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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346

Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  24-10-1998 al: 31-1-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad emanare disposizioni recanti sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC, del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, a dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, sull'esportazione dei beni a duplice uso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

S a n z i o n i
1. I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero del commercio con l'estero, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.
4. Il Ministero del commercio con l'estero, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 1995-1997". L'art. 8 così recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)".
- Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/94/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 così recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per l'emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne il regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, ved. nelle note alle premese. L'art. 11 così recita:
"Art. 11. - Il presente regolamento si applica a:
1) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità e che ha la cittadinanza di uno Stato membro;
2) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità;
3) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86;
4) qualsiasi altra persona fisica residente nella Comunità, fatto salvo il caso in cui tale persona si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza;
5) qualsiasi altra persona fisica nel territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività professionale".
- L'art. 2 del sopra citato regolamento CE n. 2271/96 così recita:
"Art. 2. - Qualora gli interessi economici e/o finanziari di qualsiasi persona di cui all'art. 11 siano lesi, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti, tale persona ne informa la Commissione nei trenta giorni successivi alla data in cui le è pervenuta l'informazione; se sono lesi gli interessi di una persona giuridica, tale obbligo incombe ai direttori, dirigenti o altre persone aventi responsabilità direttive.
A richiesta della Commissione, tale persona fornisce tutte le informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento conformemente alla richiesta della Commissione entro trenta giorni dalla data di quest'ultima.
Tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri. Se le informazioni sono trasmesse direttamente alla Commissione, questa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui la persona che ha fornito le informazioni è residente o registrata".
- L'art. 5 del sopracitato regolamento CE n. 2271/96 così recita:
"Art. 5. - Nessuna delle persone di cui all'art. 11 deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.
Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità. I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all'art. 8. Qualora sussistano prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe gravi danni ad una persona fisica o giuridica, la Commissione sottopone senza indugio al comitato di cui all'art. 8 un progetto delle misure adeguate da adottare a norma del presente regolamento".
- Per quanto concerne il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ved. nelle note alle premesse. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 così recitano:
"2. L'attività di controllo è svolta dal Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le attribuzioni degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato ed al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano al Ministero del commercio con l'estero le notizie rilevanti agli effetti del presente decreto legislativo.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento dell'arrivo a destinazione e dell'uso finale civile del bene esportato, il Ministero del commercio con l'estero può, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, richiedere ai soggetti esportatori la comunicazione di dati, nonché la trasmissione di atti e documenti concernenti operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
4. Nell'espletamento dell'attività di controllo il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, degli organi di cui al comma 2. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il Ministero del commercio con l'estero può, inoltre, richiedere al Ministero degli affari esteri il compimento, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, degli atti rientranti nelle loro competenze".