall'amministrazione in quanto e' in
corso  un  procedimento  disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento
delle  dimissioni  sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte
dalla  data  di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento
da parte dell'amministrazione.
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle
domande   di   trattenimento   in   servizio   presentate   ai  sensi
dell'articolo  509,  commi  2,  3  e 5, del testo unico approvato con
decreto  legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonche' alle domande
di  cessazione  dal  servizio  presentate  dal  personale  che  abbia
ottenuto il predetto trattenimento.
  5.  L'amministrazione  e'  tenuta a verificare, entro apposita data
che  e' fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione
del  diritto  al  trattamento  di  quiescenza.  Qualora  il personale
dimissionario  non  abbia  maturato  tale  diritto, l'amministrazione
glielo  comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di
chiedere,  entro  cinque  giorni dalla comunicazione, il ritiro delle
dimissioni.  Trascorso  tale  termine  la  domanda  non  puo'  essere
ritirata.  L'amministrazione  e'  esonerata  dal predetto adempimento
qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni,
la   volonta'   di  interrompere  comunque  il  rapporto  di  impiego
indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento
di quiescenza.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.10,  comma  3,  del  testo unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legisaltivi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.  Autorizza  la  presentazione alle   Camere   dei
          disegni di  legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti".
            - Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  20  della
          legge  15  marzo  1997, n.   59 (Delega  al Governo  per il
          conferimento di  funzioni e compiti alle   regioni ed  enti
          locali,  per  la riforma   della pubblica amministrazione e
          per la semplificazione amministrativa):
            "8. In sede di prima attuazione della  presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia".
            - Si riporta  il testo del n. 35 dell'allegato    1  alla
          sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
            "35.    Procedimenti    in  materia  di  cessazione   dal
          servizio  e trattamento di quiescenza del  personale  della
          scuola:
            legge 14 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
            testo  unico  di    cui  al decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, articoli 510 e 580".
            - Si  riporta il testo  del comma 1   dell'art.  509  del
          testo  unico  approvato    con  decreto    legislativo   16
          aprile    1994,  n.    297 (Approvazione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in    materia di
          istruzione, relative   alle   scuole di   ogni  ordine    e
          grado):
            "1. Il  personale di cui al  presente titolo e' collocato
          a  riposo d'ufficio  dal 1  settembre successivo  alla data
          di compimento  del sessantacinquesimo  anno   di  eta':   a
          domanda,    dal  1  settembre successivo al compimento  del
          quarantesimo anno di  servizio utile al pensionamento".
            - Si riportano i testi degli articoli  510,  comma  1,  e
          580,  comma  1,  del sopra citato testo unico approvato con
          decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297:
            "Art. 510  (Dimissioni). - 1. Le  dimissioni dall'impiego
          decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui  sono
          state presentate".
            "Art.    580    (Dimissioni). -   1.   Per   il personale
          amministrativo, tecnico   ed ausiliario    le    dimissioni
          dall'impiego    decorrono dal   1 settembre successivo alla
          data in cui sono state presentate".
            -  Si riporta  il testo  del comma  74 dell'art.  1 della
          legge  23  dicembre    1996,     n.  66     (Misure      di
          razionalizzazione della  finanza pubblica):
            "74.    Con    decreto    del   Ministro della   pubblica
          istruzione    sono  stabiliti  i  termini  entro  i  quali,
          annualmente,  il  personale  di  ruolo  puo'   presentare o
          revocare  le  dimissioni. I  commi  2  e 3  degli  articoli
          510   e   580  del    testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati".
            -  Si riporta  il testo  del comma  2 dell'art.  17 della
          legge  23  agosto    1988,       n.     400     (Disciplina
          dell'attivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            - Si riporta  il testo del comma 3 dell'art.    20  della
          sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
            "3.  I    regolamenti  sono    emanati  con   decreto del
          Presidente della Repubblica,   previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,   di   concerto con   il  Ministro    competente,
          previa     acquisizione  del    parere    delle  competenti
          commissioni parlamentari e del  Consiglio di Stato.  A  tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          commissioni,   i   regolamenti   possono   essere  comunque
          emanati".
           Nota all'art. 1:
            - Si  riporta il  testo dell'art. 509,  commi 2, 3  e  5,
          del  testo unico approvato  con decreto legislativo  del 16
          aprile 1994,   n. 297 (per il titolo  v.  nelle  note  alle
          premesse):
            "Art.  509  (Collocamento  a  riposo per raggiunti limiti
          d'eta'). - 1.  (Omissis).
            2. Il  personale in servizio   al 1   ottobre  1974,  che
          debba  essere  collocato  a riposo per limiti di eta' e non
          abbia raggiunto il numero di anni  di servizio    richiesto
          per il  massimo della  pensione, puo' essere trattenuto  in
          servizio    fino  al  conseguimento    della pensione nella
          misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'.
            3.   Il   personale       che,    al    compimento    del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  non abbia raggiunto il
          numero di anni  richiesto  per  ottenere  il  minimo  della
          pensione,  puo'    essere trattenuto   in servizio  fino al
          conseguimento di  tale anzianita'  minima e,  comunque, non
          oltre il settantesimo anno di eta'.
             4. (Omissis).
            5. Al personale di cui al  presente titolo e' attribuita,
          come alla generalita' dei dipendenti  civili dello Stato  e
          degli  enti  pubblici  non    economici,  la    facolta' di
          permanere in  servizio, con  effetto dalla data di  entrata
          in  vigore    della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, per un
          periodo  massimo di un biennio  oltre i limiti di  eta' per
          il collocamento a riposo per essi previsti".