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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1998, n. 340

Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/10/1998
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Testo in vigore dal: 17-10-1998
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  15 gennaio 1987,
n. 14, recante norme sul  valore abilitante del diploma di assistente
sociale  in attuazione  dell'articolo  9 del  decreto del  Presidente
della  Repubblica  10  marzo  1982, n.  162,  nonche'  le  successive
modificazioni e  integrazioni introdotte  dal decreto  del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Vista la  legge 9  maggio 1989, n.  168, recante  l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della
professione  di   assistente  sociale  e   all'istituzione  dell'albo
professionale;
  Visto il  decreto 23  luglio 1993, recante  l'ordinamento didattico
del corso di diploma universitario in servizio sociale;
  Visto l'articolo  17, comma 96,  lettera c), della legge  15 maggio
1997, n.  127, che dispone  che il Ministro dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  provveda con  proprio decreto  a
rideterminare la  disciplina concernente il differimento  dei termini
per  la convalida  dei titoli  di cui  all'articolo 3,  comma 1,  del
richiamato decreto del Presidente della  Repubblica n. 280 del 1989 e
la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle
scuole di cui all'articolo 6  del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 14 del 1987,  anche ai fini dell'iscrizione al relativo
albo professionale;
  Sentito il  parere del Consiglio universitario  nazionale, espresso
nell'adunanza del 17 giugno 1998;
  Sentito il  parere del Consiglio  di Stato, espresso  dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della predetta  legge n.  400 del
1988, attestata dalla Presidenza del  Consiglio dei Ministri con nota
numero 1.1.4/31890/4.23.30 del 4 agosto 1998;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  universita'  sedi  di corsi  di  diploma  universitario  in
servizio sociale o  di scuole dirette a fini  speciali per assistenti
sociali  provvedono,  ai  sensi   dell'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  gennaio 1987,  n.  14,  modificato
dall'articolo 3 del decreto del  Presidente della Repubblica 5 luglio
1989, n.  280, a completare le  procedure di convalida dei  titoli di
assistente  sociale  conseguiti  nell'ordinamento precedente  per  le
richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991.
  2.  Le universita'  provvedono,  altresi', a  convalidare i  titoli
conseguiti  entro il  20 febbraio  1991 da  parte di  coloro che  non
avevano presentato la domanda di  riconoscimento ai sensi dei decreti
di cui  al comma 1. A  tal fine gli interessati  devono presentare la
relativa  istanza entro  sessanta  giorni dalla  data  di entrata  in
vigore  del  presente regolamento  in  una  sola sede  universitaria,
allegando il titolo  di studio di scuola secondaria  di secondo grado
di durata  almeno triennale, il  diploma o certificato  attestante il
conseguimento  del titolo  di assistente  sociale, la  specificazione
degli esami e dei tirocini sostenuti  e la tesi a suo tempo discussa.
Per gli assistenti sociali in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria di secondo grado di  durata triennale, i competenti organi
accademici degli  atenei, presso  i quali gli  interessati presentano
l'istanza,   possono  richiedere   agli  stessi   l'integrazione  del
curriculum formativo di cui sono in possesso, ai fini dell'ammissione
alla procedura di convalida.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il   D.P.R. 15 gennaio 1987,    n.  14,  reca:  "Valore
          abilitante del diploma di assistente  sociale in attuazione
          dell'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
          marzo 1982, n. 162".
            -   Il   testo   dell'art.   9   del    D.P.R.  10  marzo
          1982,  n.  162 (Riordinamento delle scuole dirette a   fini
          speciali,  delle  scuole di specializzazione e dei corsi di
          perfezionamento), cosi' recita:
            "Art.   9.  -    Con  decreti    del  Presidente    della
          Repubblica,    previa  deliberazione    del Consiglio   dei
          Ministri    su  proposta    del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,  di  concerto    con  il Ministro di   grazia e
          giustizia   ed i   Ministri interessati,    possono  essere
          determinati  i  diplomi    delle  scuole   dirette a   fini
          speciali   che,  in    relazione  a  specifici      profili
          professionali,       hanno    valore      abilitante    per
          l'esercizio  delle corrispondenti  professioni ovvero    di
          titolo   per l'accesso a determinati livelli funzionali del
          pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di
          laurea.
            I  decreti  di  cui  al   precedente   comma,   attinenti
          al    settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio
          sanitario nazionale".
            - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.    400  (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            - La legge 9 maggio 1989,  n. 168, reca: "Istituzione del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica".
            -   La   legge   19   novembre   1990,   n.   341,  reca:
          "Riforma  degli ordinamenti didattici universitari".
            -   La legge   23  marzo    1993,    n.  84,    concerne:
          "Ordinamento  della professione   di   assistente   sociale
          e   istituzione   dell'albo professionale".
            -    Il   decreto   del    Ministro   dell'universita'  e
          della  ricerca scientifica  e tecnologica  23 luglio  1993,
          recante:     "Modificazioni  all'ordinamento      didattico
          universitario     relativamente    al  corso    di  diploma
          universitario in servizio  sociale",  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994.
            - Si  riporta il  testo del  comma 96 dell'art.  17 della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
            "96.    Con decreti   del   Ministro dell'universita'   e
          della   ricerca scientifica   e     tecnologica,    emanati
          sulla    base      di    criteri   di semplificazione delle
          procedure e   di  armonizzazione  con  la  revisione  degli
          ordinamenti      di   cui   al     comma  95,  e'  altresi'
          rideterminata la disciplina concernente:
            a)  il riconoscimento  delle scuole  di cui   alla  legge
          11  ottobre  1986,  n.  697,    l'attivazione dei corsi, il
          rilascio  e la valutazione dei relativi titoli;
            b) il  riconoscimento degli  istituti di cui  all'art. 3,
          comma 1, della legge  18    febbraio  1989,  n.  56,  e  la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati;
            c)  il  differimento    dei  termini per la convalida dei
          titoli di cui all'art. 3,    comma  1,  del    decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
          valutazione dei diplomi rilasciati entro il  31    dicembre
          1996    dalle scuole   di cui  all'art. 6  del decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 15   gennaio 1987, n.   14,
          anche     ai  fini   dell'iscrizione   al   relativo   albo
          professionale;
            d)  il    riordino  delle    universita'  per  stranieri,
          prevedendo anche casi specifici   in  base  ai    quali  e'
          consentito l'accesso  a studenti italiani;
            e)   i professori  a contratto  di cui  agli articoli  25
          e  100 del decreto  del Presidente   della   Repubblica  11
          luglio   1980, n.  382, prevedendo apposite disposizioni in
          materia di  requisiti  scientifici  e    professionali  dei
          predetti  professori,  di modalita'  di impiego, nonche' di
          durata e di rinnovabilita' dei contratti".
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 5 del  D.P.R. 15 gennaio 1987,   n.
          14 (Valore abilitante del diploma di  assistente sociale in
          attuazione  dell'art.    9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), e' il seguente:
            "Art. 5. -  1. Entro tre anni  dalla data di entrata   in
          vigore  del  presente  decreto,  le  scuole  dirette a fini
          speciali universitarie per assistenti  sociali  convalidano
          i  titoli  rilasciati nel  precedente ordinamento in  esito
          ai  corsi di assistenti  sociali per  la durata  triennale,
          o  almeno   biennale fino  al 1959,  da enti  e istituzioni
          pubbliche  e  private,  ove  gli interessati    sostengano,
          con    esito  positivo, la   discussione di  una tesi e  un
          colloquio  sulle materie professionali di servizio sociale.
            2.  Gli interessati   dovranno presentare    alla  scuola
          che  effettua l'esame di convalida il diploma di maturita',
          il documento (diploma o certificato) di  conseguimento  del
          titolo  di  assistente   sociale, la specificazione   degli
          esami e  dei  tirocini  sostenuti, nonche'  il titolo della
          tesi di diploma a suo tempo discussa".
            -   L'art. 3   del D.P.R.   5  luglio    1989,  n.    280
          (Modificazioni    al  D.P.R.  15  gennaio    1987,  n.  14,
          concernente il  valore abilitante del diploma di assistente
          sociale), prevede:
            "Art. 3. - 1. Il termine di tre anni  previsto  dall'art.
          5, comma 1, del decreto del  Presidente della Repubblica 15
          gennaio     1987,  n.  14,  per  la  convalida  dei  titoli
          rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato  per  un
          ulteriore periodo di un anno.
            2.    Il   Ministro   competente    detta,   con  propria
          ordinanza,    le  istruzioni    necessarie       per     lo
          svolgimento  della   procedura  di convalida".