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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1998, n. 340

Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/10/1998
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Testo in vigore dal:  17-10-1998

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, recante norme sul valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché le successive modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale;
Visto il decreto 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale;
Visto l'articolo 17, comma 96, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provveda con proprio decreto a rideterminare la disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 17 giugno 1998;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota numero 1.1.4/31890/4.23.30 del 4 agosto 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le università sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale o di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali provvedono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, a completare le procedure di convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nell'ordinamento precedente per le richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991.
2. Le università provvedono, altresì, a convalidare i titoli conseguiti entro il 20 febbraio 1991 da parte di coloro che non avevano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi dei decreti di cui al comma 1. A tal fine gli interessati devono presentare la relativa istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in una sola sede universitaria, allegando il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno triennale, il diploma o certificato attestante il conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti e la tesi a suo tempo discussa.
Per gli assistenti sociali in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, i competenti organi accademici degli atenei, presso i quali gli interessati presentano l'istanza, possono richiedere agli stessi l'integrazione del curriculum formativo di cui sono in possesso, ai fini dell'ammissione alla procedura di convalida.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, reca: "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162".
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), così recita:
"Art. 9. - Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.
I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari".
- La legge 23 marzo 1993, n. 84, concerne: "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale".
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994.
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
"96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), è il seguente:
"Art. 5. - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.
2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa".
- L'art. 3 del D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale), prevede:
"Art. 3. - 1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento è prorogato per un ulteriore periodo di un anno.
2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida".