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DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
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Testo in vigore dal:  12-6-1998 al: 7-8-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 5 e 88;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte all'individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico ed alla conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare prime disposizioni per le zone della Campania colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 ed altre disposizioni su calamità naturali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 giugno e del 9 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio
1. Entro, il 31 dicembre 1998, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6 -ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 può individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le zone a più elevato rischio idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonché gli interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attività istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, nonché della collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma.
4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.
5. Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.