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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2002)
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Testo in vigore dal:  24-4-1998 al: 30-12-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attività di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;
b) "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;
c) "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effiacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- L'art. 1, comma 2, lettere c) ed e) della legge n. 454/1997 così recita:
"2. Ai fini della presente legge si intende:
a)-b) (omissis);
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori:
d) (omissis);
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II -bis, del codice civile".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990.
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1994.
- Gli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 298/1974 così recitano:
"Art. 3 (Comitato centrale). - Il comitato centrale è composto:
a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori
pubblici, delle finanze e del tesoro;
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere f issate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
I componenti dei comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le
nomine avvengono su designazione:
del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);
dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);
delle rispettive associazioni nazionali per i
componenti ai cui alla lettera d).
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera a) del presente articolo e alla lettera f) del successivo art. 4.
Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).
I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
"Art. 4 (Comitati provinciali). - Ogni comitato
provinciale è composto:
a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato.
d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3;
g) da un esperto.
I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c) d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g);
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente,
scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f)".
"Art. 5 (Comitati regionali). - Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente art. 2, lettera c).
Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali
di cui all'ultimo comma dell'articolo 4".