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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1997, n. 523

Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2003)
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 20-8-1998
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                 ed
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71,  che prevede che
con decreto  del Ministro  delle poste  e delle  telecomunicazioni di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica,   sono  rideterminate   l'organizzazione   e  le   funzioni
dell'Istituto postelegrafonici;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il    decreto   del   Ministro   delle    poste   e   delle
telecomunicazioni,  di concerto  con  il Ministro  del  tesoro ed  il
Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329 con il quale
e' stato  adottato il  regolamento riguardante l'organizzazione  e le
funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Ritenuto  di dover  apportare  alcune modifiche  al citato  decreto
ministeriale  n. 329/1995,  tra  cui l'inserimento  del Consiglio  di
indirizzo e vigilanza tra gli organi dell'Istituto postelegrafonici;
  Udito il parere  del Consiglio di Stato espresso  dalla Sezione per
gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
GM/105703/4334/DL/PON del 30 luglio 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             O r g a n i
  1. Sono organi dell'Istituto:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
    c) il consiglio di amministrazione;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) il direttore generale.
  2. Gli organi  di cui al comma  1, con esclusione di  quello di cui
alla  lettera e),  durano in  carica  quattro anni  e possono  essere
confermati una sola volta.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il   testo vigente del  comma 11 dell'art.  6 del D.L.
          1 dicembre 1993, n. 487,   convertito,  con  modificazioni,
          dalla    legge  29  gennaio  1994,    n.    71,    recante:
          "Trasformazione   dell'Amministrazione    delle  poste    e
          delle  telecomunicazioni   in  ente  pubblico  economico  e
          riorganizzazione del Ministero", e' il seguente:
            "11.  Entro  un    anno  dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione   del presente   decreto,    con
          decreto      del   Ministro      delle   poste     e  delle
          telecomunicazioni, di   concerto con    il  Ministro    del
          tesoro  e  con  il  Ministro per la funzione pubblica, sono
          rideterminate   l'organizzazione      e   le       funzioni
          dell'Istituto  postelegrafonici.    Le attivita' sociali  e
          assistenziali svolte   dall'amministrazione delle  poste  e
          delle    telecomunicazioni  alla data del 31  dicembre 1993
          sono regolate   dalla   contrattazione    collettiva.    Il
          provvedimento  puo' prevedere il trasferimento all'Istituto
          postelegrafonici  di  personale  dell'ente "Poste italiane"
          nei limiti degli organici rideterminati".
            - Il testo  vigente del comma 3 dell'art. 17  della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Si  riporta  il testo del   decreto 12 giugno 1995, n.
          329, recante:  "Regolamento riguardante l'organizzazione  e
          le funzioni dell'Istituto postelegrafonici":
            "Art.   1.    -  1.  L'Istituto  postelegrafonici,   ente
          dotato  di personalita'  giuridica  di  diritto   pubblico,
          e'   sottoposto   alla vigilanza del Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni.
            2.   L'Istituto   e'   iscritto   alla categoria    prima
          della    tabella allegata   alla legge  20  marzo 1975,  n.
          70,  ed  e' inserito  nella tabella B allegata  alla  legge
          29  ottobre  1984,  n.   720, e successive modificazioni ed
          integrazioni;  all'Istituto  si  applica     la   normativa
          prevista dagli articoli 25 e 30 della  legge 5 agosto 1978,
          n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.
            3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958,
          n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.
             4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma".
            "Art.  2.   - 1. L'Istituto postelegrafonici  provvede al
          trattamento  di  quiescenza  e    previdenza  di  tutto  il
          personale  in servizio presso l'Ente poste italiane.
            2.    L'Istituto  provvede,   altresi',   ad erogare   le
          prestazioni  di assistenza  e mutualita'   a   favore   del
          personale    di   cui al   comma precedente, sulla  base di
          leggi, regolamenti   e patti    stipulati  in  applicazione
          degli accordi di lavoro.
            3. Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, l'Ente
          opera nel rispetto dei principi e delle modalita' operative
          di  cui  alla legge 7 agosto    1990,    n.   241   e   con
          criteri   di   economicita'   e imprenditorialita', al fine
          di una maggiore efficienza ed efficacia.
            4. Nei  limiti stabiliti  dalla legge   e dal    presente
          regolamento,  l'Istituto    ha  autonomia   amministrativa,
          patrimoniale, contabile  e finanziaria".
             "Art. 3. - 1. Sono organi dell'Istituto:
               a) il presidente;
               b) il consiglio di amministrazione;
               c) il collegio dei revisori".
            "Art.   4. -   1.   Il    presidente  dell'Istituto    e'
          nominato con  la procedura di cui all'art. 3 della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
            2.  La  nomina  viene  conferita su proposta del Ministro
          delle poste e delle  telecomunicazioni a  soggetti,   anche
          estranei alla  pubblica amministrazione,   di  riconosciuta
          e   documentata    competenza  ed esperienza   in   materia
          di  amministrazione   e    organizzazione,  preferibilmente
          nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente.
            3.    Il   presidente   ha    la   rappresentanza  legale
          dell'Istituto, sovraintende al funzionamento  dello  stesso
          al  fine    di  assicurare  la  conformita'  dell'attivita'
          istituzionale ai principi e agli obiettivi  previsti  dalla
          legge,    dal  presente  regolamento e   dalle delibere del
          consiglio   di   amministrazione,    in  relazione     alle
          rispettive competenze.
            4.  Il   presidente, nei  casi in  cui vi  e' particolare
          urgenza di promuovere,  contestare o  abbandonare  giudizi,
          adotta i   necessari provvedimenti    e    conferisce    il
          mandato    a    legali    incaricati    di  rappresentare e
          difendere l'ente nonche' la speciale procura  o  delega  al
          direttore  generale,   ai dirigenti  o ad  altri funzionari
          per il compimento di   determinati atti    nell'ambito  dei
          relativi    giudizi.  I suddetti   atti   sono   sottoposti
          alla  ratifica  del   consiglio   di amministrazione  nella
          prima seduta utile".
            "Art.   5.     -  1.  I    componenti  del  consiglio  di
          amministrazione sono scelti  anche    fra  estranei    alla
          pubblica  amministrazione,    dotati  di  riconosciuta    e
          documentata   competenza ed   esperienza  in    materia  di
          amministrazione    e      organizzazione,   preferibilmente
          nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente.
            2.  Fanno   parte  del  consiglio  di    amministrazione,
          oltre  al presidente:
            a)  cinque  membri  designati  dal Ministro  delle  poste
          e   delle telecomunicazioni, tra cui un  dirigente generale
          del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
               b) un membro designato dall'Ente poste italiane;
               c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
            d) un membro  designato dal Ministro del lavoro  e  della
          previdenza sociale.
            3.  Partecipa  alle   sedute del consiglio, senza diritto
          di voto, il direttore generale dell'Istituto.
            4.    Il  presidente    nomina    il   segretario     del
          consiglio        di  amministrazione,  scegliendolo  tra  i
          funzionari dell'Istituto.
            5.  Il consiglio  di amministrazione   e' nominato    con
          decreto   del Presidente del Consiglio dei Ministri  e dura
          in carica quattro  anni;  i  membri  dello  stesso  possono
          essere confermati una sola volta.
            6.  L'indennita'    di carica   e il gettone  di presenza
          spettanti al presidente sono determinati con   decreto  del
          presidente del Consiglio dei  Ministri,  su   proposta  del
          Ministro    delle      poste    e   delle telecomunicazioni
          d'intesa con il Ministro del tesoro.
            L'indennita'  di   carica e   il   gettone   di  presenza
          spettanti      ai   componenti      del   consiglio      di
          amministrazione    sono  determinati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,   previa deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta    del  Ministro  delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni d'intesa con il Ministro
          del tesoro.
            L'indennita'  di   carica e   il   gettone   di  presenza
          spettanti    ai  componenti  del collegio dei revisori sono
          determinati con decreto del Ministro delle  poste e   delle
          telecomunicazioni  di concerto  con il Ministro del tesoro.
            Il  compenso  per    il  segretario  del  consiglio    di
          amministrazione e' determinato      con    decreto      del
          Ministro    delle    poste  e    delle telecomunicazioni di
          concerto con il Ministro del tesoro".
             "Art. 6. - 1. Il consiglio di amministrazione delibera:
            a)  il  bilancio preventivo,  il  conto  consuntivo e  le
          relative variazioni;
            b)   i   piani   di     impiego   delle    disponibilita'
          finanziarie,   di acquisto, alienazione e utilizzo dei beni
          dell'Istituto;
            c)    i  piani    annuali    o    pluriennali    relativi
          all'attivita' dell'Istituto;
               d) l'ordinamento dei servizi;
               e) il regolamento organico del personale;
            f) le variazioni della dotazione organica del personale;
            g)  il  piano  annuale  o  pluriennale  di assunzione del
          personale;
               h) di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;
               i) la nomina del direttore generale;
            l) su eventuali argomenti  sottoposti  al  consiglio  dal
          presidente.
            2.  Le    delibere del consiglio  di amministrazione sono
          soggette al controllo  previsto dalle  disposizioni di  cui
          alla   legge 20   marzo  1975,  n.  70,    al  decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e
          all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
            3. Le delibere sugli oggetti di cui    al  punto  a)  del
          comma  1 devono essere approvate dal Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni.
            4. Con delibera  del consiglio di  amministrazione,    su
          proposta  del  direttore      generale,     e'     definito
          l'ordinamento   dei    servizi dell'Istituto,  che     deve
          tener  conto  delle   peculiarita'  delle attivita'  svolte
          e    della      disciplina    delle     diverse   finalita'
          istituzionali che   lo  stesso    persegue,  nonche'    dei
          principi  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
            5.   Con delibera  del  consiglio di  amministrazione e',
          altresi',  adottata  la    disciplina  amministrativa,   in
          relazione  all'ordinamento dei   servizi,   secondo  quanto
          disposto dal  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
          e successive modificazioni.
            6. Spetta  al  consiglio  di  amministrazione  fissare  i
          limiti  di  spesa entro i  quali il direttore  generale o i
          dirigenti  possono adottare singoli atti di gestione.
            7.   L'Istituto      puo'   avvalersi   del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato".
            "Art.    7.   - 1.   Il   consiglio   di amministrazione,
          convocato  dal presidente, si   riunisce almeno   ogni  due
          mesi e  ogni volta  che lo richiedano per iscritto non meno
          di tre consiglieri.
            2.   Il consiglio  delibera validamente  con la  presenza
          di   almeno cinque  componenti    e  con  la    maggioranza
          assoluta  dei    componenti;  in caso di parita' prevale il
          voto del presidente.
            3.   La mancata    partecipazione,    senza  giustificato
          motivo,  a   tre sedute successive  del consiglio, comporta
          la   decadenza dalla  carica  che    viene  disposta,    su
          proposta      del   Ministro      delle  poste     e  delle
          telecomunicazioni,   con   decreto   del  Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri".
            "Art.  8.  - 1. Il collegio  dei revisori e' nominato con
          decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
          ed  e'  composto  da  tre  membri  effettivi      designati
          rispettivamente  dal  Ministro    del  tesoro, dal Ministro
          delle poste e delle telecomunicazioni e  dal  Ministro  del
          lavoro  e  della   previdenza sociale. Il membro  designato
          dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.
            2.   I componenti   il   collegio   dei  revisori    sono
          scelti tra  gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
            3.   Per   ogni   membro  effettivo,  viene  nominato  un
          supplente.
            4. In  caso di  assenza o impedimento    del  presidente,
          le  relative  funzioni sono esercitate dal membro effettivo
          con maggiore anzianita' nella  carica o,   a   parita'   di
          anzianita'  nella  carica, dal  piu' anziano per eta'.
            5.    I revisori   durano   in   carica quattro   anni  e
          possono  essere riconfermati una sola volta.
            6. Il collegio dei revisori vigila sulla  legittimita'  e
          regolarita'   contabile    dell'attivita'    di    gestione
          dell'Istituto    ed    esercita,  nell'ambito  di      tale
          attribuzione,    il  controllo  sugli    atti relativi alla
          gestione del   patrimonio e  sui  bilanci    dell'Istituto;
          redige le relazioni sui  bilanci di  previsione, sui  conti
          consuntivi    e  sugli  atti  patrimoniali,  riferendone al
          consiglio di amministrazione".
            "Art. 9.  - 1. Il direttore   generale  e'  nominato  dal
          consiglio  di  amministrazione,  anche fra persone estranee
          all'Istituto, in  possesso  di    elevati  e    documentati
          specifici    requisiti perofessionali  gia' sperimentati in
          analoghi incarichi.
            2.  La nomina  viene   conferita   per un   periodo    di
          quattro  anni, rinnovabile una sola volta.
            3.  Il   direttore  generale   coordina  l'attivita'   di
          gestione   dell'Istituto   al   fine  di     assicurare  il
          perseguimento degli  obiettivi  fissati  dal  consiglio  di
          amministrazione  e  partecipa  senza  diritto  di voto alle
          riunioni del consiglio medesimo.
            4.   Sovrintende    all'organizzazione   dei     servizi,
          assicurandone l'unita' di indirizzo tecnicoamministrativo.
            5.    Adotta  i    provvedimenti   attinenti allo   stato
          giuridico  e    al  trattamento  economico  del   personale
          dipendente.
            6.   Da'   attuazione  alle  delibere  del  consiglio  di
          amministrazione.
            7. Decide in  merito ai reclami proposti in   materia  di
          prestazioni  entro   quindici  giorni  dalla presentazione,
          sentito  il  dirigente competente.
            8.   Spetta    al    consiglio      di    amministrazione
          attribuire       ad      un   dirigente,      eventualmente
          conferendogli   stabilmente     le   funzioni  vicarie,  il
          compito  di  sostituire   il direttore generale in  casi di
          assenza o impedimento dello stesso".
            "Art.  10.  -  1.   L'Istituto   postelegrafonici   opera
          a   livello territoriale anche  attraverso l'utilizzo delle
          strutture  decentrate  dell'Ente  poste  italiane,   previa
          intesa tra i due enti".
            "Art.  11.    - 1.   L'attivita' dell'Istituto  si svolge
          nel rispetto delle disposizioni di legge che   regolano  la
          materia  della  quiescenza  e  previdenza    e  secondo  un
          principio di autonomia   finanziaria nella  gestione  delle
          attivita' istituzionali.
            2.  A  tale  fine,  possono  essere  individuate distinte
          gestioni per le attivita'  di    quiescenza,    previdenza,
          sociali,    assistenziali  e mutualistiche, che  l'Istituto
          e'  legittimato ad  erogare in  base a norme di legge o che
          sono assegnate dalla contrattazione collettiva.
            3.  Il  consiglio  di   amministrazione  puo'   prevedere
          l'impiego  temporaneo    delle disponibilita'   finanziarie
          relative alle   diverse gestioni al  fine  di    assicurare
          economicita',   efficienza   ed  efficacia  alla  attivita'
          complessiva  dell'Istituto,  stabilendo  i  limiti  di tale
          utilizzo,   allo     scopo   di   garantire    l'integrita'
          delle  risorse destinate a ciascuna attivita'.
            4.  Per  le  decisioni  che richiedano intese, concerti o
          assensi sulle soluzioni da  adottare, puo'  essere indetta,
          ai sensi  dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.   241,
          una  conferenza  di  servizi  fra gli enti interessati alle
          decisioni stesse.
            5.    La  conferenza    viene  indetta    dal  presidente
          dell'Istituto,  su  proposta   del    direttore   generale,
          contenente    l'indicazione   dei soggetti  da  invitare  e
          l'oggetto della decisione da adottare".
            "Art.  12.  -  1.  In  sede  di  prima  applicazione  del
          presente  regolamento, e  comunque non oltre un  anno dalla
          data di  entrata in vigore del regolamento, per far  fronte
          all'attivita'   conseguente  alla  assunzione  dei    nuovi
          compiti di cui   alla legge 29  gennaio    1994,  n.    71,
          l'Istituto  puo'  avvalersi  del  personale dell'Ente poste
          italiane.
            2. Con delibera  del consiglio di  amministrazione,    su
          proposta  del  direttore  generale,    previa  verifica dei
          carichi  di lavoro, verranno definiti,   con    riferimento
          alle     diverse   qualifiche   e   posizioni funzionali, i
          limiti quantitativi del  personale  da  acquisire  mediante
          trasferimento    dall'Ente   poste   italiane, nonche'   le
          procedure  da adottare  al  fine  di   consentire a    tale
          personale  di  esercitare l'opzione per il trasferimento.
            3.  Il    personale  trasferito    verra' definitivamente
          inquadrato     nei     ruoli     organici     dell'Istituto
          postelegrafonici     sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          equiparazione approvate  dal consiglio di  amministrazione,
          sentite le organizzazioni sindacali.
            4.   Fino   all'inquadramento   nei  ruoli  dell'Istituto
          postelegrafonici, il personale    conserva  il  trattamento
          giuridico      ed   economico   vigente  presso  l'ente  di
          provenienza.
            5. Sono fatti salvi in ogni  caso i diritti acquisiti dal
          personale trasferito  e conseguenti  a   norme   di  legge,
          di    regolamento o  da accordi di lavoro vigenti alla data
          del trasferimento".
            "Art. 13.  - 1. Entro  novanta giorni   dalla entrata  in
          vigore   del   presente      regolamento,  con     apposita
          convenzione,  da stipularsi   con l'Ente poste  italiane  e
          gli  enti  gia'  titolari  dei compiti trasferiti in   capo
          all'Istituto  stesso ai  sensi   dell'art. 6   della  legge
          29 gennaio 1994, n. 71, verranno  disciplinati le modalita'
          di passaggio dei compiti predetti, nonche' i  rapporti e le
          situazioni allo stesso conseguenti.
            2.     Nella    definizione    della  citata   disciplina
          si   dovra' salvaguardare   l'esigenza  dell'Istituto    di
          disporre      dei    mezzi necessari per assolvere ai nuovi
          compiti con criteri di economicita' e  di   migliorare   la
          qualita'   del     servizio,     anche     attraverso    la
          semplificazione   delle   procedure   di  erogazione  delle
          prestazioni.
             3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:
            a) la  successione in tutto   o in   parte  nei  rapporti
          connessi   con   l'espletamento   dei      compiti  assunti
          dall'Istituto   postelegrafonici e  l'accollo  degli  oneri
          agli stessi relativi;
            b)   le   modalita'   di   gestione   delle  pratiche  di
          previdenza  e quiescenza assunte  in  carico  dall'Istituto
          postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie
          e non definite;
            c)   le      modalita'   di   trasferimento  all'Istituto
          postelegrafonici di strutture,  beni,  risorse  finanziarie
          gia'  destinati  allo  svolgimento  dei  compiti  assegnati
          all'Istituto".
            -   La  legge    31  luglio    1997,  n.    249,    reca:
          "Istituzione  dell'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni      e      norme      sui   sistemi    delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo".