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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 luglio 1998, n. 338

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1998
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Testo in vigore dal: 15-10-1998
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la direttiva n. 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1997
che  modifica per  la seconda  volta la  direttiva n.  82/711/CEE del
Consiglio  che fissa  le norme  di base  neccessarie per  la verifica
della migrazione  dei costituenti  dei materiali  e degli  oggetti di
materia  plastica  destinati  a  venire a  contatto  con  i  prodotti
alimentari;
  Ritenuto  di   dover  procedere  al  recepimento   della  direttiva
sopracitata;
  Visto l'articolo 3  del decreto del Presidente  della Repubblica 23
agosto  1982,   n.  777,  modificato  dall'articolo   3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 104
del  20   aprile  1973,   concernente  ladisciplina   igienica  degli
imballaggi, recipienti,  utensili destinati a venire  in contatto con
le sostanze alimentari o con  sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro  della sanita' 6 febbraio 1997, n.
91;
  Ritenuto di  dover provvedere ai  predetti fini a  modificazioni ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore di  sanita' che si e' espresso nella
seduta del 26 novembre 1997.
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
  Vista  la   comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione  europea
effettuata  in data  8 gennaio  1998 ai  sensi dell'articolo  8 della
direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 14 maggio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato III  - sezione  I concernente  "Determinazione della
migrazione  globale" -  parte A  -  Norme generali,  del decreto  del
Ministro  della  sanita' 26  aprile  1993,  n. 220,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma  4, del decreto del Ministro  della sanita' 28
ottobre  1994,  n.  735,  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo   dell'art.   3   del   D.P.R.   23   agosto
          1982,   n.  777 (Attuazione della  direttiva CEE n.  76/893
          relativa ai  materiali ed agli   oggetti     destinati    a
          venire      a   contatto   con    i   prodotti alimentari),
          cosi'  come    modificato  dall'art.    3   del     decreto
          legislativo   25  gennaio 1992,  n.  108  (Attuazione della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
            "Art. 3.  - 1. Con decreti  del Ministro  della  sanita',
          sentito  il  Consiglio superiore di  sanita', sono indicati
          per i   materiali e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da   soli  o    in  combinazione  tra  loro,  i  componenti
          consentiti nella   loro produzione, e,   ove  occorrano,  i
          requisiti  di  purezza e le  prove di cessione alle quali i
          materiali e gli oggetti debbono   essere  sottoposti    per
          determinare    l'idoneita'  all'uso    cui  sono  destinati
          nonche' le limitazioni,  le tolleranze e le  condizioni  di
          impiego  sia per i limiti  di contaminazione degli alimenti
          che per gli  eventuali  pericoli  risultanti  dal  contatto
          orale.
            2. Per i materiali e gli  oggetti di materia plastica, di
          gomma, di cellulosa  rigenerata, di  carta, di  cartone, di
          vetro,  di   acciaio inossidabile,  di banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di banda   cromata valgono  le    disposizioni
          contenute  nei  decreti    ministeriali  21  marzo  1973, 3
          agosto 1974, 13  settembre    1975,  18  giugno  1979,    2
          dicembre  1980,  25    giugno 1981,   18 febbraio   1984, 4
          aprile  1985 e  1 giugno 1988, n. 243.
            3. Il Ministro  della  sanita',    sentito  il  Consiglio
          superiore  della sanita', procede  all'aggiornamento e alle
          modifiche  da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
            4.  Chiunque   impieghi  nella    produzione    materiali
          o  oggetti destinati, da  soli o in combinazione  tra loro,
          a  venire    a  contatto  con  le   sostanze alimentari, in
          difformita' da quanto   stabilito nei  decreti  di  cui  ai
          commi 1 e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino  a
          tre  mesi   o   con   l'ammenda   da  lire cinquemilioni  a
          lire quindicimilioni".
            - Il   D.M. 21 marzo   1973 ha    dettato  la  disciplina
          igienica  degli imballaggi, recipienti,  utensili destinati
          a venire  in contatto con le   sostanze alimentari   o  con
          sostanze  d'uso   personale per   quanto attiene i seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
            I    decreti   ministeriali   che   hanno modificato   ed
          aggiornato  il decreto ministeriale 21 marzo  1973  sono  i
          seguenti:
            3  agosto   1974, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
          227  del 31 agosto 1974;
            27 marzo  1975, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale   n.
          96  del 10 aprile 1975;
            13  settembre 1975,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 272 del 13 ottobre 1975;
            18 giugno  1979, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
          180  del 3 luglio 1979;
            2  dicembre 1980, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
          347 del 19 dicembre 1980;
            25 giugno 1981,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          198 del 21 luglio 1981;
            2  giugno   1982, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
          200  del 22 luglio 1982;
            20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          340 dell'11 dicembre 1982;
            4  aprile   1985, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
          120  del 23 maggio 1985;
            7  agosto  1987,    n.  395,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
            18  gennaio  1991,    n.  90,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
            30  ottobre  1991,  n.  408,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
            26  aprile  1993,    n. 220, pubblicato nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  13  luglio
          1993;
            15  luglio  1993,  n.  322,    pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
            20 settembre 1993,  n. 516, pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale n.  292 del 14 dicembre 1993;
            3  giugno  1994,    n.  511,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
            1 luglio   1994, n.  556,    pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1994;
            24 febbraio   1995, n. 156,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  103 del 5 maggio 1995;
            24  settembre  1996, n. 572,   pubblicato nel supplemento
          ordinario n.  195 alla Gazzetta Ufficiale  n.  264  dell'11
          novembre 1996;
            6   febbraio  1997,  n.  91,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997.
            -  Il comma  3 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri),
          prevede   che con    decreto  ministeriale  possano  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie    di  competenza del
          Ministro o  di autorita'  sottordinate al  Ministro, quando
          la legge espressamente conferisca tale potere.
            Tali   regolamenti,  per materie  di  competenza  di piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione da parte della legge.
            I   regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.
            Essi    debbono essere   comunicati   al Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri  prima  della  loro  emanazione. Il
          comma   4   dello   stesso articolo  stabilisce    che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano recare la denominazione  di
          "regolamento",   siano    adottati    previo  parere    del
          Consiglio   di  Stato,    sottoposti  al  visto  ed    alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.