DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
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                               Art. 86
                     Gestione del demanio idrico

  1.  Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
  ((2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla regione)).
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).